di Andrea Magagnoli
Italia Oggi, 21 novembre 2022
Le novità sono state introdotte dal decreto legislativo di riforma del processo penale. Iscrizione al registro delle notizie di reato con maggiori garanzie per l’indagato. L’ art 15 del decreto 10 ottobre 2022, n. 150 in attuazione della legge 27 settembre 2021, n 134, recante delega al governo per l’efficienza del processo penale, la giustizia riparativa disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, modifica radicalmente l’art 335 cpp dedicato nella previgente disciplina alla regolamentazione del funzionamento del registro delle notizie di reato. Il decreto di riforma aumenta, con l’evidente fine di garanzia dell’indagato, le disposizioni dedicate alla fase iniziale del procedimento penale, ampliando il contenuto dell’art. 335 cpp ed inserendo nel corpo del codice di procedura penale gli art. 335 bis, 335 ter e 335 quater.
Al comma 1 dell’art 335 cpp viene aggiunta un ulteriore disposizione riguardante il contenuto materiale dell’atto tramite il quale si procede all’iscrizione. Esso deve in ogni caso contenere la descrizione di un fatto verosimile, determinato e corrispondente ad una fattispecie di reato, e vi dovranno inoltre essere descritte le circostanze di luogo e di tempo che hanno caratterizzato la condotta illecita.
Ulteriore aspetto di rilievo riguarda le modalità d’iscrizione di un nominativo nel registro delle notizie di reato. Il comma 1 bis del nuovo art 335 cpp prevede che ad una iscrizione potrà essere dato corso nella sola ipotesi in cui emergano indizi circa la responsabilità penale dell’indagato. Di pari interesse e di forte carattere innovativo ed anch’essa come le precedenti improntata a una finalità di tutela dell’indagato, va la disposizione contenuta nel successivo articolo 335 bis.
La norma, in considerazione del carattere meramente temporaneo dell’iscrizione del nominativo di una persona nel registro delle notizie e dell’assenza di prove definitive circa la sua effettiva responsabilità, esclude che da tale atto preparatorio derivino nei suoi confronti effetti pregiudizievoli di carattere civile od amministrativo.
Volta invece ad una più efficace valutazione della situazione di fatto è la disposizione contenuta nel successivo art. 335 ter che riguarda l’intervento del giudice delle indagini preliminari nella fase iniziale del procedimento. A tale organo viene attribuita la facoltà di ordinare al Pm di procedere all’iscrizione di un nominativo all’interno del registro delle notizie di reato.
Precisa infatti l’art. 335 bis cpp come nel caso in cui tale adempimento si renda necessario ai fini del compimento di un atto del procedimento penale il giudice per le indagini preliminare possa, tramite decreto motivato, ordinare al Pm di procedere all’iscrizione. Sarà poi onere del Pm in tale caso indicare la data in cui le indagini abbiano avuto inizio.
Ulteriore aspetto innovativo è quello previsto dall’art 335 quater che riguarda invece la facoltà per l’indagato di richiedere al giudice la tempestività dell’iscrizione a suo carico nel registro delle notizie di reato e di presentare, qualora la circostanze di fatto lo rendano necessaria, una istanza di retrodatazione della stessa. Essa dovrà essere accompagnata dalle ragioni che la sorreggono e dai documenti dai quali è stato desunto il ritardo. La richiesta di retrodatazione deve essere presentata entro il termine di 20 giorni dal momento in cui la parte interessata abbia avuto la possibilità di accedere agli atti dai quali è stato desunto il ritardo.










