di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 22 maggio 2023
Tutti i delitti aggravati da mafia e terrorismo saranno procedibili d’ufficio. Inoltre, l’obbligo di arresto in flagranza opererà anche se manca la querela, quando la vittima non è “prontamente rintracciabile”. Sono le novità del disegno di legge su procedibilità d’ufficio e arresto in flagranza, approvato in via definitiva la settimana scorsa.
Le norme, annunciate all’indomani del debutto della riforma penale dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, non sono in realtà correttivi al decreto legislativo 150/2022. Non vengono infatti ridotti i reati per cui la riforma, dal 3o dicembre, ha previsto la procedibilità a querela al posto di quella d’ufficio.
La nuova legge - che sarà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - introduce invece in termini generali la procedibilità d’ufficio per tutti i delitti aggravati da mafia o terrorismo: anche se sono sempre stati procedibili a querela (anche prima della riforma penale), ora diventano procedibili d’ufficio se è contestata una delle due aggravanti. Ha invece una portata limitata la novità sull’arresto in flagranza in assenza di querela. Infatti, dato che è circoscritta ai delitti per cui l’arresto in flagranza è obbligatorio, sembra operare solo per la violenza sessuale.
La procedibilità - I primi interventi riguardano gli articoli 270bis.1 e 416bis.1 del Codice penale, che prevedono delle aggravanti per reati connessi con attività mafiose, terroristiche o eversive. La nuova legge inserisce in entrambi gli articoli un ultimo comma, in base al quale, per i “delitti aggravati” da tali circostanze, “si procede sempre d’ufficio”.
La procedibilità d’ufficio, anche in presenza di queste aggravanti, non scatta dunque per molestie, disturbo alle persone e alle occupazioni o del riposo delle persone, visto che sono contravvenzioni. È utile ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 8545/2020, hanno stabilito che l’aggravante dell’agevolazione mafiosa si applica anche al concorrente nel reato non animato da tale scopo, se è consapevole dell’altrui finalità, anche in termini di dolo eventuale.
La procedibilità d’ufficio non può venire meno grazie alle attenuanti, visto che le diminuzioni si calcolano sull’aumento di pena causato dall’aggravante. Inoltre, per giurisprudenza costante della Cassazione, il regime di procedibilità non muta con la concessione delle attenuanti (tra le tante, 44555/2015). Solo la dissociazione attiva del reo può fare venire meno l’aggravante di mafia o terrorismo, e dunque la procedibilità di ufficio.
Viene anche prevista - tramite una modifica all’articolo 71 comma i del decreto legislativo 159/2011 (Codice antimafia) - la procedibilità d’ufficio per le lesioni, anche lievi, commesse da persona sottoposta con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. Le nuove aggravanti si estendono al delitto tentato, nel solco della giurisprudenza della Cassazione (da ultimo, sentenza 23935/2022).
L’arresto in flagranza - Altre modifiche riguardano la possibilità di procedere all’arresto obbligatorio in flagranza, per i reati procedibili a querela previsti dall’articolo 38o del Codice di procedura penale, anche se la querela, nell’immediatezza, manca. Se la querela non viene proposta nelle successive 48 ore, o la vittima rinuncia o la rimette, l’arrestato è posto in libertà. La querela può essere proposta anche oralmente alla polizia giudiziaria.
Questa stretta, in buona sostanza, sembra operare solo per il reato di violenza sessuale, che è l’unico procedibile a querela (da prima della riforma) tra quelli per cui, in base all’articolo 380, è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Mentre la nuova regola sull’arresto in flagranza non opera per i delitti contro la persona e il patrimonio per cui il decreto legislativo 150 ha introdotto la procedibilità a querela, dato che non figurano nell’elenco dell’articolo 380.
Viene prevista una novità anche nel caso di giudizio direttissimo: se il giudice convalida l’arresto - e il termine per la presentazione della querela non è ancora spirato - sospende il processo. La sospensione è revocata non appena sopravviene la querela, o la rinuncia, e in ogni caso decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione. La norma non specifica quale sia il termine cui fare riferimento, cioè se quello delle 48 ore, oppure quello ordinario previsto dal Codice penale, che per la violenza sessuale è di un anno.
Non è una mancanza da poco, viste le comprensibili ricadute che può avere sulla libertà personale e la presunzione di innocenza. Una lettura sistematica non può far escludere interpretazioni che propendano per la seconda soluzione. Tuttavia, appare in ogni caso preclusa la possibilità di applicare all’indagato una misura cautelare, in virtù di quanto stabilisce l’ultimo comma dell’articolo 273 del Codice di procedura penale, visto che mancherebbe in ogni caso una condizione di procedibilità Anche qui, il tema sembra impattare solo sul delitto di violenza sessuale. La pratica quotidiana, tuttavia, insegna che per questo delitto non è frequente il giudizio direttissimo per la sommarietà del rito, che mal si concilia con gli accertamenti tipici per la prova della violenza.










