di Dario Ferrara
Italia Oggi, 31 luglio 2022
Aumenteranno le cause davanti al giudice di pace e si ridurranno quelle davanti al tribunale in composizione collegiale. Diminuirà il numero delle udienze, mentre si punta ad arrivare alla prima con un quadro già chiaro di cosa va provato e deciso. Più udienze online e processo telematico davanti al magistrato onorario.
Largo, inoltre, al procedimento sommario di cognizione, che ora si chiama “semplificato” e abbraccia tutte le controversie più semplici. In appello torna il consigliere istruttore, con ampi poteri. In Cassazione diventerà più facile definire i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. Un solo rito e un solo tribunale per le cause su persona, minori e famiglia. È pronto, il nuovo processo civile: approvati dal Consiglio dei ministri i provvedimenti attuativi della legge delega 206/21 che rientrano negli obiettivi del Pnrr da raggiungere entro dicembre.
Tempi stretti. Tempi duri per le liti temerarie: la sanzione pecuniaria tra 500 e 5 mila euro in favore dell’erario scatta per la responsabilità processuale aggravata della parte che fa sprecare risorse alla Giustizia con la sua inutile azione o resistenza in giudizio. Il giudice di pace diventa competente nelle cause sugli incidenti stradali fino a 30 mila euro e sui beni mobili fino a 15 mila. E in tribunale? L’intervento sulla fase introduttiva consente al giudice verifiche anticipate per concentrare più attività nella prima udienza e, ad esempio, passare dal rito ordinario a quello semplificato. Addio all’udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte. Soppressa anche quella per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio, già esclusa durante la pandemia Covid. Giudice obbligato a predisporre il calendario del processo alla prima udienza: entro novanta giorni ci si deve rivedere in aula per l’assunzione delle prove.
Tempi più stretti per la fase decisoria, con termini difensivi finali ridotti e a ritroso dalla rimessione della causa in decisione. Il procedimento semplificato di cognizione diventa obbligatorio nelle cause meno complesse, anche di competenza del tribunale in composizione collegiale. In quali ipotesi? Se i fatti di causa non sono controversi oppure quando la domanda è fondata su prova documentale o di pronta soluzione ovvero richiede comunque un’attività istruttoria non complessa. Scattano provvedimenti molto semplificati di accoglimento e di rigetto in una precisa serie di ipotesi: se i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate o quando è la domanda a risultare manifestamente infondata.
Oppure se è omessa o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda ovvero l’esposizione dei fatti e degli elementi che costituiscono le ragioni della domanda ex articolo 163, terzo comma, numero 3) Cpc. Online o sostituite dallo scambio di note le udienze che prevedono solo la partecipazione di difensori, parti, pm e ausiliari del giudice, a meno che non siano le parti a opporsi. Atti sintetici e chiari: le parti devono collaborare con il giudice, che ne valuta la condotta processuale ai fini della decisione.
Filtri sostituiti. In appello il consigliere istruttore acquista più peso nella direzione del procedimento. Cambiano ancora i filtri per le impugnazioni: basta la trattazione orale con una sentenza motivata in modo succinto per dichiarare la manifesta infondatezza dell’appello che non ha ragionevole probabilità di essere accolto.
Il tutto anche con un rinvio a precedenti conformi. Nel giudizio di legittimità arriva un nuovo istituto, il rinvio pregiudiziale in Cassazione: il giudice di merito può sottoporre direttamente alla Suprema corte la questione di diritto di particolare complessità o novità che è chiamato a risolvere, dopo aver assicurato sul tema il contraddittorio fra le parti.
E scatta una nuova ipotesi di revocazione contro la sentenza che ha un contenuto dichiarato contrario alla Convenzione dei diritti dell’uomo da parte di Strasburgo, violazione che non risulta possibile rimuovere con la tutela per equivalente. Semplificato il versamento del contributo unificato. Le nuove norme si applicheranno ai procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2023, salvo eccezioni.










