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di Paola Rossi


Il Sole 24 Ore, 6 settembre 2019

 

Corte di Cassazione - Sezione III - Sentenza 5 settembre 2019 n. 37126. Illegittima, perché irrituale e non prevista dalla legge, la richiesta di rinvio dell'udienza inviata alla cancelleria del giudice penale tramite posta elettronica certificata. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'imputato che lamentava la mancata presa in considerazione, da parte della Corte di appello, della propria richiesta di rinvio dell'udienza. La Cassazione con la sentenza n. 37126depositata ieri ha ribadito che - a differenza del processo civile - tale forma di trasmissione di atti e certificati per le parti private non è consentita in sede penale. Dando per scontato che - a seguito delle novità introdotte dal Legislatore - tanto nel processo civile quanto in quello penale le comunicazioni e le notificazioni per via telematica devono esssere effettuate utilizzando la posta elettronica certificata, ciò non esclude le diversità dei due riti in materia di mezzi di notificazione spendibili al fine di adempiere agli obblighi imposti dalla procedura.

Il caso - Il ricorrente sottolineava di aver ottenuto conferma di ricezione della propria richiesta da parte della cancelleria e che ciò dà la certezza della conoscenza della propria richiesta da parte del giudice. Ma tale circostanza dell'avvenuto invio "con successo" sulla Pec della cancelleria non può sanare l'irritualità della trasmissione e quindi far sorgere l'obbligo del giudice a valutare l'istanza dell'imputato. In tal caso - secondo un orientamento più flessibile - la parte avrebbe dovuto attivarsi per segnalare l'avvenuta comunicazione e accertarsi che il giudice ne avesse avuto conoscenza, altrimenti nessun rilievo di illegittimità può farsi nei confronti della sentenza che non ha considerato la richiesta. Motivo della richiesta di rinvio era stato il legittimo impedimento del difensore di fiducia a essere presente e la sua impossibilità a farsi sostituire vista la ristrettezza dei tempi del processo in atto.