di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 16 novembre 2020
Udienza mercoledì sulla legittimità dello stop retroattivo nel lockdown. Il decreto Ristori bis ha riproposto la misura sui rinvii per quarantena. L'emergenza sanitaria rende legittimo sospendere in via retroattiva il corso della prescrizione dei reati?
È l'interrogativo rivolto alla Corte costituzionale in relazione all'articolo 83, comma 4 del decreto Cura Italia (decreto legge 18/2020), che ha appunto congelato la prescrizione del reato con efficacia retroattiva per il periodo in cui i procedimenti penali sono rimasti sospesi durante la prima ondata epidemica.
La Consulta se ne occuperà mercoledì 18 novembre, in camera di consiglio (dove esaminerà le questioni sollevate con le ordinanze 112, 113 e 117 dai Tribunali di Siena e di Spoleto) e in udienza pubblica (in calendario c'è l'ordinanza 132 del Tribunale di Roma).
Ma analoghe questioni sono state sollevate da altre ordinanze. A inizio marzo, il decreto Cura Italia ha rinviato le udienze penali a dopo la fine della fase epidemiologica acuta, con conseguente sospensione di tutti i relativi termini processuali e del decorso della prescrizione. Fuori dallo stop sono rimasti solo i procedimenti a carico di detenuti, in materia di misure di sicurezza e prevenzione, o caratterizzati dalla necessità di assumere prove indifferibili.
Dal 9 marzo all'11 maggio non sono quindi decorsi i termini processuali né la prescrizione in tutti i procedimenti rinviati; fino al 3o giugno, termini e prescrizione sono rimasti ancora sospesi se le udienze sono state differite dai capi degli uffici giudiziari in relazione all'evoluzione della situazione sanitaria locale; nei procedimenti di Cassazione pervenuti in cancelleria nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno, per i quali il difensore abbia chiesto la trattazione e sia in gioco la libertà personale, la prescrizione è stata sospesa sino all'udienza di trattazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
La questione di costituzionalità - Il punto rilevante del giudizio costituzionale è che la sospensione della prescrizione si applica anche ai fatti commessi prima del 9 marzo 2020, vale a dire prima dell'entrata in vigore delle norme sulla sospensione dei termini.
Tuttavia, gli articoli 25 della Costituzione e 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo stabiliscono il divieto di retroattività delle norme penali di sfavore, come ricordato a più riprese dalla Corte costituzionale, in relazione proprio alla disciplina dell'interruzione della prescrizione (ordinanza 24/2017 e sentenza 115/2018).
Sul punto è intervenuta anche la Cassazione, che, in un primo momento, conia sentenza 21367/2020, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83, comma 4, del decreto cura Italia, ritenendo che il divieto di irretroattività sia proporzionatamente bilanciabile con le straordinarie esigenze dell'emergenza.
La Corte ha poi corretto il tiro (con le sentenze 25222/2020 e 25433/2020), confermando l'inderogabilità del principio che vieta l'applicazione retroattiva della norma di sfavore ma escludendo l'incostituzionalità della sospensione introdotta dal decreto cura Italia in forza dell'articolo 159 del Codice penale, ove è stabilito che Io stop della prescrizione scatta in ogni caso in cui la sospensione del procedimento "è imposta da una particolare disposizione di legge".
L'argomentazione rischia comunque di scontrarsi con il fatto che, se è pur vero che l'articolo 159 era già vigente all'epoca della commissione del reato, non può negarsi che la fonte normativa, ovvero il decreto cura Italia, che rende operativa la sospensione del procedimento - e dunque integra in modo decisivo la norma penale sostanziale - è successiva.
Non è una questione da poco, tanto è che le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a chiarire l'esatto perimetro applicativo dello stop della prescrizione relativa ai giudizi di legittimità, hanno rinviato la decisione all'esito della Corte costituzionale. Il verdetto della Consulta diventa ancora più importante alla luce del fatto che, nell'articolo 24 del decreto Ristori-bis (decreto legge 149/2020), in vigore da lunedì 9 novembre, il legislatore ha previsto un'analoga causa di sospensione della prescrizione nei giudizi penali rinviati per l'assenza, dovuta a isolamento fiduciario o quarantena, di un testimone, dell'imputato di un reato connesso, del perito o del consulente, citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova. È chiaro che la declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 83 del decreto Cura Italia azzopperebbe la norma del decreto Ristori-bis prima ancora che possa essere applicata.











