di Guido Camera
Il Sole 24 Ore, 18 novembre 2020
Congelamento termini. Le conseguenze del rinvio per l'assenza di un testimone, consulente tecnico, perito o imputato di reato connesso. L'articolo 24 del Dl Ristori bis introduce una causa di sospensione del giudizio penale - la cui conseguenza più rilevante è il congelamento anche dei termini di prescrizione del reato e della custodia cautelare - in conseguenza dell'impossibilità di presenziare al processo, per ragioni sanitarie, di alcuni soggetti chiamati a rendere prove dichiarative.
La disposizione, efficace sino al 31 gennaio 2021, stabilisce che la sospensione opera quando l'udienza penale è rinviata per assenza di un testimone, consulente tecnico, perito o imputato di reato connesso - regolarmente citati per essere interrogati - dovuta alle restrizioni ai movimenti imposte agli stessi dall'obbligo di quarantena° dalla sottoposizione all'isolamento fiduciario, nei termini di cui alla normativa epidemiologica vigente.
Il legislatore non ha inserito la figura dell'imputato perché gli effetti sospensivi sulla prescrizione del reato e sui termini di custodia di ogni sua impossibilità a partecipare al giudizio sono già previsti dall'articolo 159 del Codice penale e dall'articolo 304 del Codice di procedura penale. La sospensione non si applica alle misure diverse dalla custodia cautelare e riguarda anche i termini dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati, se rinviati per le stesse ragioni.
Il rinvio previsto dall'articolo 24 ha un limite temporale: l'udienza non può essere rinviata oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione degli effetti delle misure restrittive sanitarie che riguardano l'interessato; se entro tale termine non sono cessate, per calcolare la durata della sospensione del corso della prescrizione, nonché dei termini di custodia cautelare previsti dall'articolo 303 del Codice di procedura penale, il giudice deve avere riguardo al tempo effettivo della restrizione, aumentato di 60 giorni. Ai fini della durata massima dei termini della custodia cautelare, di cui all'articolo 304 comma VI del Codice procedura penale, non si tiene conto dei periodi di sospensione del giudizio.
La disposizione lascia spazio a perplessità. La prima è che non è chiarito quali siano le conseguenze sul decorso della prescrizione e dei termini della custodia cautelare quando all'udienza in cui sia stato citato il soggetto impedito a partecipare siano stati convocati anche altri testimoni, consulenti o periti regolarmente presentatisi e interrogati.
In tal caso, è irragionevole pensare che possa operare la sospensione: così facendo, si verificherebbe infatti una forma estremamente ingiusta e sproporzionata di penalizzazione dell'imputato, in conseguenza dell'effettiva celebrazione dell'udienza.
Dunque la sospensione sembra poter operare solo quando il programma dell'udienza sia l'escussione di un unico testimone, perito, consulente o imputato di reato connesso, e questo non partecipi per ragioni sanitarie. A ciò si aggiunga che, normalmente, quando un testimone non si presenta in un processo adducendo un legittimo impedimento, non opera la sospensione della prescrizione del reato e dei termini di custodia cautelare: non si vede perché detta regola non dovrebbe valere per gli impedimenti derivanti da una ragione sanitaria soggettiva.
Ma il tema forse più rilevante è che l'articolo 24 del decreto Ristori bis - soprattutto ai fini della prescrizione - introduce una norma penale di sfavore, dato che, nelle intenzioni del Legislatore, si applica anche ai fatti precedenti all'entrata in vigore del decreto, perciò in violazione del divieto di irretroattività di cui agli articoli 25 della Costituzione e 7 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo.
Si tratta di un argomento caldo, dato che analoga previsione di sospensione della prescrizione - collegata alla sospensione dei processi nel periodo della prima ondata dell'epidemia - era contenuta nell'articolo 83 del Dl Cura Italia (decreto legge 18/2020), in relazione al quale diverse autorità giudiziarie hanno sollevato questioni di costituzionalità che verranno trattate dalla Consulta proprio oggi. Appare quindi evidente che la sentenza della Corte avrà una diretta ricaduta anche sulla sospensione della prescrizione introdotta dal decreto Ristori bis.











