di Roberto Giovene di Girasole
Il Dubbio, 17 luglio 2024
L’European Public Prosecutor’s Office, noto con l’acronimo Eppo, è entrato in funzione il primo giugno 2021. Ha un meccanismo di funzionamento complesso: alla Procura europea competono le indagini (sulle frodi a danno dei fondi dell’UE superiori a 10mila euro e sulle frodi transfrontaliere IVA che comportano un danno di importo superiore a 10 milioni di euro) mentre i processi si svolgono nei singoli stati, sulla base delle norme di diritto sostanziale e processuale dei diversi ordinamenti.
Il regolamento (UE) 2017/ 1939, istitutivo della Procura, ha previsto un Ufficio centrale, che ha sede in Lussemburgo, composto da un procuratore per ciascuno stato che ha aderito all’Eppo (attualmente sono 23) più il Procuratore capo. Vi sono poi le camere permanenti, composte di tre procuratori ciascuna, che sovraintendono la conduzione delle indagini svolte, nei singoli stati, dai procuratori europei delegati (PED). Le decisioni chiave dell’indagine devono essere approvate dalla Camera permanente.
Per comprendere l’impatto delle indagini della Procura occorre tenere conto dei dati contenuti nel Rapporto annuale relativo al 2023. Al 31 dicembre 2023 si contavano 1.927 indagini attive, per un danno stimato per il bilancio dell’Unione di oltre 19,2 miliardi di euro; 139 rinvii a giudizio (oltre il 50% in più rispetto al 2022). Sono stati emessi, su richiesta dell’Eppo, provvedimenti di congelamento di beni per 1,5 miliardi di euro. Per quanto riguarda il nostro Paese, che risulta essere di gran lunga lo Stato EPPO più interessato dalle indagini (circa il 40% riguarda casi italiani), i numeri sono questi: 618 indagini aperte, di cui 160 transfrontaliere, 256 persone rinviate a giudizio e 395,3 milioni di euro di beni congelati. Inoltre, sempre al 31 dicembre 2023, vi erano 98 procedimenti in corso, ci sono state 22 sentenze di primo grado, di cui 17 divenute definitive, 13 condanne e 4 assoluzioni.
Sul piano generale va osservato che la nascita della Procura europea è avvenuta in una cornice in cui il livello di armonizzazione degli ordinamenti degli Stati parte non appare ancora soddisfacente, con un impatto negativo sui diritti della difesa. Le relazioni di attuazione della Commissione europea hanno dimostrato che le direttive adottate nel decennio passato (diritto all’interpretazione e alla traduzione, diritto di accesso a un difensore e il diritto di comunicare e informare terzi in caso di detenzione, diritto al silenzio e il diritto alla presunzione di innocenza, diritto al patrocinio a spese dello Stato), non sono state recepite in modo coerente in tutti gli Stati. Va inoltre sottolineato che negli altri Paesi UE non vi è la previsione delle indagini difensive (in Italia disciplinate dalla L. 7/ 12/ 2000 n. 397).
Per quanto attiene il regolamento Eppo, tra le principali criticità si registra un’eccessiva discrezionalità nei criteri previsti per stabilire la competenza di uno stato membro ad indagare e giudicare. In caso di indagini transnazionali gli articoli 31 e 32 prevedono che il PED incaricato cooperi con i PED degli altri Stati e che le misure investigative eseguite all’estero debbano essere assegnate allo Stato in cui l’indagine deve essere svolta.
Ma le misure disposte secondo le regole dello stato incaricato delle indagini dovranno essere verificate nello stato di esecuzione? La prima sentenza su Eppo della Corte di Giustizia Ue (Grande Sezione, 21/ 12/ 2023, C- 281/ 22) ha ritenuto che le misure da eseguirsi in altro Stato parte non necessitano di essere ulteriormente valutate nel merito, ma solo attuate ed eseguite. Tale decisione rende ancora più necessario ed urgente rafforzare il processo di armonizzazione tra i diversi sistemi penali ed i diritti della difesa in Europa.










