di Giovani Negri
Il Sole 24 Ore, 12 marzo 2024
La revisione della riforma. Tra le numerose correzioni nel decreto approvato dal governo anche i tempi per l’avocazione da parte del Pg. Procedibile d’ufficio il reato di lesioni contro i sanitari. Via libera definitivo alle correzioni al nuovo processo penale. Il Consiglio dei ministri ha approvato in seconda lettura il decreto legislativo che rivede alcune delle disposizioni che in questo primo anno più hanno reso necessario un intervento di aggiustamento, senza procedere a stravolgimenti difficilmente comprensibili in fase di attuazione del Pnrr.
Tra le prime modifiche quelle di diritto penale sostanziale, dove, in materia di condizioni di procedibilità (la riforma ha esteso in maniera assai significativa l’area della procedibilità a querela) il reato di lesioni personali diventa procedibile d’ufficio anche se commesso nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni. Inoltre, sanando un elemento di irragionevolezza del sistema, la procedibilità a querela interesserà anche il danneggiamento di cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (caso, classico, l’automobile parcheggiata in strada).
Denso l’elenco delle modifiche sul versante procedurale. Innanzitutto l’eccezione all’obbligo di deposito telematico degli atti prevista a favore delle parti processuali che compiono atti personalmente coinvolgerà anche la persona offesa dal reato. E poi, in caso di sospensione del processo per lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa si stabilisce che durante la sospensione il giudice acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili; la sospensione è possibile anche prima dell’esercizio dell’azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica della chiusura delle indagini preliminari.
In questo caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero. Nel periodo di sospensione restano bloccati il corso della prescrizione e i termini per l’improcedibilità per la durata massima del giudizio di impugnazione. Introdotto poi un ulteriore caso di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, prevedendo lo stop durante il tempo in cui l’udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per impedimento dell’imputato o del difensore o su loro richiesta (a meno che la sospensione non sia dovuta a esigenze di acquisizione della prova o alla concessione di termini per la difesa) oppure a causa della mancata presentazione, dell’allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati.
Il decreto interviene poi sull’avvocazione da parte della procura generale eliminando la possibilità quando è stata respinta la richiesta di differimento della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. È stato poi elevato il termine entro il quale il procuratore generale deve svolgere le attività investigative necessarie, fissato adesso in 90 giorni e non più in 30. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato potrà chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità anche senza doversi opporre al decreto stesso; tuttavia, nel caso in cui la richiesta rileva la mancanza di presupposti per la sostituzione, il decreto diviene immediatamente esecutivo. Quando, invece, l’imputato formula richiesta di sostituzione in lavoro di pubblica utilità e opposizione al decreto penale di condanna, se la richiesta di sostituzione è respinta, il giudice provvede sull’opposizione.
Sulla condanna a pena sostitutiva, la modifica interviene per fare in modo che il giudice, quando ritiene che ne esistono i presupposti, può immediatamente procedere con la sostituzione della pena detentiva, semplificando il meccanismo attuale che prevede invece un preliminare avviso alle parti, per acquisire il consenso dell’imputato e gli elementi che consentono di operare la sostituzione. Sulle contravvenzioni alimentari il decreto interviene sul catalogo delle fattispecie suscettibili di estinzione limitandolo alle sole contravvenzioni che hanno provocato un danno o un pericolo riparabile attraverso condotte ripristinatorie o risarcitorie per le quali sia inflitta la pena dell’ammenda. Adeguata infine al decreto 231 la formula di non luogo a procedere in assenza di ragionevole previsione di condanna.











