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di Dario Ferrara

Italia Oggi, 4 dicembre 2022

Più garanzie all’imputato sotto processo per direttissima. Nel giudizio ex articolo 449 Cpp l’imputato deve poter chiedere il patteggiamento o il rito abbreviato alla prima udienza dopo che è spirato il termine a difesa ottenuto.

Deve essere garantito in pieno il diritto di difesa, mentre è incostituzionale l’interpretazione secondo cui il termine a difesa potrebbe essere concesso solo dopo l’apertura del dibattimento, il che preclude la richiesta di riti alternativi alla prima udienza utile. Il termine infatti ben può servire al prevenuto anche per scegliere in modo più consapevole la propria strategia processuale. È quanto emerge dalla sentenza 243/22 emessa dalla Consulta il 2 dicembre, che dichiara incostituzionali gli artt. 451, co. 5 e 6, e 558, co. 7 e 8, Cpp in quanto interpretati in senso contrario all’imputato.

Trova ingresso la questione di legittimità sollevata dal giudice monocratico di Firenze, chiamato a giudicare l’imputato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. L’accesso ai riti alternativi costituisce una delle modalità più qualificanti del diritto di difesa del prevenuto. Il quale, assistito dal difensore, deve poter optare per il patteggiamento o un altro dei procedimenti speciali sapendo a quali conseguenze va incontro sul piano delle sanzioni. È vero, il rito alternativo comporta modalità più limitate per l’esercizio del diritto di difesa. Ma ciò non esclude che l’imputato sia messo in condizione di ponderare in modo adeguato le conseguenze della sua strategia difensiva. Il che non avviene se l’interessato è posto di fronte all’alternativa secca tra i due strumenti, se gli si impone di formulare la richiesta seduta stante, tanto più all’esito del giudizio di convalida dell’arresto, e non invece allo spirare del termine a difesa che può chiedere. La scelta dell’imputato deve sì raccordarsi con i tempi serrati del giudizio direttissimo, ma senza che le essenziali esigenze difensive possano “essere sacrificate sull’altare della speditezza”. Insomma: il giudice deve concedere il termine richiesto non solo per approntare la difesa nella prosecuzione della fase dibattimentale ma anche per consentire la scelta ponderata del rito.