di Elena Andolina
processopenaleegiustizia.it, 3 ottobre 2026
È stata assegnata alla Commissione Giustizia del Senato la proposta S. 1958, d’iniziativa dell’onorevole Scarpinato, recante “Disposizioni per il rafforzamento della sicurezza penitenziaria e per la prevenzione del ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata durante l’esecuzione della pena”. Il regime speciale di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (cd. “carcere duro”) rappresenta uno degli strumenti più incisivi predisposti dall’ordinamento per interrompere i collegamenti tra il detenuto e l’organizzazione criminale di appartenenza.
Sennonché, l’assenza di una disciplina legislativa della fase successiva al regime speciale, nei casi in cui permangano le esigenze di prevenzione che avevano originariamente giustificato l’applicazione dello stesso, rischia di determinare la dispersione delle cautele organizzative costruite nel corso dell’esecuzione del suddetto regime differenziato.
L’intervento normativo persegue l’obiettivo di attribuire rango legislativo ai principi che devono orientare l’attività organizzativa dell’Amministrazione penitenziaria nella gestione dei detenuti successivamente alla cessazione del cd. carcere duro, assicurando che tale gestione continui ad essere improntata all’esigenza di prevenire il ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nel pieno rispetto dei principi costituzionali di proporzionalità, individualizzazione del trattamento e finalità rieducativa della pena (articolo 2). La valutazione amministrativa è fondata su elementi oggettivi: quali la natura dei reati, il ruolo rivestito nell’organizzazione criminale, il comportamento tenuto durante l’esecuzione del regime speciale, l’evoluzione del percorso tratta mentale e le informazioni provenienti dagli organismi investigativi specializzati (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle Direzioni distrettuali antimafia). Parallelamente, il disegno di legge interviene sul versante della sicurezza degli istituti penitenziari nell’ottica di contrastare il crescente impiego di strumenti tecnologici avanzati per l’introduzione illecita di telefoni cellulari, sostanze stupefacenti, armi e denaro.
Allo scopo di prevenire comunicazioni elettroniche illecite, l’articolo 1 demanda ad un decreto ministeriale l’individuazione degli standard tecnologici e delle modalità di installazione e di aggiornamento dei sistemi, consentendo in tal modo all’Amministrazione di adeguare costantemente gli strumenti utilizzati all’evoluzione delle tecnologie di comunicazione e delle modalità attraverso le quali le organizzazioni criminali tentano di eludere i controlli.
L’articolo 3 promuove l’adozione di sistemi tecnologici di rilevazione, monitoraggio e contrasto degli aeromobili a pilotaggio remoto e, più in generale, il rafforzamento dell’intera dotazione tecnologica destinata ai controlli di sicurezza. Nella medesima prospettiva, si colloca la modifica dell’articolo 391-ter del codice penale, volta ad aggravare il trattamento sanzionatorio nei confronti di chi utilizzi aeromobili a pilotaggio remoto o analoghi sistemi automatizzati per eludere i sistemi ordinari di controllo predisposti dall’Amministrazione penitenziaria.
Qui il pdl: https://images.processopenaleegiustizia.it/f/sentenze/documento_3c6p1_ppg.pdf









