di Simone Marani
altalex.com, 23 ottobre 2026
Il beneficio deve mantenere il carattere di eccezionalità anche se va parametrato alle esigenze di umanizzazione della pena (Cassazione n. 21100/2026). Il permesso di necessità deve mantenere il carattere di eccezionalità anche se va parametrato alle esigenze di umanizzazione della pena. Ai fini della concessione del beneficio del permesso di necessità il giudice deve valutare la rispondenza del permesso ai concetti di umanità della pena e di rispetto della dignità del detenuto, ma deve mantenere la natura di eccezionalità, che opera quale limite alla frequenza di concessione del beneficio, tenendo in considerazione, ad esempio, anche il tempo trascorso dall’ultimo permesso concesso, al fine di evitare che il beneficio eccezionale si trasformi in uno strumento ordinario, meramente alternativo alle abituali modalità di contatto con i propri familiari.
E’ quanto emerge dalla sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione del 8 giugno 2026, n. 21100. Ad un detenuto veniva rigettata l’istanza di concessione di un permesso di necessità, ex art. 30 Ord. penit., chiesto allo scopo di fare visita alla figlia, affetta da un ritardo psicomotorio e difficoltà relazionali, che rendevano problematica la sua partecipazione ai colloqui presso il carcere, in quanto la patologia cronica della ragazza, per la sua non transitorietà e non eccezionalità, non giustificava una concessione continuativa di permessi in favore del padre detenuto, anche perché non risultava che, delle brevi visite periodiche, potessero avere un effetto positivo sulla patologia.
L’istituto del permesso di necessità, previsto dall’art. 30 Ord. penit., consente la concessione di un permesso al detenuto nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente ed eccezionalmente per eventi familiari di particolare necessità. La giurisprudenza di legittimità, secondo un primo orientamento, ha interpretato questa seconda ipotesi come un beneficio concedibile solo in via eccezionale, in presenza di vicende familiari difficilmente ripetibili, in quanto eccezionali; si è, infatti, affermato che è legittimo il diniego del permesso di necessità in relazione ad un evento familiare che, seppure grave, non presenti il carattere della eccezionalità (Cass. Pen., Sez. I, 24 marzo 2023, n. 29864; Cass. Pen., Sez. I, 4 luglio 2019, n. 41240).
Ai fini della concessione del permesso di necessità, ad esempio, la patologia cronica a sviluppo progressivo da cui è affetto il familiare non costituisce evento di particolare gravità che legittima la concessione del beneficio, in quanto tale condizione, connotata da particolare protrazione indefinita nel tempo, è inconciliabile con il carattere straordinario dell’istituto (Cass. Pen., Sez. I, 12 marzo 2019, n. 17593).
Secondo altro orientamento, al contrario, ai fini della concessione del permesso di necessità, l’evento familiare di particolare gravità può consistere anche nella progressiva strutturazione nel tempo di una condizione patologica cronica del detenuto, purché, per l’incidenza sulle relazioni affettive del ristretto e per l’impossibilità di tenere contatti nelle forme ordinarie, tale fatto assuma eccezionalmente rilievo nella sua vicenda umana (Cass. Pen., Sez. I, 5 febbraio 2026, n. 10528). Detta impostazione ritiene che il permesso di necessità non si atteggia quale strumento del trattamento rieducativo, ma risponde ad una finalità distinta, volta ad evitare che alla sofferenza propria della detenzione si sommi, in occasione di specifiche e gravi vicende familiari, un aggravamento non necessario dell’afflizione, derivante dall’impossibilità di mantenere un contatto diretto con i congiunti.
L’eccezionalità, pertanto, deve essere valutata non in rapporto alla unicità o irripetibilità dell’evento, quanto alla sua particolarità e rilevante incisività nella vita del detenuto, per cui esso può consistere anche in una situazione strutturata nel tempo o addirittura cronica, che impedisca le ordinarie modalità di contatto del detenuto con il familiare concretamente impedito; ciò che deve essere rispettato, però, è il carattere eccezionale dell’istituto, che non può trasformarsi in una prassi ordinaria, del tutto sostitutiva delle consuete modalità e tempistica dei colloqui con i familiari. Gli Ermellini decidono di aderire a questo secondo orientamento, in quanto maggiormente rispettoso delle esigenze di umanizzazione della pena e del diritto di ciascun detenuto ad un trattamento dignitoso dal momento che le sue possibilità di incontro con i familiari, in situazioni di particolare gravità, anche se croniche, e tali da impedire il contatto nelle forme ordinarie con il familiare oggettivamente impedito, non possono essere sottoposte a rigidi automatismi, proprio per la singolarità e gravità della concreta situazione sussistente, che può presentare risvolti del tutto particolari ed imprevedibili.
Nella fattispecie, la grave condizione della figlia del detenuto, tale da rendere impossibile i suoi contatti con il padre nelle forme degli ordinari colloqui presso la struttura carceraria, nonostante la sua cronicità, non impedisce la reiterazione nella concessione del permesso di necessità, in quanto appaiono sussistere la situazione di particolare gravità, uno stretto rapporto affettivo e l’impossibilità per il ricorrente di incontrare la figlia mediante gli ordinari canali previsti dai regolamenti penitenziari.
L’ordinanza impugnata, sebbene errata nella parte in cui escludeva che la condizione della giovane costituisse un evento che legittimava la concessione del permesso allo scopo di visitare la congiunta, era correttamente motivata nella parte in cui negava il permesso facendo riferimento alla eccessiva vicinanza nel tempo dei permessi concessi al ricorrente per incontrare la figlia. L’eccezionalità del beneficio, infatti, deve essere mantenuta evitando la sua trasformazione in una prassi ordinaria, di fatto alternativa agli ordinari contatti con i familiari.









