di Giancarlo de Cataldo
La Repubblica, 27 agosto 2022
La crisi della giustizia è colpa del processo accusatorio? La contestata decisione del presidente del Tribunale di Roma di sospendere per sei mesi la fissazione dei processi rappresenta un segnale d’allarme sulla disastrata situazione dei nostri tribunali. Il processo accusatorio, se da un lato offre il massimo delle garanzie all’imputato, dall’altro è lungo e dispendioso. Per questo motivo, nei Paesi che lo hanno adottato, si tende a limitarne l’uso, in ossequio a una considerazione di efficienza e funzionalità: meno dibattimenti si tengono, più sono veloci e trasmettono un’idea di giustizia concreta ed effettiva. Si agisce su due fronti: la riduzione dei reati e la creazione di meccanismi alternativi al dibattimento. Da un lato, dunque, depenalizzazione e discrezionalità dell’azione penale, dall’altro patteggiamento, giudizio abbreviato, e in generale tutte le forme che tendono a giungere a una sentenza evitando il dibattimento. Nell’uno e nell’altro caso, si tratta di scelte assolutamente politiche, nelle quali rientrano un insieme di valutazioni che prescindono dalla sola tensione verso il buon funzionamento della giustizia. In Italia, l’azione penale obbligatoria è un presidio costituzionale. Per cambiarla occorre mettere mano alla Carta, e sul punto non c’è unanimità fra le forze politiche: l’introduzione di criteri di priorità è già, secondo alcune voci tecniche, una forzatura. Per quanto concerne i riti alternativi, essi prevedono una necessaria quota di premialità: l’imputato “rinuncia” alle garanzie del dibattimento in cambio di sconti di pena. E qui non tanto l’unanimità, quanto una sia pur minima base di consenso appare pretesa utopistica. Non esiste forza politica che non abbia a cuore il “proprio” reato, che non invochi per chi lo commette una pena esemplare, che non abbia, negli ultimi anni, imposto restrizioni e vincoli che rendono o impraticabile o fortemente sconsigliato il ricorso ai riti alternativi. Nel “caso italiano” a queste considerazioni se ne possono aggiungere altre, più specifiche. Nel sistema accusatorio, tanto più il dibattimento è necessario, quanto più incerta è la prova.
Ma spesso la prova è ampiamente formata prima del dibattimento, come ben sanno gli innumerevoli testimoni chiamati quotidianamente a ripetere al giudice che, sì, l’autovettura targata XX era di loro proprietà, fatto noto sin dal primo verbale di polizia. Tantissimi processi si potrebbero celebrare con le forme del giudizio abbreviato e, al massimo, l’aggiunta di quelle prove strettamente necessarie al decidere. Si dovrebbe, allo scopo, assegnare al giudice il potere di selezionare fra le possibili prove quelle che vanno effettivamente assunte, acquisendo agli atti le altre. Il che, però, presuppone una centralità del ruolo giudicante alla quale si guarda con sospetto. Nessun sistema accusatorio, poi, regge due gradi pieni di giudizio: sotto questo aspetto, piuttosto che abolire l’appello del pm (proposta già bocciata dalla Corte Costituzionale), lo si potrebbe sensibilmente ridurre, anche in questo caso restituendo centralità e potere al giudice. Ma le riforme che si susseguono sembrano rispondere ad altre logiche. Consegue che il dibattimento, che dovrebbe essere l’eccezione, diventa dunque la norma, e si tende a privilegiarlo, in più casi, proprio perché evita i (famigerati) sconti di pena: se questa è la realtà delle cose, non si comprendono tante lamentazioni, posto che l’assetto della giustizia penale è esattamente quello più aderente alle correnti ideologiche e alle forze in campo. A meno di non scaricare la responsabilità sui giudici. Che hanno sicuramente molte colpe, ma non quella di scrivere le leggi e votarle in parlamento.









