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di Vincenzo Maria Siniscalchi


Il Mattino, 8 dicembre 2020

 

Il processo penale ad onta delle regole fissate in Costituzione con la introduzione dell'art. 111, soffre una sorta di paradossale contrappasso. La anomalia può così riassumersi: le norme scritte dal legislatore costituzionale hanno il pregio indiscutibile della chiarezza sulla terzietà del giudice, sulla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti, sulla ragionevole durata, e tuttavia non riescono ad ottenere il risultato sperato per realizzare il processo "celere e giusto".

Non è solo la "ragionevole durata" dei tempi processuali che contrasta con la irragionevolezza della lungaggine media del processo penale in Italia ma anche il bilancio fallimentare che toglie credibilità alla stessa istituzione giudiziaria. Indici di questa situazione allarmante e purtuttavia ormai consolidatasi negli anni si colgono negli studi recenti dei processual-penalisti e nei rilevamenti statistici (significativo quello commentato sulle colonne de "Il Mattino" tempo fa da Leandro Del Gaudio con la segnalazione precisa delle quote di risarcimenti raggiunti dalla Corte di Appello di Napoli in applicazione della Legge 24.3.2011 n. 89 "equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo").

Il nostro sistema costituzionale prevede all'art. 24 specifico rinvio al codice di procedura penale per altra importante normativa in tema di "riparazione degli errori giudiziari" (casi di revisione) oltre alla riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione. Tuttavia è lesione inconcepibile dei diritti della persona che la pretesa riparatrice dell'imputato riconosciuto innocente o ingiustamente detenuto non abbia percorsi preferenziali e debba scontare tempi lunghissimi delle procedure. Ora sembra che timidi tentativi del legislatore siano diretti a rimuovere almeno le più gravi cause dei ritardi. Gli interventi in sede legislativa sono contenuti nel disegno di legge in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

Si sono svolte le prime audizioni di giuristi, avvocati, magistrati sulla possibile adozione di interventi diretti alla accelerazione di alcune fasi processuali. Ha assunto un ruolo rilevante il recupero della idea del processo penale "telematico". È però troppo ottimistica la ipotesi della trasformazione dell'intero processo con il ricorso al sistema telematico.

Appare difficile una riforma in tal senso proprio perché la principale caratteristica del processo penale a tendenza accusatoria privilegia la oralità, la pubblicità ed il contraddittorio tra le parti. La fonte sta nella norma europea ("Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo ed imparziale").

La Costituzione fissa anche il principio seguente: "La legge ne assicura la ragionevole durata". È provvido il principio normativo ma per la sua violazione l'Italia è incappata, come è noto, in reiterate condanne ad opera dei giudici di Strasburgo. La regola consente di inserirsi utilmente nei tentativi di semplificazione di alcune norme processuali così cominciando a profilarsi uno snellimento del processo mediante il recupero di "tempi morti" e "stati inerziali" nel rispetto dei diritti delle parti.

Una prima razionalizzazione si ravvisa nella previsione di un deposito di atti e documenti mediante il sistema di trasmissione telematica. Sarebbe notevole il risparmio di tempi con l'abbattimento delle esasperanti complicazioni temporali di queste attività. Rilevante appare il tentativo dell'utilizzo dell'informatica nella particolare disciplina delle notificazioni.

Per le notificazioni non può parlarsi di una accelerazione indiscriminata in quanto vanno rispettate le garanzie, in particolare quella dell'accertato raggiungimento di una effettiva conoscenza degli atti da parte dell'indagato, dell'imputato, del condannato. Verrebbero così evitate nullità "assolute" con accelerazioni che provocano annullamenti anche in Cassazione dei precedenti gradi di giudizio. Importanti modifiche vengono proposte sui tempi relativi alle richieste del Pm per la chiusura delle indagini preliminari. Sul punto manca una attenta analisi dei tempi consentiti per le deleghe di indagini che il Pm generalmente rivolge alla Polizia giudiziaria. Ad avviso di chi scrive occorre una volta per tutte impedire che la delega, (ad esempio, alla effettuazione di intercettazioni) contenga commenti, ipotesi, suggerimenti della Pg al Pm. Ciò comporta inevitabile dilatazione dei tempi di delega con inopportuna intrusione nelle valutazioni degli atti che spettano solo al Pm.

Ed inoltre: alle lettere c) e d) art. 3 dell'articolato si affronta il problema dei termini di durata delle indagini preliminari. La riforma nella stessa norma - alle lettere f) e g) - prevede di sanzionare disciplinarmente le "lungaggini ingiustificate".

L'articolo 3 si occupa, sempre in tema di dilatazioni temporali, del momento di inizio della attività di indagine e, in particolare, della iscrizione nel registro delle notizie di reato ai fini della previsione contenuta nell'art. 335 c.p.p. La norma in questione richiede la immediatezza della iscrizione nel registro concernente le notizie di reato, ad iniziativa del PM procedente, "del nome della persona alla quale il reato è attribuito".

Una dilatazione discrezionale contrasterebbe con il dovere del Pm della iscrizione della "notitia criminis" senza ritardi. Se si pone mente alla situazione in atto si può riscontrare che la legge di riforma 103/2017 ha già attribuito al Procuratore della Repubblica il compito di fare osservare le disposizioni relative al delicato momento della iscrizione delle notizie di reato al fine di evitare "fughe di notizie" che rappresentano danno incalcolabile per la segretezza delle indagini e per la sostanziale mancanza di garanzie del cittadino arbitrariamente iscritto.

Va ricordato che le sopraesposte questioni andrebbero verificate per contenere le prassi di automatismi delle iscrizioni. Di particolare rilievo è la lettera h) dell'art. 3 dell'atto parlamentare. Vi si prevede, infatti, "che gli uffici del Pm, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica".

Questo problema delle "scelte" delle priorità da parte dell'ufficio del Pm non può risolversi nell'ambito degli uffici di Procura ma investe, come è noto, Parlamento e Governo. Meglio immaginare un organo di controllo semplificativo che abbia carattere collegiale, con avvocati e magistrati, trattandosi di scelte che investono l'esercizio del diritto di difesa. L'art. 6 prevede "le udienze filtro".

L'istituto può certamente favorire la speditezza dei procedimenti. Le medesime osservazioni possono farsi sulla istituzione del Giudice Monocratico di appello. È certo che una figura del genere appare incompatibile con la "collegialità necessaria" che nel pensiero dei processual-penalisti è fondamentale proprio per le finalità dell'appello che si debbono realizzare con il controllo collegiale. Qualcosa, dunque, si muove e dobbiamo augurarci che, pur nei suoi limiti, questo tentativo di riordino non si disperda nelle secche del lavoro parlamentare.