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di Bruno Ferraro*


Libero, 9 settembre 2020

 

Il problema del carcere per i giornalisti, ovvero della condanna a pena detentiva per i reati di diffamazione a mezzo stampa, è antico. Celebre nella storia fu la detenzione espiata dallo scrittore Giovanni Guareschi, divenuto poi famoso per le storie di Peppone e Don Camillo. Altrettanto note sono le disavventure capitate anche in tempi recenti ai direttori di testata che, per il solo fatto di essere direttori responsabili, sono andati incontro alla condanna per le "colpe" assunte da giornalisti collaboratori, sotto il profilo dell'omesso doveroso controllo su quanto riportato nell'articolo ritenuto diffamatorio (vedi Belpietro, Bossi, Tonelli, Travaglio).

Il problema è stato oggetto di iniziative riformistiche volte a ridurre e, qualche volta, aggravare la pesantezza della sanzione che mette in discussione una delle libertà primarie di ogni sistema democratico: quella della libera manifestazione del pensiero con specifico riferimento alla libertà di stampa (art. 21 Costituzione). Così una proposta del 2013 che intendeva abolire la pena detentiva per i giornalisti. Così un Ddl approvato in Commissione Senato nel 2016, che in controtendenza prevedeva l'aumento da un terzo alla metà se la diffamazione è commessa in danno di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (parlamentari e magistrati). Così una proposta del Pd del 2017 che vietava le fake news, le notizie false, come se sia facile stabilirne il confine.

Nella contraddittorietà del quadro parlamentare, diretta conseguenza degli ondivaghi umori delle forze politiche, si sono di recente inseriti due organi che, per la loro autorevolezza, potrebbero dare una spinta decisiva per indurre a più miti consigli il legislatore. La prima spinta proviene dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo la quale la sanzione detentiva si giustifica solo in presenza di circostanze eccezionali perché di norma essa è invece sproporzionata e contraria all'articolo 10 della Convenzione europea. Non serve, aggiungo io, la possibilità per il condannato di accedere ad una misura alternativa al carcere, come l'affidamento in prova ai servizi sociali, la detenzione domiciliare o la semi libertà.

Un segnale di ravvedimento ancora più forte è stato ora lanciato dalla Corte Costituzionale che, con una ordinanza del 26 giugno 2020, ha assegnato al Parlamento il termine di un anno per ridisciplinare la materia conciliando libertà di pensiero e tutela della reputazione "tanto più alla luce della rapida evoluzione della tecnologia e dei mezzi di comunicazione": e ciò anche al fine di "non dissuadere i media dall'esercitare la propria cruciale funzione di controllo sull'operato dei pubblici poteri" e di tener conto degli "effetti di rapidissima e duratura amplificazione degli addebiti diffamatori determinata dai social network e dai motori di ricerca in internet".

Le possibilità operative per il legislatore possono spaziare tra una gamma di variazioni dell'attuale rigida disciplina: esempio sanzioni penali non detentive, rimedi civilistici riparatori adeguati, obbligo di rettifica senza commenti, scuse pubbliche, misure disciplinari, tariffario per la liquidazione dei danni a favore del diffamato o per l'irrogazione di sanzioni per lite temeraria, esclusione dell'interdizione dalla professione giornalistica per il direttore non autore dell'articolo. Speriamo che non si verifichi un nuovo caso Cappato, quando, decorso il termine di un anno, la Corte è intervenuta disciplinando a modo suo la delicata materia dell'eutanasia non attiva e dell'omicidio del consenziente.

 

*Presidente Aggiunto Onorario Corte di Cassazione