di Graziano Arancio
Il Dubbio, 5 agosto 2025
Una sentenza della Consulta legittima l’approccio mirato, ma lo vincola a un principio inderogabile: il minimo sacrificio necessario della libertà personale. La sentenza n. 139/ 2025 della Corte costituzionale, nel dichiarare non fondate le questioni sull’art. 59, comma 1, lett. d), legge n. 689/ 1981, affronta una questione che, sotto la patina tecnica del coordinamento normativo, nasconde un nodo politico- giuridico di fondo: la tensione tra discrezionalità legislativa e giustizia penale costituzionalmente orientata. E in questa tensione, la neutralità non è un’opzione. Non si può infatti accettare, senza interrogarsi criticamente, che il legislatore possa precludere in modo assoluto l’accesso alle pene sostitutive sulla sola base del titolo di reato, svuotando il giudizio individualizzante e prognostico del giudice della cognizione. Se la pena deve tendere alla rieducazione - e questa è una norma costituzionale, non un auspicio - allora il legislatore non può cristallizzare ex ante la sua inidoneità sulla base di categorie astratte.
Il Giudice delle leggi, pur legittimando tale scelta, impone un contrappeso fortissimo: il legislatore e l’amministrazione hanno un “preciso dovere” di garantire condizioni detentive rispettose della dignità della persona. Non è una clausola di stile. È la riscrittura, in chiave giuspubblicistica, del principio del “minimo sacrificio necessario” (art. 13 Cost.), che diventa un vincolo positivo e non derogabile. Nessuna riforma penale può eludere questo fondamento, e la legittimità delle scelte selettive del legislatore si misura - oggi più che mai - sulla loro coerenza con questo imperativo costituzionale. La riforma Cartabia, con l’art. 20- bis c. p., aveva aperto la strada a una cultura della pena meno afflittiva e più funzionale al reinserimento. Ma è bastata una clausola selettiva - quella sui reati ostativi - per depotenziare questa prospettiva. Il punto è che la logica dell’”ostatività” nasce nell’esecuzione penale, come barriera all’accesso ai benefici per chi non collabora. Traslarla a monte, nella cognizione, significa trasformare una presunzione superabile in una presunzione assoluta. E questo ha un costo in termini di tenuta costituzionale. La Corte Costituzionale lo sa. Non a caso, dedica un’intera sezione al principio del “minimo sacrificio necessario” della libertà personale, affermando che la pena detentiva può dirsi legittima solo se è “necessaria e proporzionata rispetto al conseguimento delle legittime finalità della pena”. Un principio che si pone come criterio- guida dell’intero sistema sanzionatorio e che impone al legislatore di motivare, non solo di decidere.
È qui che la discrezionalità si trasforma in responsabilità. Il legislatore può - e deve - graduare la risposta penale, ma non può occultare la scelta dietro una neutralità apparente. Scegliere di non rendere accessibili le pene sostitutive significa scegliere un modello di giustizia: punitivo o rieducativo, repressivo o integrativo. E il Giudice Costituzionale, pur non sanzionando l’illegittimità della norma, chiede - tra le righe ma con forza - che questa scelta sia compatibile con l’architettura costituzionale, e dunque con un sistema che abbia ancora il coraggio di educare.
Sarebbe un errore leggere questa sentenza come una mera legittimazione del sistema esistente. È, piuttosto, una sentenza- limite: accoglie la scelta del legislatore, ma la colloca in un perimetro di vigilanza costituzionale. In questo senso, la decisione non chiude un dibattito, ma lo rilancia su basi più consapevoli. Il Collegio Costituzionale non giustifica ogni esclusione. Ammette questa, e lo fa subordinandola alla garanzia effettiva del trattamento umano, alla proporzionalità della privazione di libertà, all’individualizzazione della pena come criterio regolatore.
La domanda che rimane aperta è allora questa: possiamo davvero parlare di pena costituzionalmente conforme quando il giudice è ridotto a mero esecutore della categoria astratta di reato? O non siamo forse davanti a un ritorno - mascherato - all’automatismo sanzionatorio che la Corte stessa, in molteplici pronunce (da n. 341/ 1994 a n. 84/ 2024), ha progressivamente smantellato?
Se l’evoluzione del sistema sanzionatorio deve avvenire “gradualmente”, come riconosce la stessa Corte Costituzionale, ciò non può tradursi in una dilazione indefinita del principio rieducativo. Il carcere non può essere la scorciatoia per non decidere. E il diritto penale, se vuole restare costituzionalmente legittimo, deve saper scegliere la pena non più grave, ma più giusta.











