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di Anna Marino

Il Sole 24 Ore, 27 febbraio 2026

Durante questa fase filtro, introdotta dalla Riforma Cartabia, la Corte chiarisce che il giudice valuta la fondatezza degli elementi acquisiti e può emettere una sentenza di non luogo a procedere se non sussistono sufficienti prove per una condanna. Nei procedimenti a citazione diretta, l’udienza predibattimentale, introdotta come strumento di filtro per garantire il principio di efficienza processuale, può concludersi con una sentenza di non luogo a procedere. Questo avviene quando, sulla base degli atti di indagine trasmessi al giudice, emergono elementi che non consentono una ragionevole previsione di condanna, come previsto dall’art. 554-ter, comma 1, del codice di procedura penale, senza configurare abnormità, regressione indebita o stasi del procedimento.

La Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, con sentenza 7370 del 2026, chiarisce così che la nozione di abnormità dei provvedimenti giudiziari alla gestione delle udienze predibattimentali nei procedimenti a citazione diretta si applica solo a provvedimenti che presentano anomalie radicali, strutturali o funzionali, non inquadrabili nel sistema normativo processuale e che determinano una stasi insanabile del procedimento.

Il filtro della Cartabia - La Corte fa riferimento alla gestione delle udienze predibattimentali previste dalla riforma del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. La riforma Cartabia ha infatti introdotto l’udienza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta, consentendo un filtro preliminare per valutare la fondatezza dell’azione penale. Tale udienza davanti al Tribunale competente può concludersi con una sentenza di non luogo a procedere se non vi è una ragionevole previsione di condanna e consente una gestione più efficiente del processo, concentrando le attività preliminari e decisorie. Questo approccio mira a ridurre i tempi e ottimizzare le risorse del sistema giudiziario.

La vicenda - Un Tribunale ha emesso una sentenza di non luogo a procedere per il reato di diffamazione aggravata, ritenendo che gli elementi acquisiti non consentissero una ragionevole previsione di condanna. La parte civile ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che il provvedimento fosse abnorme e viziato da nullità, poiché il giudice dibattimentale si sarebbe auto-investito della funzione di giudice predibattimentale, violando norme costituzionali e processuali. Il Sostituto Procuratore generale ha richiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento, ritenendolo abnorme per carenza di potere. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, affermando che non sussisteva alcuna abnormità né stasi del procedimento. La Corte ha stabilito che l’udienza predibattimentale non costituisce una fase distinta e che il Tribunale competente ha agito correttamente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il richiamo alla Riforma Cartabia e i precedenti giurisprudenziali - La sentenza fa riferimento a diversi precedenti legislativi e giurisprudenziali per chiarire il concetto di “abnormità” e il funzionamento dell’udienza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta. Dal punto di vista legislativo, viene richiamato il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, che ha introdotto l’udienza di comparizione predibattimentale, nota anche come “filtro”. Questo istituto è stato concepito per garantire un esame preliminare rapido sulla fondatezza e la completezza dell’azione penale, concentrando in un momento anticipato tutte le attività preparatorie alle fasi istruttorie e decisorie del dibattimento.

La normativa prevede che, qualora gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna, il giudice possa pronunciare una sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 554-ter, comma 1, del codice di procedura penale. In caso contrario, il giudice deve fissare la data dell’udienza dibattimentale davanti a un altro magistrato e restituire il fascicolo al pubblico ministero, come stabilito dall’articolo 554-ter, comma 3, del codice di procedura penale. Dal punto di vista giurisprudenziale, la sentenza richiama le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno definito il concetto di “provvedimento abnorme”.

Secondo la sentenza n. 25957 del 26 marzo 2009 (Toni, Rv. 243590-01), un provvedimento abnorme presenta anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrato nello schema normativo processuale. L’abnormità può derivare da un vizio strutturale, quando il provvedimento si colloca al di fuori del sistema organico della legge processuale, o da un vizio funzionale, quando determina una stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. Questo concetto è stato ulteriormente approfondito dalla sentenza n. 20569 del 18 gennaio 2018 (Ksouri, Rv. 272715-01), che ha ribadito che l’abnormità si applica solo in situazioni in cui l’ordinamento non offre altri rimedi per rimuovere un provvedimento giudiziale che sia frutto di uno sviamento di potere e che causi un pregiudizio insanabile per le parti coinvolte.