di Andrea Alberto Moramarco
Il Sole 24 Ore, 6 ottobre 2020
Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione penale - Sentenza 28 gennaio 2020 n. 195. Commette il reato di plagio letterario l'aspirante avvocato che copia pedissequamente da un sito internet specializzato uno degli elaborati previsti durante l'esame di abilitazione professionale. Ad emettere una tale condanna è il Tribunale di Nocera Inferiore con la sentenza n. 195/2020.
Il caso - Protagonista della vicenda è un ragazzo che nel corso della sessione dell'anno 2015 dell'esame di avvocato, in occasione della prova consistente nella redazione del parere in materia penale in tema di causalità, consegnava un elaborato per gran parte (6 pagine su 11) copiato da un sito internet specializzato, riportando fedelmente e integralmente anche le note. Scoperto l'inganno, la commissione esaminatrice annullava la prova del candidato, il quale però, in seguito, veniva anche incriminato del reato di cui all'articolo 1 della legge n. 475/1925, che incrimina il plagio letterario, ovvero la condotta di chi nel corso di esami o concorsi presenta, come propri, dissertazioni, studi o lavori che siano opera di altri.
La decisione - Il Tribunale analizza i fatti della vicenda e ritiene al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità per l'aspirante avvocato, il quale oltre all'annullamento della prova si ritrova così con una condanna penale a suo carico. Il giudice prende atto "grazie al banale raffronto" fra l'elaborato e la nota pubblicata sul sito internet del plagio compiuto, "reso ancora più evidente ed incontrovertibile dalla circostanza che l'imputato riportava fedelmente, non solo il contenuto della nota presente sul sito, ma anche le parentesi ed il relativo contenuto, dimostrando così, un approccio totalmente acritico e privo di genuinità rispetto alla traccia".
In punto di diritto, il Tribunale spiega che nella fattispecie si applica la norma di cui all'articolo 1 della legge n. 475/1925, che ha la finalità di tutelare l'interesse alla genuinità di un elaborato che deve essere esaminato al fine del superamento di un esame o concorso. Tale ipotesi delittuosa costituisce legge speciale, ex articolo 15 cod. pen., rispetto alla norma incriminatrice di cui all'art. 479 cod. pen., e riguarda le ipotesi di falsificazione di atti pubblici specificamente individuati, in occasioni delimitate e "punisce, altresì, il conseguimento del risultato, concretizzato in un titolo pubblico ottenuto tramite l'inganno dei soggetti deputati a esprimere le necessarie valutazioni".
Inoltre, precisa il giudice, ai fini della configurabilità di tale reato, "non basta la presenza nell'elaborato di due soli frasi tratte da contributi dottrinali, ma vi deve essere una consistente e non marginale riproduzione pedissequa e fraudolenta di un testo, redatto da altre persone, cioè deve trattarsi di un'opera, il cui contenuto risulta copiato per ampie parti". Proprio come accaduto nel caso di specie.
Infine, date la gravità e entità della condotta, il Tribunale non riconosce le circostanze attenuanti generiche né ritiene applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Nei confronti dell'imputato ordina però la sospensione condizionale della pena "preconizzando che, anche in ragione della sanzione irrogata e della sicura efficacia deterrente che la stessa dispiegherà, questi si asterrà per il futuro dal commettere ulteriori delitti".










