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di Giovanni M. Jacobazzi

Il Riformista, 15 settembre 2026

“Combatto da anni una battaglia difficilissima: cancellare le notizie relative al procedimento penale nei miei confronti da cui sono stato assolto”, afferma al Riformista Orazio Elia, ex sindacalista della Uil, coinvolto nel 2017 nella maxi inchiesta della Dda del capoluogo lombardo, allora diretta da Ilda Boccassini, sulle infiltrazioni mafiose nei servizi di vigilanza al Palazzo di giustizia di Milano. “A distanza di quasi dieci anni, il mio nome è ancora associato a quello del clan Laudani di Catania”, aggiunge Elia. “Per fortuna i miei amici sanno chi sono. Il problema si pone però con chi non mi conosce e legge le notizie su di me in Rete”, puntualizza l’ex sindacalista.

Il diritto all’oblio con le regole attuali non rappresenta una strada semplice né automatica. Chi è stato assolto può chiedere la deindicizzazione degli articoli dai motori di ricerca, ma non può pretendere che ogni traccia della vicenda venga cancellata dal web. Occorre valutare il tempo trascorso, l’interesse pubblico alla notizia, il ruolo della persona coinvolta e la natura delle informazioni pubblicate. Una richiesta può dunque essere respinta anche quando il procedimento, come nel caso di Elia, si è concluso con un’assoluzione. Per risolvere il problema vi sarebbe allora il ddl di Enrico Costa, capogruppo di Forza Italia alla Camera, sulla “pubblicità delle sentenze di assoluzione”. Il provvedimento ha ottenuto la scorsa primavera il primo via libera alla Camera ed è ora in Commissione giustizia a Palazzo Madama. Si spera venga approvato prima della fine della legislatura.

Il tema sollevato da Costa è semplice, ma investe uno dei nervi scoperti della giustizia italiana: l’enorme sproporzione tra la pubblicità dell’accusa e quella dell’assoluzione. Un arresto, una perquisizione, una richiesta di rinvio a giudizio possono occupare per giorni le prime pagine e i titoli dei telegiornali. Quando arriva l’assoluzione, invece, la notizia spesso non trova lo stesso spazio. Il risultato è che il sospetto può diventare permanente, mentre la decisione giudiziaria che lo cancella resta confinata agli atti del processo. Per Costa è necessario dare “visibilità” alle assoluzioni: in caso contrario, il rischio è che la reputazione di una persona rimanga segnata da un’accusa anche quando il giudice ne abbia escluso la responsabilità.

La proposta introduce nel Codice della privacy il nuovo articolo 144-ter. Il meccanismo è semplice: se una testata ha dato notizia di un procedimento penale, la persona che ne è uscita con un’assoluzione, un proscioglimento, un non luogo a procedere o un’archiviazione può chiedere che venga data pubblicità anche al provvedimento favorevole, con un rilievo adeguato allo spazio riservato in precedenza alla vicenda giudiziaria. E senza costi per l’interessato. Se la testata non provvede, l’interessato può rivolgersi al Garante della privacy, che deve decidere entro cinque giorni e, se necessario, ordinare la pubblicazione della notizia. “È un riequilibrio del racconto giudiziario - sottolinea Costa - perché oggi il procedimento penale può lasciare una traccia pubblica molto più profonda della sentenza che lo conclude”. L’efficacia della norma dipenderà molto dalle modalità concrete di applicazione. Sarà decisivo capire come si regoleranno gli organi di informazione. Questi ultimi, già in sede di audizione alla Camera, erano saliti sulle barricate, accusando il legislatore di voler invadere il campo della libera attività giornalistica.