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di Giovanni Negri


Il Sole 24 Ore, 14 ottobre 2020

 

La Suprema corte sulla scia della pronuncia dei giudici Ue. Audizione non sempre necessaria nei giudizi sulla concessione di protezione internazionale. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 22098 della Prima sezione civile depositata ieri. Per la Corte, in assenza della videoregistrazione del colloquio svolto davanti alla Commissione territoriale, il giudice deve fissare l'udienza di comparizione, ma non è obbligato a convocare l'interessato.

L'audizione dovrà svolgersi se nel ricorso vengono dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; quando il giudice ritiene necessario ottenere chiarimenti dopo avere rilevato incongruenze e contraddizioni nelle dichiarazioni del richiedente; in caso di richiesta diretta da parte dell'interessato, a meno che la domanda stessa venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile. Anche sulla base di queste considerazioni, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di un uomo che si era visto già rifiutare dal tribunale di Lecce e dalla commissione territoriale lo status di rifugiato.

Per il tribunale, infatti, una nuova audizione doveva essere esclusa, anche se il colloquio davanti alla commissione non era stato documentato in video, perché le circostanze dichiarate e poi cristalizzate nel verbale di audizione dovevano essere considerate del tutto esaustive. Tanto più che a difesa non aveva poi addotto circostanze nuove sulle quali eventualmente svolgere un approfondimento istruttorio anche sentendo direttamente l'interessato.

La Cassazione corrobora la sua lettura con un richiamo anche alle pronunce della Corte di giustizia europea. A partire da quella del 26 luglio 2017, Mousssa Sako, dove a fronte di una sottolineatura del fatto che l'assenza di audizione del richiedente nel corso di una procedura di impugnazione configura una restrizione dei diritti della difesa, tuttavia si affermava anche, letteralmente, che "secondo la giurisprudenza costante della Corte, i diritti fondamentali, quale il rispetto dei diritti della difesa, ivi compreso il diritto di essere ascoltato, non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste (...) non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza dei diritti garantiti".

La Corte di giustizia poi, che pure invitava a una valutazione complessiva del procedimento per la concessione della protezione internazionale, con l'eventuale impugnazione davanti all'autorità giudiziaria rispetto a un primo giudizio di natura amministrativa, ammetteva l'esclusione dell'audizione nel caso in cui gli elementi del fascicolo fossero considerati esaustivi dal giudice.