di Umberto Maiorca
perugiatoday.it, 12 marzo 2025
Sottoposto alla misura di prevenzione, finisce in carcere per scontare una condanna definitiva, e quando esce e scatta nuovamente il divieto di frequentare locali e persone dubbie, presenta ricorso per Cassazione per il riconoscimento di un indennizzo a titolo di equa riparazione in relazione alla detenzione sofferta (inizialmente agli arresti domiciliari e, successivamente, in stato di custodia in carcere). L’uomo, un assisano di 40 anni, era stato sottoposto dal 2014 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di dimora ad Assisi.
Nell’ottobre 2017 la misura era stata sospesa per la necessità di espiare una condanna definitiva a 3 anni, 9 mesi e 5 giorni di reclusione. Uscita dalla galera nel maggio del 2020, il ricorrente era stato immediatamente e nuovamente sottoposto alla misura di prevenzione. Ad agosto del 2021 era stato arrestato in flagranza per violazione della misura e sottoposto alle predette misure cautelari detentive, prima dell’assoluzione pronunciata dalla Corte di appello di Perugia, con sentenza divenuta definitiva. A fronte dell’assoluzione, quindi, aveva presentato ricorso per il risarcimento.
Per i giudici romani il ricorso è infondato in quanto la custodia cautelare subìta è strettamente collegata alla “persistenza della pericolosità sociale” dell’uomo, “già sottoposto alla sorveglianza speciale”, poi detenuto, nuovamente sottoposto a misure, che poi avrebbe violato. Tutto ciò costituisce un “presupposto ostativo al riconoscimento dell’indennizzo configurandosi la condotta del ricorrente, a tutti gli effetti, come dolosa”. Niente risarcimento, quindi, e condanna al pagamento delle spese processuali.











