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di Giuseppe Amato

 

Il Sole 24 Ore, 1 luglio 2019

 

Cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 14 giugno 2019 n. 26349. I provvedimenti in materia di misura di prevenzione patrimoniale del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, non rientrano tra quelli suscettibili di essere impugnati secondo il vigente sistema delle impugnazioni del codice antimafia, stante la tassatività dei mezzi di impugnazione desumibile dal disposto dell'articolo 27 dello stesso decreto legislativo, ma anche desumibile dal disposto dell'articolo 34, comma 6, dello stesso decreto, che circoscrive i casi di impugnabilità dell'amministrazione giudiziaria, che pure è misura di prevenzione di maggiore portata e con effetti più invasivi del controllo giudiziario. Questo il principio della Cassazione espresso con la sentenza 14 giugno 2019 n. 26349.

Secondo i giudici penali, in senso contrario, non potrebbe evocarsi il richiamo contenuto nell'articolo 34-bis alle forme del procedimento in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, perché tale richiamo non implica, di per sé, la ricezione completa del modello procedimentale descritto in questa norma, ivi compreso il ricorso in sede di legittimità previsto nel comma 7. La mancanza di mezzi di impugnazione peraltro appare coerente con la natura provvisoria del provvedimento, che, laddove adottato, come l'amministrazione giudiziaria, può evolvere per decisione dello stesso giudice che l'ha emesso, nel senso della revoca o dell'aggravamento.

In senso conforme, sezione VI, 4 aprile 2019, Consorzio Go Service Scarl in liquidazione, secondo cui, appunto, il provvedimento adottato dal tribunale ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 non è ricorribile per cassazione. In realtà, la prevalente giurisprudenza di legittimità si è espressa per la ricorribilità in cassazione del provvedimento ex articolo 34-bis citato (sezione II, 14 febbraio 2019, Fradel Costruzioni Soc. coop.; sezione II, 13 febbraio 2019, Consorzio sociale Coin; nonché, sezione V, 2 luglio 2018, Eurostrade srl, laddove, in particolare, si è affermato che avverso il provvedimento adottato dal tribunale ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 159 del 2011, sia esso di accoglimento ovvero di diniego della richiesta applicazione del controllo giudiziario, i soggetti interessati possono proporre soltanto ricorso per cassazione, giusta la previsione dell'articolo 127, comma 7, del codice di procedura penale).

Per l'effetto, sul punto dell'impugnabilità del provvedimento ex articolo 34-bis, proprio a fronte del rilevato contrasto interpretativo, è emersa la necessità di un intervento chiarificatore delle Sezioni unite. Così, l'ordinanza della sezione VI, 15 maggio 2019-3 giugno 2019 n. 24661, Ricchiuto, proprio apprezzando la sussistenza di un contrasto di giurisprudenza, ha rimesso alle Sezioni unite la questione se contro il provvedimento con cui il tribunale, competente per le misure di prevenzione, neghi l'applicazione del controllo giudiziario richiesto, ex articolo 34-bis, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, dall'impresa destinataria di una interdittiva antimafia, sia o no proponibile il ricorso per cassazione.

La Corte, infatti, ha considerato la presenza dell'orientamento maggioritario che ammette la ricorribilità in cassazione, secondo il procedimento di carattere generale previsto dall'articolo 127, comma 7, del codice di procedura penale, ma ha anche considerato diversa presa di posizione (di cui è espressione la sentenza massimata), di segno diametralmente opposto, che nega l'impugnabilità del provvedimento argomentandolo dal carattere di non definitività del provvedimento stesso e sostenendo, in proposito, che non potrebbe invocarsi il rinvio alle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale contenuto nell'articolo 34-bis, comma 6, sul rilievo che tale rinvio non implica, di per sé, la ricezione completa del modello procedimentale descritto in questa norma, ivi compreso il ricorso in sede di legittimità previsto nel comma 7.