di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 10 maggio 2022
Corte costituzionale. Si riespande l’area di impugnabilità dei giudizi penali. Questa la conseguenza della sentenza della Corte costituzionale depositata ieri e scritta da Stefano Petitti.
La pronuncia ha infatti dichiarato l’illegittimità dell’articolo 568, comma 4, del Codice di procedura penale, nell’interpretazione secondo la quale è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per Cassazione proposto contro sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Per la Consulta, il bilanciamento tra l’interesse dell’imputato a impugnare - per la mancata valutazione di cause di proscioglimento nel merito - la sentenza predibattimentale d’appello, che abbia dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione senza alcun contraddittorio, e il principio di ragionevole durata del processo, come operato dall’interpretazione radicata nella giurisprudenza di legittimità, non è rispettoso del diritto di difesa e della garanzia del contraddittorio.
Richiamandosi a un suo precedente, sentenza n. 317 del 2009, la Corte costituzionale afferma che un processo non “giusto”, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, qualunque sia la sua durata. In realtà, non si tratterebbe di un vero bilanciamento, ma di un sacrificio puro e semplice, sia del diritto al contraddittorio sia del diritto di difesa.
“Tanto meno - osserva la sentenza - il conclamato sacrificio del contraddittorio e del diritto di difesa può giustificarsi, nella prospettiva dell’utilità concreta dell’impugnazione, in base ad una prognosi di superfluità del dispiegamento di ulteriori attività processuali in sede di rinvio, volte a pervenire al proscioglimento con formula di merito”.
La Corte, infatti, ha già in passato sottolineato l’essenzialità che riveste il contraddittorio, anche per l’accertamento della causa di estinzione del reato (sentenza n. 91 del i992), e la rilevanza dell’interesse dell’imputato prosciolto per estinzione del reato a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito, piuttosto che alla Corte di cassazione (sentenza n. 249 del 1989, sulla disciplina del precedente Codice di procedura penale).
Coerente con questi principi, del resto, è l’articolo 469 del Codice di procedura, sul proscioglimento prima del dibattimento, che permette sì al giudice di primo grado di definire il giudizio con sentenza adottata in camera di consiglio, ma prevede che la sentenza sia adottata “sentiti il pubblico ministero e l’imputato e se questi non si oppongono”; così l’istituto, pur puntando a evitare i dibattimenti superflui, non priva le parti del diritto all’ascolto delle loro ragioni.









