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di Guido Camera


Il Sole 24 Ore, 18 novembre 2020

 

Discussione orale ipotesi residuale: solo se chiesta entro 15 giorni dalla data d'udienza. A circa dieci giorni dalle misure emergenziali del decreto Ristori, il Governo delibera un drastico giro di vite sul giudizio di appello, scegliendo di sacrificare la dialettica orale tra le parti, in favore del contraddittorio scritto, per diminuire le presenze nelle aule di giustizia.

L'articolo 23 del decreto Ristori bis (Dl 149/2020) prevede infatti che, sino al 31 gennaio 2021, la Corte di appello procederà in camera di consiglio alla trattazione delle impugnazioni proposte contro le sentenze di primo grado - a prescindere dal titolo di reato e dalla competenza per materia del giudice dell'impugnazione - senza la presenza del pubblico ministero e dei difensori.

Viene poi stabilito che il dispositivo della decisione verrà comunicato alle parti a mezzo Pec. La discussione orale si terrà solo se, entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza. una delle parti ne faccia richiesta a mezzo Pec inviata alla cancelleria della Corte di appello, oppure se l'imputato esprima la propria volontà di comparire - a mezzo del difensore, non munito di procura speciale - negli stessi modi e termini.

Entro dieci giorni dalla data dell'udienza, in assenza di richiesta di discussione orale o di partecipazione dell'imputato, il pubblico ministero formulerà le conclusioni scritte, con atto trasmesso via Pec alla cancelleria che, immediatamente, le inoltrerà con lo stesso strumento ai difensori delle altre parti.

Questi avranno la facoltà, cinque giorni prima dell'udienza, di presentare le conclusioni con atto scritto, da inviarsi alla cancelleria sempre con lo stesso mezzo elettronico. Il rito scritto non si applica ai giudizi in cui l'udienza è fissata nei15 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto (avvenuta il 9 novembre): per i procedimenti in cui l'udienza è fissata nei 15 giorni ancora seguenti la richiesta di trattazione orale deve invece essere formulata perentoriamente entro cinque giorni dalla vigenza del decreto Ristori bis.

Viene altresì anticipato che la Pec verrà sostituita da altri "sistemi informativi e autorizzati" che saranno resi disponibili e individuati da un futuro decreto ministeriale; è il preannuncio dell'estensione all'appello dei depositi disciplinati dal "processo penale telematico", al momento applicabile solo agli atti difensivi successivi all'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Le camere di consiglio dei giudici dedicate alla deliberazione saranno tenute da remoto: in tal caso, viene altresì stabilito che il dispositivo della decisione verrà comunicato alle parti a mezzo Pec. Ma la camera di consiglio telematica sarà preclusa nei casi in cui la discussione si sia svolta in presenza fisica delle parti e il dispositivo sarà letto in udienza.

Le disposizioni riguardanti l'appello ricalcano, in definitiva, quelle contenute nell'articolo 23 del decreto Ristori per il giudizio di Cassazione, con una fisiologica distinzione collegata alla diversità strutturale dei due giudizi, dato che - in caso di necessità di rinnovazione dibattimentale - la Corte di appello, diversamente dalla Cassazione, non rinvia al giudice di primo grado per la formazione della prova ma procede direttamente.

In tal caso, per garantire l'oralità del contraddittorio, è infatti previsto che il giudice d'appello non potrà applicare il nuovo rito scritto e la prova - testimoniale, ma anche di altra natura - andrà assunta sempre in aula in presenza fisica delle parti. L'impossibilità di procedere alla formazione orale della prova da remoto è infatti preclusa dall'articolo 23 del decreto Ristori, pienamente applicabile al giudizio di appello.

Non è chiarito invece se, alla discussione in udienza successiva alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, si applichino le disposizioni emergenziali: la lettura piana della norma sembra escluderlo, dato che, nello stabilire il divieto di procedere con rito scritto, non fa distinzione tra la fase dell'assunzione della prova e quella della successiva discussione finale.