di Giorgio Spangher
Il Sole 24 Ore, 5 ottobre 2023
Occorre partire da premesse realistiche: la criminalità minorile non è più quella degli anni in cui si costruiva la riforma del 1988. L’emergere di nuovi fenomeni - dal piccolo spaccio al bullismo, alle attività delle baby gang - hanno messo a dura prova la tenuta dell’ordinamento minorile, che soffre anche per il mutamento del contesto sociale, familiare e di valori.
Con il decreto legge n. 123 del 2023 (che sarà noto come decreto Caivano) il Consiglio dei ministri ha approvato un Dl recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa, alla criminalità minorile nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”.
Si tratta di un provvedimento estremamente articolato che, originato da fatti territorialmente circoscritti, si prefigge l’obiettivo di costituire un modello suscettibile di estensione in realtà criminali omogeneamente degradate. Invero, a fronte di contenuti repressivi, si affiancano e si affiancheranno azioni a più vasto raggio per venire incontro sia alle esigenze sicuritarie, sia alle necessità di recupero e di rieducazione di una criminalità minorile sempre più diffusa in certi spazi urbani, non solo quelli delle periferie.
Il nocciolo duro dell’intervento d’urgenza è costituito dalle attività di prevenzione, attraverso gli strumenti - variamente articolati - dell’avviso orale, del Daspo urbano, dell’ammonimento, del foglio di via obbligatorio. Una particolare attenzione è dedicata ai condannati anche in via non definitiva per i quali è previsto il divieto di utilizzare piattaforme, servizi informatici e telematici nonché di possedere cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni. Pur nella loro natura stigmatizzante e sanzionatoria, le misure di prevenzione tendono a costituire un richiamo al minore per evitare aggravamenti comportamentali, nella speranza che essi possano sortire effetti di monito e di possibile ravvedimento.
Nel caso di comportamenti o atti suscettibili di essere valutati come ipotesi di reato di significativa gravità all’inasprimento delle pene consegue anche una forte accentuazione del ricorso agli arresti, ai fermi e alle misure cautelari (viene ripristinato il pericolo di fuga).
Inevitabile si prospettava l’esigenza di un’attività collaterale di supporto alla “costruzione” della personalità del minore da effettuarsi da parte dei servizi minorili, come già previsto, e anche da parte della famiglia che si cerca di coinvolgere attraverso l’informazione dei comportamenti dei figli nel contesto delle attività connesse alla - infatti - riformulata responsabilità genitoriale, al posto della potestà genitoriale.
Fondamentale si prospetta il ruolo della scuola che si cerca di rafforzare sotto il profilo delle attività e dell’offerta, ma anche attraverso il controllo (verificato e sanzionato) di chi ha l’onere di assicurare gli obblighi scolastici.
Ai tradizionali strumenti premiali della tenuità del fatto e della messa alla prova, viene affiancato un’offerta di estinzione del processo da materializzarsi attraverso l’adesione del minore ad un programma rieducativo civico e sociale.
Il decreto legge n. 123 del 2023 cerca di intercettare molte delle attività delinquenziali del minore, dal piccolo spaccio al bullismo (integrando quanto già previsto in tema di cyber-bullismo), alle attività delle baby gang. Al fine di prevenire i comportamenti pericolosi, comunque suscettibili di danneggiare il minore, viene introdotto il parental control sugli strumenti di comunicazione personale.
Rimandando ai successivi commenti pubblicati in questa Rivista del Dl n. 123 del 2023 per l’analisi dettagliata delle misure messe in campo è possibile trarre qualche riflessione di sintesi e di sistema. Invero, il problema della criminalità minorile, pur evidente nelle sue dimensioni, è stato spesso - anche a fronte di episodi gravi - messo al margine della riflessione, pur non mancando interventi come in tema di revenge porn e come detto di cyber-bullismo.
Era sempre presente l’idea che per la criminalità minorile fosse ancora adeguata la disciplina varata nel 1988 che tuttavia si riferiva a una criminalità minorile, che se non proprio occasionale, ancorché non escludendosi quella grave (anche i reati puniti con l’ergastolo per la messa alla prova) era tuttavia recuperabile e rieducabile.
Per la particolare condizione del minore - ancorché cresciuta rispetto alle tradizionali soglie dell’imputabilità - a fronte della “spia” del reato, si riteneva sufficiente la messa in campo della rete costituita dalla famiglia, dai servizi e dagli strumenti rieducativi nonché adeguata una certa marginalità di quelli sanzionatori che rendeva problematica - stante le correnti di pensiero in materia - l’adozione di interventi dotati di maggiore connotazione punitiva e repressiva.
Come spesso succede, quando pur avendo la “netta percezione del fenomeno” cioè di un fatto non isolato, non si interviene, sperando che la situazione si superi anche per la difficoltà di vincere le opposte opinioni la realtà non manca (attraverso la reiterazione dei segnali) di presentare “il conto”. Allora, stante il consenso anche per la necessità di intercettare l’emotività, si interviene a volte in modo radicale. È fenomeno che si ripete: si pensi all’esplodere del terrorismo, della criminalità organizzata, della criminalità economica. Gli effetti si ripercuotono devastanti sul sistema della giustizia penale.
Invero, era già stato segnalato che la riforma minorile del 1988, coeva a quella del processo penale, non era adeguata ad affrontare il tema della grave criminalità minorile e dei minori radicali (se non irrecuperabili o irriducibili), certo contrassegnati da un forte approccio e radicamento nei fenomeni delinquenziali di cui la previsione che impone in presenza di comportamenti che compromettono la sicurezza o turbano l’ordine degli istituti e con violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti ovvero determinano uno stato di soggezione negli altri detenuti impone il trasferimento dopo gli anni 18 e 21 per scontare il residuo pena negli istituti per gli adulti è la dimostrazione palmare.
Naturalmente, l’intervento con strumenti preventivi e sanzionatori nei confronti della “nuova” criminalità minorile, ancorché integrati da molteplici attività collaterali di supporto (scuola, famiglia, servizi sociali, qualità della vita nelle aree urbane degradate), non potrà determinare significativi effetti, rispetto a fenomeni gravi di criminalità, se non saranno affrontati anche quelli dei collegamenti con il mondo della criminalità organizzata, cercando di interrompere le contiguità che spesso da eccezionali rischiano di stabilizzarsi e di rafforzarsi.










