di Damiano Aliprandi
Il Dubbio, 2 settembre 2026
Ne avevamo già dato conto lo scorso giugno, quando la prima sezione penale della Cassazione aveva deciso di annullare con rinvio l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Palermo sul caso di Guerrino Casamonica, recluso nella casa circondariale Antonio Lorusso di Pagliarelli. Oggi, con il deposito delle motivazioni della sentenza n. 2893/2026, si può ricostruire perché il collegio, relatore Vincenzo Galati e presidente Giuseppe De Marzo, ha bocciato il provvedimento del 25 febbraio che aveva respinto la richiesta di risarcimento per detenzione inumana avanzata da Casamonica, classe 1970.
La vicenda comincia più indietro. Casamonica aveva chiesto i rimedi previsti dall’articolo 35-ter dell’ordinamento penitenziario per il periodo trascorso a Pagliarelli, lamentando uno spazio vitale sotto i tre metri quadrati e diverse carenze strutturali. Il Magistrato di sorveglianza aveva respinto l’istanza il 21 marzo 2025, calcolando uno spazio pro capite superiore alla soglia critica, al netto del bagno e degli arredi fissi, letti a castello compresi. Il reclamo arriva davanti al Tribunale di sorveglianza, che il 25 febbraio 2026 conferma il rigetto: le condizioni descritte da Casamonica, scrive il collegio, non avrebbero determinato alcun pregiudizio rilevante, anche per la presenza di fattori compensativi ritenuti sufficienti. Sul metodo di calcolo dello spazio minimo, i giudici palermitani si rifanno alla giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2021, la sentenza n. 6551, secondo cui vanno sottratti solo gli arredi tendenzialmente fissi al suolo. Dunque i letti a castello, non i letti singoli. Nel motivare il rigetto, il Tribunale aveva valorizzato la partecipazione di Casamonica al percorso rieducativo: la licenza di scuola media inferiore conseguita in carcere, un corso professionale per pizzaiolo, un bagno in modalità riservata con un aspiratore “tipo vortice”, le docce regolari tre volte a settimana, l’acqua calda corrente e otto ore al giorno di cortile passeggio. Elementi che, secondo i giudici di sorveglianza, avrebbero compensato la mancanza di un riscaldamento funzionante, esclusa dal novero delle violazioni proprio per le caratteristiche climatiche della Sicilia.
I quattro motivi del ricorso - Contro quella decisione il difensore di fiducia, l’avvocato Marco Traina del foro di Palermo, propone ricorso il 12 marzo, articolando quattro motivi. Il primo e il secondo riguardano il calcolo dello spazio: la giurisprudenza citata dal Tribunale, sostiene la difesa, è ormai superata da pronunce più recenti della stessa prima sezione, che impongono di detrarre anche l’ingombro dei letti singoli, pur amovibili, perché occupano stabilmente il pavimento della cella. Secondo quanto scritto nel ricorso, il Tribunale aveva calcolato per Casamonica uno spazio di 4,22 metri quadrati pro capite, “al netto del mobilio fisso”, senza però sottrarre quei letti. Il secondo motivo insiste su un punto più ampio: la Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte affermato che, quando lo spazio personale scende sotto i tre metri quadrati, scatta una forte presunzione di violazione dell’articolo 3 della Convenzione, superabile solo con fattori compensativi eccezionali e continuativi. Per la difesa, il Tribunale aveva invece attribuito rilievo decisivo a elementi generici, come la disponibilità formale di una saletta per la socialità, senza verificare quanto e con quale frequenza il detenuto ne avesse realmente beneficiato. Il terzo motivo punta sulle condizioni strutturali di Pagliarelli: assenza di riscaldamento funzionante, mancanza di acqua calda, aerazione dei bagni malfunzionante da tempo, docce con acqua arrugginita, e un paio di occhiali da vista acquistati dal detenuto e mai consegnati. Il quarto motivo contesta un’interpretazione dell’articolo 35-ter così restrittiva da svuotare il rimedio della sua funzione. Il sostituto procuratore generale Marco Patarnello, nelle sue conclusioni, chiede già l’annullamento con rinvio.
Una motivazione soltanto apparente - La Cassazione accoglie il ricorso punto per punto. Sul calcolo dello spazio, il collegio richiama cinque pronunce della stessa sezione, tra cui Sez. 1, n. 32412 del 2024, Parrino, e Sez. 1, n. 11207 del 2024, Barone: il letto singolo, scrivono i giudici, “non è suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all’altro della cella” e va quindi detratto dallo spazio utile, come i letti a castello. Il Tribunale di sorveglianza non si è attenuto a questo principio e, aggiunge la Cassazione, non ha nemmeno spiegato come sia arrivato a considerare adeguato lo spazio a disposizione del ricorrente. Una motivazione apparente, scrivono i giudici, che elude i temi sollevati nel reclamo originario. Non va meglio alla parte della decisione dedicata ai fattori compensativi. Il Tribunale aveva escluso rilievo alla mancanza di riscaldamento richiamando le caratteristiche climatiche del luogo: la Sicilia, in sostanza, come attenuante del freddo invernale mancato. Per la Cassazione questa argomentazione resta assertiva: non spiega quanto quei fattori abbiano inciso in concreto sul periodo di detenzione del ricorrente, né perché il clima dovrebbe compensare l’assenza di un impianto funzionante. Un vizio che, scrivono i giudici, trasmoda “nella vera e propria apparenza”. Di qui la fondatezza, per connessione, anche del terzo e del quarto motivo. Il risultato è l’annullamento con rinvio: la palla torna al Tribunale di sorveglianza di Palermo, che dovrà rifare il calcolo escludendo anche il letto singolo e motivare con maggiore precisione sui fattori compensativi, cella per cella, detenuto per detenuto.
Il caso arriva mentre Pagliarelli resta uno degli istituti più sotto pressione dell’isola. Secondo le schede di trasparenza del ministero della Giustizia raccolte dal progetto di monitoraggio quotidiano sovraffollamentocarcerario.it, curato dal giornalista di dati Marco Dalla Stella, al 30 agosto la casa circondariale ospitava 1.488 detenuti a fronte di 1.166 posti regolamentari, 69 dei quali risultavano non disponibili: uno spazio reale occupato oltre il 135 per cento della sua capacità. A livello nazionale lo stesso monitoraggio, sempre aggiornato al 30 agosto, fotografa 65.650 persone detenute a fronte di 46.193 posti realmente disponibili, un tasso di affollamento reale del 142,1 per cento, in crescita costante da inizio anno.
Un’interrogazione parlamentare dell’onorevole Roberto Giachetti di Italia Viva depositata nell’ottobre 2025 aveva già fotografato quanto sia disomogenea, da un tribunale di sorveglianza all’altro, la sorte di chi presenta un reclamo ex articolo 35-ter: si passa dall’83,6 per cento di istanze accolte a Trento e dall’82,3 per cento a Brescia, fino al 27,2 per cento di Bologna. Il caso Casamonica racconta la stessa disparità letta al contrario: non è il detenuto a dover convincere un giudice più severo, è la Cassazione a dover correggere un tribunale che non ha applicato i propri stessi precedenti. Resta un dato che la sentenza numero 2893 mette a nudo senza dirlo espressamente: a distanza di anni dalle correzioni della stessa Cassazione, alcuni tribunali di sorveglianza continuano ad applicare un criterio di calcolo che la prima sezione aveva già bocciato in almeno cinque occasioni. Ogni volta che succede, un detenuto aspetta mesi, a volte anni, per vedersi riconosciuto un diritto che la giurisprudenza aveva già chiarito prima ancora che il suo reclamo arrivasse in tribunale.









