di Beniamino Caravita
Il Dubbio, 11 febbraio 2020
La Costituzione non può essere sacrificata. Ma quel che lascia perplessi è che la discussione sia tutta ideologica e senza approfondimenti. Se si vuole giocare a tombola (una tombola un po' più lunga, perché tarata sui 139 articoli della nostra Costituzione) con le violazioni della Costituzione compiute dalla nuova disciplina della prescrizione, anche secondo quanto sembra di capire dal cosiddetto lodo Conte2, la cinquina è presto trovata: il primo numero sorteggiato è sicuramente il 27: nel nostro ordinamento vigono i principî della presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva di condanna, principio messo in pericolo dal rischio di "fine processo mai", innescato da una prescrizione infinita, e della finalità rieducativa della pena, finalità che viene messa nel nulla dall'esercizio della pretesa punitiva statale che arriva dopo decenni dalla commissione del fatto). Il secondo numero estratto è il 111, vale a dire l'articolo in cui viene sancita una riserva rinforzata di legge, con cui la Costituzione chiede al legislatore di intervenire per garantire la ragionevole durata del processo, nella sua connessione con il 117, che richiama il rispetto degli obblighi internazionali, tra cui la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla cui stregua siamo stati più volte condannati.
Sul tabellone poi compaiono il 3, che tutela l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, messa invece a rischio dallo strampalato meccanismo secondo il quale la prescrizione continua a decorrere in caso di assoluzione in primo grado, mentre è sospesa nel caso di condanna, salvo un retroattivo recupero in caso di assoluzione in secondo grado; il 24, che sancisce il diritto di difesa, quale principio supremo e inviolabile della nostra Costituzione, in grado di resistere anche alle norme di derivazione europea, diritto di difesa il cui esercizio non distingue tra eccezioni sostanziali e eccezioni procedurali (potrebbe mai un avvocato rinunziare ad eccepire un errore di notifica o una erronea composizione del collegio?); il 97, che fissa il principio di buon andamento e imparzialità, che per giurisprudenza consolidata si applica anche all'attività giurisdizionale, che viene messo a rischio da riforme non pensate e non tarate sulla realtà degli uffici giudiziari, senza tener conto dei numeri reali dell'impatto della prescrizione e della fase in cui l'istituto interviene.
E, in un sistema processuale dominato da un perverso e sregolato collegamento tra mezzi di comunicazione di massa e uffici giudiziari, il "fine processo mai" lede in modo irreparabile la dignità dell'uomo, quale diritto inviolabile, garantito dall'art. 2, senza dare nessuna garanzia alle vittime dei reati, assoggettate anch'esse alla infinita lunghezza dei processi.
Due cose stupiscono infine in questo dibattito infinito, stucchevole e poco tecnico. Da un lato, l'oblio in cui è caduta la recente, memorabile e vittoriosa, battaglia della Corte costituzionale per affermare, davanti alla Corte di giustizia europea, il carattere sostanziale - e non meramente processuale - della disciplina italiana della prescrizione, che impedisce la retroattività e la indeterminatezza, facendo delle caratteristiche costituzionali un profilo di identità nazionale da tutelare (le famose sentenze Taricco). Dall'altro, la mancanza di dati.
Ma non bastano i dati sulle prescrizioni (che intervengono in realtà già davanti al Pm o in primo grado, a testimonianza di un cattivo funzionamento processuale sin dall'inizio); occorrono anche i dati sulle assoluzioni nei differenti gradi dei processi: se, come è possibile, le assoluzioni attingono cifre del 40% - 50% dell'input in ogni grado processuale, al netto delle prescrizioni, forse il tema è la lunghezza dei processi per inutile sovraccarico di lavoro al giudice, (in particolare quello monocratico), come sottolineato nelle relazioni di apertura dell'anno giudiziario di Presidenti di Corti d'appello.
I principi costituzionali non possono in alcun modo essere sacrificati. Ma quel che lascia perplessi è che questa discussione, che tocca nodi cruciali della civiltà giuridica e della vita delle persone, sia tutta ideologica e avvenga senza mettere a disposizione i dati completi e organici della attività giudiziaria nel settore penale. Solo alla luce di questi dati, nel rispetto dei principi costituzionali, può essere elaborata e organizzata una seria riforma del processo penale.










