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di Paola Rossi

Il Sole 24 Ore, 4 aprile 2026

L’adozione oltre il termine di un anno sei mesi della decisione di appello contro il reclamo del prevenuto è vizio endoprocessuale che non impedisce il nuovo provvedimento che stabilisce la misura ablatoria. In materia di prevenzione patrimoniale non opera il principio dell’intangibilità della decisione, in quanto non può verificarsi una situazione di “cosa giudicata” in senso proprio. Per cui - come afferma la Cassazione penale con la sentenza n. 12671/2026 - se sussistono “nuovi” elementi di pericolosità può essere instaurato un nuovo e diverso procedimento da cui conseguano il sequestro e la confisca dei beni della persona indiziata della commissione di reati. É quindi legittimo il rinnovo in base a una nuova considerazione dei fatti sia sotto il profilo personale che patrimoniale.

Dice sul punto la Cassazione, che se è legittima l’applicazione di una misura di prevenzione dopo un’altra misura applicata in precedenza e i cui effetti si siano comunque esauriti, a maggior ragione può affermarsi che nessuna preclusione può verificarsi quando la decisione precedente, invece di aver esaurito i propri effetti, sia stata oggetto di annullamento solo per un riscontrato vizio formale e in assenza di qualsiasi vizio di merito.

Pertanto la Suprema Corte chiamata a fornire l’interpretazione del termine dettato dall’articolo 27 del Codice antimafia lo ha definito perentorio - finalizzato a scongiurare l’indeterminatezza di una situazione assai incisiva sulla sfera economica delle persone e della loro iniziativa economica - ma di natura endoprocessuale. Non scatta, dunque, alcuna preclusione all’adozione di un nuovo provvedimento dato l’annullamento di quello precedente per superamento del termine nell’adozione della confisca da parte del tribunale sui beni oggetto di sequestro o nel decidere il reclamo da parte della Corte di appello.

Per tale motivo nel respingere il ricorso la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “in tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale nessuna preclusione deriva dall’avvenuto annullamento per vizi formali del decreto di confisca: è, quindi, legittima - in costanza di misura di prevenzione personale - l’instaurazione di una nuova procedura di sequestro e confisca degli stessi beni”.

La difesa, al contrario, riteneva illegittima la rinnovazione della misura patrimoniale a seguito di declaratoria d’inefficacia per decorso dei termini previsti dall’articolo 27, comma 6, del Dlgs n. 159, in particolare dove stabilisce che, in caso di appello, il provvedimento di confisca di prevenzione perde efficacia se la Corte d’appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Il nuovo provvedimento impugnato ora inutilmente davanti alla Corte di legittimità secondo il ricorso aveva di fatto prodotto una durata irragionevole del procedimento applicativo della misura di prevenzione con conseguente violazione della Cedu e della Carta Ue.

In conclusione, in tema di misure di prevenzione patrimoniali l’inefficacia della confisca per l’inosservanza del termine perentorio di cui all’articolo 27, comma 6, del Codice antimafia, non preclude, in assenza di una previsione espressa in tale senso, la rinnovazione del provvedimento ablativo caducato, stante la natura endoprocessuale del termine in questione.