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di Guido Camera

huffingtonpost.it, 25 settembre 2024

Così come è stato licenziato dalla Camera, questo ddl sicurezza non è compatibile con lo Stato di Diritto. Spero che in Senato vengano fatte le opportune modifiche. Se il DDL Sicurezza verrà approvato dal Senato così come è stato licenziato dalla Camera, la “resistenza passiva” da parte di detenuti e migranti durante le rivolte nelle carceri e nei centri di trattenimento e accoglienza sarà un reato punito fino a cinque anni di carcere. Ma una previsione del genere è compatibile con lo Stato di diritto? Sono convinto di no.

Come prima cosa lo trovo un reato ingiusto: se si ama la verità e si vogliono guardare i problemi con obiettività, non si può negare che la “resistenza passiva”, soprattutto in una situazione di totale privazione della libertà, può talvolta essere l’unica forma di rivendicazione di diritti minimi e dignità. E come tale va considerata e gestita da parte di chi rappresenta lo Stato in quei frangenti, non dimenticando mai che ha di fronte persone in carne e ossa esposte alla massima sofferenza. Punire è la scelta più comoda e facile; il difficile è garantire il rispetto dei diritti, soprattutto degli ultimi. Peraltro, già oggi l’Ordinamento penitenziario contiene strumenti eccezionali per contrastare le rivolte, tra i quali l’uso della forza anche contro la resistenza passiva. Ma non è tutto. Davvero si può pensare di aumentare l’autorevolezza dello Stato criminalizzando la disobbedienza non violenta degli emarginati? A me sembra che così facendo si metta solo a nudo l’incapacità di gestire in modo sistematico, e coerente con i principi costituzionali, il grave problema dell’emergenza carceraria e della gestione dell’immigrazione. Le carceri scoppiano, aumentano i suicidi e garantire la salute dei reclusi è sempre più difficile. Non credo che i nuovi reati miglioreranno la situazione: anzi, mi sembra decisamente il contrario.

Dal punto di vista delle garanzie costituzionali, va poi osservato che le condotte che si vorrebbero sanzionare penalmente hanno confini così poco determinati che rischiano di esporre le libertà individuali - personale, ma anche di autodeterminazione - a interventi arbitrari. Per rendersene conto bisogna leggere testualmente la norma: “costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza”. Cosa significa? Che ogni qual volta non si collabora con il personale di custodia si commette un reato? E quali sono i criteri per comprendere il “contesto” in cui scatta questo dovere di obbedienza rafforzato? Mi sembra difficile negare che non sia adeguatamente rispettato il principio di tassatività della norma penale, garantito dall’articolo 25 della Costituzione. La “resistenza passiva” penalmente rilevante, in molti aspetti, presenta analogie con il delitto di plagio, che fu dichiarato incostituzionale dalla Consulta diversi decenni fa, per la palese imprecisione e indeterminatezza della norma che sanzionava la condotta vietata. Anche la “resistenza passiva”, per le ragioni che ho sopra spiegato, non rende possibile attribuire alla condotta vietata “un contenuto oggettivo, coerente e razionale” e pertanto espone la sua concreta applicazione ad “assoluta arbitrarietà”. In quella famosa sentenza (n. 96/1981), la Corte definì il plagio “mina vagante nell’ordinamento, potendo essere applicata a qualsiasi fatto (…) e mancando qualsiasi sicuro parametro per accertarne l’intensità”.

Non valgono gli stessi concetti per la “resistenza passiva”? Non è evidente che qualunque forma di non collaborazione - anche se non violenta e motivata - può diventare reato e legittimare l’intervento penale contro un detenuto o un migrante nel centro di trattenimento e accoglienza oltre che l’uso della forza oggi già consentito dall’Ordinamento penitenziario? Bisogna poi rilevare che, per giurisprudenza costante della Cassazione, la “resistenza passiva” esclude la rilevanza penale del delitto di resistenza a pubblico ufficiale: non è irragionevole e discriminatorio prevedere che invece la stessa condotta sia severamente punita se commessa da un carcerato o un migrante recluso in un centro di trattenimento e accoglienza? Ma non è che così si finisce a sanzionare la condizione soggettiva, piuttosto che il comportamento oggettivo, secondo un criterio ben poco liberale di “colpa d’autore”?

Se vogliamo giustamente difendere i valori delle democrazie occidentali di fronte agli assalti dei fans dell’autoritarismo, dobbiamo essere intransigenti sul rispetto dei principi liberali. Spero perciò che in Senato vengano fatte le opportune modifiche; altrimenti, mi sembra inevitabile che la Corte costituzionale sarà chiamata a intervenire in modo demolitorio. E sarebbe un’occasione persa per dare dimostrazione di maturi