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di Aurelio Panetta e Calogero Gaetano Paci

Italia Oggi, 18 marzo 2022

Il concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso è configurabile nelle ipotesi in cui il concorrente è un libero professionista (in specie commercialista), che, pur non essendo inserito nella struttura organizzativa della consorteria, instaura con la stessa un rapporto sinallagmatico, incentrato su un sistema di relazioni di reciproci vantaggi, economici e professionali.

Tale rapporto non viene meno allorquando, nell’ambito dell’intesa intervenuta tra i due soggetti, è consentito al soggetto attivo del reato lo svolgimento di un’attività di intermediazione criminale a favore anche di cosche alleate o federate con quella con cui si è instaurato il sinallagma mafioso.

Lo afferma la Cassazione con la sentenza 8123/2022 rigettando il ricorso dell’imputato avverso l’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con la quale si contestava allo stesso la fattispecie riqualificata di concorso esterno in associazione mafiosa (ex art. 110 e 416 bis c.p.). Il fatto trae origine da una copiosa attività di intercettazione e dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che hanno permesso di delineare il ruolo di concorrente esterno delle cosche ‘ndranghetiste presenti nell’area rosarnese, per le quali il ricorrente svolgeva un’attività di intermediazione criminale.

Sulla scorta di un compendio indiziario, ritenuto univoco, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria evidenziava che le due consorterie tramite il ricorrente, si erano infiltrate nel settore della grande distribuzione alimentare, nella quale la società di distribuzione svolgeva un ruolo egemonico nell’area calabrese, gestendo il trasporto dei prodotti alimentari. La sezione I non ha condiviso l’impostazione difensiva secondo cui la decisione del riesame sarebbe sprovvista di un percorso argomentativo sulla configurazione del reato associativo contestato al ricorrente. Il Collegio ha ribadito la legittimità della figura del concorso esterno di associazione di tipo mafioso, pur vincolata rigorosamente alla effettiva sussistenza del nesso di causalità.

La Corte ha attribuito rilievo, ai fini della valutazione dell’atteggiamento di contiguità del professionista con cui il sodalizio criminale, di volta in volta, si rapporta, alla congrua valutazione compiuta dal giudice di merito in ordine alla sua adesione al progetto di controllo illecito del territorio, per il quale è indispensabile che il dolo del concorrente esterno investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell’agente alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione, nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla perpetrazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio.

In questa cornice, la verifica del Tribunale del Riesame ha consentito di individuare il contributo funzionale e di contiguità del professionista, ritenuto congruamente motivato dalla S.C. nel concreto svolgimento del ruolo di intermediazione criminale posto in essere dal ricorrente nei confronti delle cosche di ndrangheta, nel settore della grande distribuzione alimentare. Ma non solo. La S.C. ha condiviso l’ulteriore impostazione del riesame: quella sulla effettiva sussistenza delle esigenze cautelari dimostrata dall’analisi del materiale indiziario raccolto e non ritenuta meramente presunta. Precisando che la valutazione compiuta è coerente con l’art. 275, c. 3 cpp poiché nella specie, a differenza dell’ipotesi della partecipazione ad associazione mafiosa, non sussiste un inserimento organico nell’aggregato criminale bensì un collegamento funzionale per sua natura circoscritto e non indeterminato nel tempo e nelle condotte.