sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Andrea Magagnoli

 

Italia Oggi, 27 maggio 2019

 

La protezione internazionale può essere concessa nel solo caso in cui venga provato il pericolo di un danno grave al richiedente. La Corte di cassazione con sentenza n. 10108/2019 pone un principio di diritto per il quale sia possibile la concessione della protezione internazionale nel solo caso in cui venga provato il pericolo di un danno allo straniero qualora permanga nel paese di provenienza.

Uno straniero di origine gambiana ricorreva al tribunale di Napoli avverso la decisione della Commissione territoriale che aveva rigettato sua richiesta di protezione internazionale. Il ricorrente deduceva come nel proprio paese di origine, ove aveva effettuato il servizio militare a seguito del rifiuto di eseguire l'ordine di un superiore era stato fatto oggetto di un comportamento persecutorio, da parte dei suoi superiori che lo avevano addirittura incarcerato e torturato.

Il procedimento continuava il proprio corso per Cassazione ove veniva deciso da parte degli ermellini. La domanda di annullamento della sentenza di secondo grado veniva rigettata, difettandone i presupposti per il suo accoglimento ed in particolare la prova dello stato di pericolo e l'idoneità della situazione del ricorrente, a potere ritenere probabile il pericolo di un danno grave alla sua persona.

Il ricorrente infatti, osservavano gli ermellini, non era stato in grado di adempiere all'onere probatorio che gli competeva a seguito della richiesta di un intervento dello Stato italiano a proprio favore, che gli impone di svolgere un attività diretta a provare la situazione che rende necessario un provvedimento di protezione internazionale.

Nel caso di specie, osservavano gli ermellini, in atti non vi era alcuna prova circa la situazione di grave rischio per il ricorrente. Non solo, ma ad ogni modo, si legge nella motivazione, la situazione rappresentata dal ricorrente che si fondava su di un attività persecutoria della quale era già stato fatto oggetto tempo addietro, non poteva far ritenere probabile un danno alla sua persona nel caso di rientro nel paese d'origine, con il venir meno pertanto di uno dei presupposti fondamentali richiesti dalla normativa per l'emissione del provvedimento.