perugiatoday.it, 14 settembre 2026
Detenuto di Spoleto condannato a 3.000 euro di multa: la carenza di linee è una scelta organizzativa dell’istituto, non una violazione azionabile in tribunale. Le linee telefoniche messe a disposizione dei detenuti nella Casa di reclusione di Spoleto saranno anche insufficienti, ma per la Cassazione non è una questione che riguarda i diritti soggettivi del detenuto, bensì una semplice modalità organizzativa rimessa all’amministrazione penitenziaria. Il percorso era iniziato con un’istanza presentata da un detenuto al magistrato di Sorveglianza di Spoleto, che aveva dichiarato “non luogo a provvedere”. Il detenuto aveva, quindi, proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Perugia, che lo aveva dichiarato inammissibile. Da qui il ricorso in Cassazione.
Secondo la Suprema Corte, il ricorso è inammissibile per una ragione preliminare: è stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile. Il reclamo originario, spiegano i giudici, aveva “natura meramente generica e non giurisdizionale”.
Il punto centrale è la qualificazione giuridica della doglianza. La Cassazione rileva che l’insufficienza delle linee telefoniche “non investe, nei termini in cui è stata prospettata, una posizione di diritto soggettivo del detenuto incisa da un comportamento dell’amministrazione penitenziaria tale da determinare un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti”. Si tratta invece, si legge nella sentenza, di questioni che attengono “alle modalità organizzative del servizio e, dunque, a profili rimessi alla gestione amministrativa dell’istituto”.
In assenza di una “lesione concreta e attuale di un diritto soggettivo”, il rimedio non poteva essere qualificato come reclamo giurisdizionale, bensì come reclamo generico. La Cassazione aggiunge un ulteriore motivo di inammissibilità: il ricorso è “aspecifico”, poiché “si confronta solo apparentemente con la ragione della decisione impugnata”. Il difensore aveva richiamato, “in modo inconferente”, l’ipotesi del reclamo avente ad oggetto la consegna di alimenti diversi da quelli ordinati, profilo del tutto estraneo alla vicenda, che riguardava invece l’asserita insufficienza delle linee telefoniche. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.









