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di Alfredo Rocco*

Il Dubbio, 28 novembre 2022

La relazione con cui l’allora Guardasigilli presentò il decreto del nuovo Codice penale al capo del governo Mussolini e al re Vittorio Emanuele.

“Parve alla Commissione parlamentare che le pene comminate per i singoli reati fossero in generale troppo rigorose, tanto più che a molte di esse si aggiungono le misure di sicurezza. A questo proposito devesi peraltro tener presente che una delle ragioni della riforma e uno degli scopi del codice è il rinvigorimento della repressione penale. Questo fine, approvato dal Parlamento, non si potrebbe conseguire, se non si rendessero più gravi le pene.

Ma, come ho già avuto occasione di avvertire, il codice fornisce mezzi efficacissimi per far luogo all’equità e all’indulgenza in tutti i casi in cui siano giustificate. Non sembra poi esatto il riferimento alle misure di sicurezza, le quali, come ho già rilevato, hanno natura e scopi diversi dalle pene. Del resto l’osservazione della Commissione su questo punto male si concilia con le proposte fatte dalla Commissione medesima, in vari casi, come si vedrà, di aumentare le pene comminate dal progetto. Io poi, anche di mia iniziativa, rispetto a singoli reati, quando mi parve giusto, ho diminuito le pene stabilite dal progetto.

La Commissione parlamentare avrebbe voluto che nella disciplina delle pene principali, anzi, come essa dice, e nell’ordinamento del sistema penitenziario, si stabilisse una differenza di trattamento fra i condannati per reati colposi, e quelli per reati dolosi con particolare carattere di gravità o di malvagità.

Non ripeterò le ragioni che mi indussero ad abolire la distinzione, del resto quasi meramente nominale, fatta dal codice del 1889, tra la reclusione e la detenzione. Per i reati colposi e per quelli determinati da motivi non immorali il codice commina, quando è opportuno, la pena pecuniaria alternativamente con quella detentiva. Del desiderio della Commissione, poi, si terrà conto nella riforma dei regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

Il progetto annoverava, tra le pene accessorie, la perdita della cittadinanza, e la confisca generale dei beni del condannato. La Commissione parlamentare ne propose la soppressione. Io non mi sono mai dissimulato la gravità di queste pene, che soltanto impellenti ragioni di politica penale possono giustificare in determinati momenti storici; e però le avevo ammesse come una dura necessità. E ciò è tanto vero, che il progetto limitava la comminatoria di tali pene a due casi soltanto. Ora la proposta della Commissione parlamentare mi ha trovato già preparato ad accoglierla, non tanto per ragioni sentimentali, quanto per motivi giuridici.

Da un lato la perdita della cittadinanza e la confisca generale dei beni dànno luogo, nella sfera del diritto privato, a ripercussioni e a complicazioni che conviene evitare; dall’altro, mi è sembrato che il codice penale, legge permanente e normale, possa fare a meno di queste pene, destinate a soddisfare piuttosto bisogni repressivi contingenti e transitori, mentre tale omissione non può impedire che leggi speciali, emanate appunto per sopperire a siffatti bisogni, stabiliscano le pene medesime quando le ritengano necessarie.

Sono quindi scomparse dal codice quelle disposizioni del progetto definitivo che riguardavano la perdita della cittadinanza e la confisca dei beni. Il progetto definitivo dava facoltà al giudice di aggiungere alla condanna all’ergastolo l’isolamento anche diurno, per un tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, e alla condanna alla reclusione l’isolamento diurno per un tempo non inferiore a un terzo della pena inflitta e non superiore a un anno.

La Commissione parlamentare propose la soppressione dell’isolamento diurno, salvo il caso di concorso di delitti. Il regime della segregazione cellulare continua, cioè diurna e notturna, rappresenta un’applicazione di criteri psicologici e morali fondati sopra una base erronea. E’ infatti una petizione di principio attribuire, come regola, efficacia emendatrice a un tal regime in quanto si suppone, erroneamente, che i comuni delinquenti siano capaci (come dicevano i sostenitori del sistema) di “ripiegarsi sopra sé stessi”, di meditare sul mal fatto, di sentire il pungolo del rimorso e di ravvedersi, per effetto del raccoglimento inerente all’isolamento: si suppone, insomma, il proprio modo di sentire e di pensare in soggetti che sentono e pensano molto diversamente da noi.

Questo regime, ideato da un sacerdote italiano ed applicato per breve tempo nel Granducato di Tascana, trovò favore negli Stati Uniti d’America, dove venne accolto, in tutto o in parte, nei così detti sistemi-filadelfiano; auburniano, ecc.

Quando poi, nella seconda metà del secolo scorso, si provvide alla riforma carceraria in Italia, il sistema, seguendo l’andazzo dei tempi, venne reimportato in Italia come primo periodo, di purgazione morale, delle maggiori pene detentive. Ma l’esperienza ha dimostrato che il sistema non solo non ha prodotto l’effetto dello sperato ravvedimento dei rei, ma è stato causa, invece, di un positivo peggioramento fisico e morale.

Ed è questa una delle ragioni per cui non fu mai provveduto ad apprestare un numero di celle sufficienti per l’applicazione completa del sistema penale del codice del 1889, mentre invece non mancarono provvedimenti legislativi diretti a favorire il regime del lavoro in comune specialmente all’aperto.

Ma, se queste considerazioni possono indurre a ripudiare il sistema del codice finora vigente, non devono portare allo eccesso di escludere del tutto l’isolamento continuo dal regime carcerario. Ciò che si deve evitare à l’applicazione di questo regime senza necessità. Il progetto definitivo, negli articoli 22 e 23, consentiva di applicare l’isolamento anche diurno per i condannati all’ergastolo e alla reclusione, tramutando in facoltà del giudice l’obbligo stabilito nel codice del 1889, affinché si potesse evitarne l’applicazione in quei casi, in cui, a giudizio del magistrato, l’isolamento stesso potesse ritenersi inopportuno.

Ma, ripresa in esame questa disposizione, che pure in astratto appare sufficiente a prevenire ogni danno individuale, mi sono convinto che essa in pratica non dà bastevole garanzia, in quanto il giudice, nel momento della pronuncia della sentenza tutti gli elementi necessari per decidere sull’opportunità concreta di ordinare la segregazione continua e per stabilirne la durata.

Tenuto conto, quindi, della difficoltà di un illuminato esercizio di questa facoltà del giudice, ho ritenuto opportuno sopprimere (art. 22 e 23) la possibilità di applicare l’isolamento continuo ai condannati all’ergastolo e alla reclusione, nei casi ordinari.

Ma vi sono ipotesi nelle quali la segregazione continua si presenta come una inderogabile necessità. Nel concorso di un delitto, che importi la pena dell’ergastolo, con uno o più delitti che importino pene detentive temporanee, non potendosi prolungare la pena perpetua, e, d’altra parte, essendo necessario far sentire al colpevole il peso della responsabilità per gli altri delitti (altrimenti si Verrebbe a favorire l’ulteriore delinquenza di chi ha già commesso un reato punibile con l’ergastolo), non v’è altro mezzo, conforme alla odierna civiltà, che quello di ricorrere all’isolamento continuo. Ho perciò mantenuto la disposizione dell’articolo 116 del progetto (72 del codice), per predetta ipotesi, è sempre aggiunto l’isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni.

*Estratto dalla relazione del nuovo Codice penale del 1930