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Il Sole 24 Ore, 7 ottobre 2019


Recidiva - In genere - Precedenti condanne - Valorizzazione ai fini della esclusione delle attenuanti generiche - Riconoscimento implicito della recidiva - Esclusione - Ragioni - Conseguenze in tema di prescrizione. In tema di recidiva, la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza della stessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato.

• Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 18 settembre 2019 n. 38548.

 

Imputato - Recidiva - Riconoscimento - Diniego delle attenuanti generiche - Motivazione - Sufficienza - Esclusione - Effetti sulla prescrizione. La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento, neppure implicito, della recidiva, in assenza di aumento di pena o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee. Per l'effetto, in tal caso, la recidiva non rileva ai fini del calcolo del termine di prescrizione del reato.

• Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 15 maggio 2019 n. 20808.

 

Reato - Estinzione (cause di) - Prescrizione - Recidiva - Mancato aumento di pena - Valorizzazione dei precedenti penali per escludere la concessione delle attenuanti generiche - Rilevanza ai fini del calcolo della prescrizione - Sussistenza. La recidiva contestata e accertata nei confronti dell'imputato e solo implicitamente riconosciuta dal giudice di merito che, pur non ritenendo di aumentare la pena a tale titolo, abbia specificamente valorizzato, per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali dell'imputato, rileva ai fini del calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del reato. (In motivazione, la Suprema corte ha specificato che solo la recidiva contestata ma non valutata in alcun modo ai fini dell'applicazione del trattamento sanzionatorio, può ritenersi ininfluente sui termini prescrizionali).

• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 12 luglio 2017 n. 34137.

 

Reato - Estinzione (cause di) - Prescrizione - Recidiva qualificata - Esclusione da parte del giudice - Rilevanza della recidiva nel computo dei termini prescrizionali - Rilevanza - Esclusione. In tema di prescrizione del reato, quando il giudice abbia escluso la circostanza aggravante facoltativa della recidiva qualificata ai sensi dell'art. 99, comma quarto e quinto, cod. pen(a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.185 del 2015)., non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato.

• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 9 marzo 2016 n. 9834.

 

Reato - Estinzione (cause di) - Prescrizione - Recidiva - Ritenuta in sentenza per escludere la concessione delle attenuanti generiche - Mancato aumento di pena - Rilevanza ai fini del calcolo della prescrizione - Sussistenza. La recidiva contestata all'imputato e solo implicitamente riconosciuta dal giudice di merito, mediante riferimento nella sentenza, per determinare il trattamento sanzionatorio, ai precedenti risultanti dal certificato penale, rileva, in quanto circostanza aggravante a effetto speciale, nel calcolo del tempo necessario ai fini della prescrizione del reato.

• Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 15 settembre 2016 n. 38287.