di Umberto Maiorca
perugiatoday.it, 12 maggio 2025
Ricorso per Cassazione contro la decisione del magistrato di Sorveglianza. Detenuto allergico al nichel chiede dei tegami speciali per cucinare in cella, ma la ditta fornitrice è in ritardo per le consegne e il magistrato di sorveglianza respinge le istanze di reclamo dell’uomo. La Cassazione annulla tutto e dispone un nuovo giudizio sulla richiesta del detenuto. A rivolgersi alla Corte di Cassazione è stato un uomo di 41 anni, detenuto in Umbria, dopo che il magistrato di sorveglianza di Perugia aveva respinto il suo reclamo sul fatto che era “in attesa da circa sei mesi di ricevere dei tegami per cucinare, e, nonostante vari solleciti”, continuava “a sentirsi dire di dover aspettare perché l’impresa fornitrice” era “in ritardo nelle consegne”.
Nel ricorso il detenuto contestava “che il magistrato di sorveglianza non poteva provvedere de plano in materia in cui erano in gioco diritti soggettivi”, che “la decisione del magistrato di sorveglianza è stata scritta a mano in calce al reclamo del detenuto, il che la rende non intellegibile” e “che sul medesimo oggetto sono già stati celebrati procedimenti innanzi al Tribunale di sorveglianza ma questo non è ostativo all’accoglimento anche di questa nuova richiesta, perché il bollilatte e la pentola da 24 cm oggetto dell’istanza si sono resi necessari perché il condannato è risultato, successivamente alle precedenti istanze, allergico al nichel”.
Secondo i giudici di Cassazione il ricorso è fondato in quanto “il magistrato di sorveglianza ha respinto il reclamo ritenendo che sulle doglianze del detenuto si fossero pronunciate già due precedenti ordinanze del Tribunale, di cui ha citato gli estremi”, ma senza indicarne il contenuto, impedendo “di seguire adeguatamente il percorso logico del provvedimento impugnato e di comprendere, in particolare, perché esse siano state ritenute satisfattive, nonostante il ricorrente sostenesse, invece, di non essere per niente soddisfatto”. Per questo è stato deciso per l’annullamento del decreto impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al magistrato di sorveglianza.











