di Edmondo Bruti Liberati
La Stampa, 14 febbraio 2024
Il Senato ha approvato, in prima lettura, il Disegno di legge Nordio, ennesima “riforma epocale” della giustizia penale. Un ulteriore capitolo della bulimia legislativa che ha caratterizzato ormai da anni governi di diverso colore. La novità recente, il Ddl Nordio ne è l’ultimo (per ora) clamoroso esempio, è nelle riforme che giustappongono proclamata istanza “garantista” e concreta attuazione del populismo punitivo.
Abolizione radicale del reato di abuso di ufficio, che invece avrebbe potuto essere riscritto più puntualmente come suggerito da molti giuristi; un reato la cui introduzione è raccomandata dalle Convenzioni internazionali anticorruzione. Ridimensionamento del reato di traffico di influenza. Eppure le cronache quotidiane ci mostrano che “Lei non sa chi sono io …” o più crudamente, con il marchese del Grillo, “Io so io e voi nun siete un …” sono tuttora realtà ben viva nel nostro paese.
E quanto al traffico di influenze, reato in forme diverse previsto negli ordinamenti europei, le cronache quotidiane, anche recentissime, ci hanno offerto molti esempi del “Lei non sa chi conosco io” o, in diversa declinazione, “Lei non sa di chi sono parente io…”. Meno esempi ci offrono le cronache di casi di corruzione, ma per la ragione ben nota che, per questo tipo di reato massima è la “cifra oscura”, la differenza tra reati consumati e reati accertati, per la difficoltà di scoprire pratiche protette dal patto di ferro del silenzio tra corruttore e corrotto. E lo strumento essenziale per rompere questo patto, le intercettazioni nelle diverse forme, è sotto attacco, con non pochi argomenti pretestuosi.
L’esempio più eclatante della schizofrenia unita alla demagogia del Ddl Nordio è nella proposta che sulla richiesta di misura cautelare in carcere avanzata dal pm decida non più un Gip, ma un collegio di tre giudici. Conveniamo tutti che la custodia cautelare in carcere vada limitata ai casi in cui è strettamente necessaria; già oggi la contro la decisione del Gip è previsto il ricorso immediato ai tre giudici del Tribunale del riesame. Ma la proposta, che muove evidentemente dall’indimostrato assunto che a “fronteggiare” un Pm ci vogliano ben tre giudici e non uno solo, è insensata nella formulazione e nei fatti impraticabile. Insensata nella formulazione perché questa garanzia è esclusa per i reati più gravi, quando forse il buon senso suggerirebbe che proprio di fronte alle accuse più gravi occorrerebbero massime garanzie. Nella patria di Beccaria ritorniamo al pre-illuminismo quando il grande giurista Benedikt Carpzov scriveva nel suo latino medievale “in atrocissimis, ob enormitatem, iura transgredi licet, non tantum in puniendo, reo confesso vel convincto; verum etiam in procedendo”: di fronte alle accuse più gravi le regole del diritto si possono violare sia per le pene da infliggere, ma già prima nella procedura.
La garanzia dei tre giudici sarà riservata in pratica ai reati dei colletti bianchi, ma tanto corruzione, abuso d’ufficio e traffico di influenze, ma anche reati societari e finanziari non sono poi così diffusi e neppure così gravi per la collettività... Al ritorno al medioevo si unisce la demagogia. A costo di impiegare qualche riga del prezioso spazio nella pagina riporto la norma essenziale di questo Ddl. “Art. 8 Entrata in vigore le disposizioni di quell’articolo 2 comma 1, lettere d), numero 2, limitatamente al capoverso1-quinquies, f), numero 2, g),i),l), e di cui all’articolo 3 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Preclaro esempio di chiarezza nella tecnica legislativa, ma il senso è evidente: questa riforma non si applicherà mai, perché fra due anni, se non sarà stata nel frattempo abrogata, avremo una ulteriore ineluttabile proroga, magari annegata in un Decreto milleproroghe. Quindi due anni di proroga qui e neppure un giorno per l’entrata in vigore della ennesima modifica della prescrizione, nonostante il “grido di dolore” di tutti i presidenti di Corte di appello, per i ritardi a cascata prodotti dal necessario riesame di tutti i fascicoli pendenti. Si dice che con questa dilazione di due anni e con il previsto aumento di 250 unità nell’organico dei magistrati, il sistema potrà funzionare. Non è così e tutti gli addetti ai lavori lo sanno.
Nel frattempo, vi è il turn over dei magistrati che vanno in pensione. In conseguenza delle incompatibilità previste per i giudici che si siano pronunciati in precedenza sullo stesso caso, sarà del tutto impossibile avere un numero di giudici sufficiente nelle sedi medio piccole (che comunque andrebbero accorpate, ma di questa impopolare riforma ovviamente non si parla). Non potrà funzionare nelle sedi medio grandi. E neppure nelle grandi sedi, anche se si facesse ricorso all’assurdo di un frenetico spostamento di giudici utilizzando quelli previsti per le improvvise assenze per malattia o altro o anche i giudici delle sezioni civili. Si avrebbero collegi di tre giudici in composizione sempre variabile e con danni in ricaduta sia per la giustizia civile, sia per quelle udienze che saranno rinviate perché i giudici “supplenti” saranno tutti impiegati nel collegio per le misure cautelari. Ecco la “riforma epocale”; anche se, come è probabile, non entrerà mai in vigore, nel frattempo avrà contribuito a creare confusione nel dibattito sulla giustizia penale.










