di Simona Giannetti
Il Dubbio, 17 luglio 2024
Approda oggi in Regione Lombardia, dopo aver passato il vaglio di ammissibilità dell’Ufficio di Presidenza, la proposta di legge regionale di iniziativa popolare, che vuole introdurre procedure e tempi certi per l’assistenza sanitaria al suicidio assistito nei termini fissati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 242. Saranno sentiti dalle Commissioni Salute e Affari Istituzionali ed enti locali del Consiglio Regionale della Regione Lombardia, Marco Cappato con Cristiana Zerosi, Massimo Rossi e Mario Riccio, in qualità di membri del Comitato Promotore Liberi Subito Lombardia. La proposta di legge regionale trae le mosse dal giudicato costituzionale che aveva deciso non fosse reato di aiuto al suicidio la condotta di Marco Cappato, portato a giudizio davanti alla Corte d’Assise di Milano dopo essersi autodenunciato per aver aiutato Fabiano Antoniani.
Da Milano comincia la vicenda giudiziaria del diritto all’autodeterminazione di Fabiano e a Milano, nel Palazzo della Regione, approda la proposta di legge regionale che hanno firmato oltre otto mila cittadini e cittadine lombarde. È sempre a Milano che nell’aula intitolata a Eligio Gualdoni lo scorso 13 giugno la Commissione Diritti Umani dell’Ordine degli Avvocati di Milano, coordinata dal Consigliere Massimo Audisio, insieme con la Società Lombarda degli Amministrativisti Solom in persona del suo Presidente Joseph Brigandi, ha voluto dedicare uno spazio formativo alla frontiera del giudicato costituzionale a partire dalla proposta di legge regionale sul suicidio assistito, non senza dimenticare che 19 giugno la Consulta avrebbe nuovamente dovuto pronunciarsi su analoga questione, sempre con riguardo alla non punibilità per il reato dell’art 580 cp, sollevata dal Gip ambrosiano. Gli autorevoli interventi della prof. Benedetta Liberali, Associata di Diritto costituzionale all’Università degli Studi di Milano, e poi degli avvocati milanesi Massimo Clara (esperto nelle difese innanzi la Consulta) e Fabio Pellicani (amministrativista, del Consiglio direttivo di Solom) nel corso dell’incontro formativo hanno consentito di affrontare il tema con il necessario approccio tecnico. Legittima è stata dunque ritenuta la potestà regionale, in applicazione del terzo comma dell’art 117 della Costituzione, che individua la competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, nel senso che lo Stato ha la riserva sulla enunciazione dei principi mentre alla Regione spettano le norme di dettaglio.
La forza del giudicato costituzionale della sentenza 242/ 2019 è quella di fornire una normazione di principio, che ha la stessa efficacia che avrebbe una disciplina di tipo legislativo, divenendo fonte dei principi per la materia, dettata in via transitoria dalla Corte Costituzionale e destinata ad essere tale fino all’ eventuale intervento del legislatore nazionale. Principi che nel caso concreto vanno rinvenuti, con espresso rinvio della Corte, nella legge 219/ 2017 relativamente alla disciplina delle DAT. A questo punto, tuttavia, pur a fronte del giudicato della Corte, di fatto il diritto riconosciuto non è di facile accesso in particolare a causa dell’assenza di una normazione.
L’introduzione di tempi e procedure è dunque il punto di arrivo di una necessità non solo manifesta nelle storie dei pazienti sofferenti ma, come nel caso di Federico Carboni, anche evidente nelle decisioni dei tribunali, che in ragione della forza di legge del giudicato costituzionale sono stati obbligati a ordinare alle aziende sanitarie di procedere con la verifica delle condizioni e delle modalità di aiuto al suicidio, nonché in altri casi a condannare le stesse alle spese legali.
La presentazione della proposta di legge regionale di iniziativa popolare, indicata con il numero 56, non sarà dunque sull’eutanasia, la cui legiferazione resta compito demandato al Parlamento finora silente, bensì sull’organizzazione delle attività che le Aziende Sanitarie dovranno compiere nel pieno rispetto del giudicato costituzionale della sentenza 242 del 2019, senza dimenticare che l’art 32 della Carta è quello citato dalla Consulta a sostegno della sentenza 242/ 2109 e che un intervento del legislatore regionale, competente sulla Salute in termini concorrenti, avrebbe il vantaggio di evitare condanne e relative spese pubbliche alle amministrazioni nei casi in cui le storie dei pazienti hanno dimostrato che, adita la sede giudiziaria, il diritto come sancito dal giudicato della Corte non può che condurre a quel risultato.










