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di Andrea Pugiotto

L’Unità, 4 luglio 2026

Il ricorso di un detenuto richiuso a Sollicciano in condizioni degradanti è diventato l’occasione per la Consulta di rispondere a una domanda cruciale per l’intero diritto dell’esecuzione penale. Una pagina appena. Tanto misura il decreto con cui il Presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, il 30 giugno scorso, ha ammesso sei opinioni scritte nel giudizio promosso dal Tribunale di sorveglianza di Firenze sulle condizioni detentive del carcere di Sollicciano. Un atto processuale apparentemente di routine, che non anticipa alcuna valutazione sul merito della questione. Eppure, difficilmente avrebbe potuto raccontare di più.

Gli amici curiae ammessi sono l’Associazione italiana dei professori di diritto penale, l’Unione delle Camere penali italiane, Antigone, la Società della Ragione, la Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà e l’Associazione “Passione Civile con Valerio Onida”.

Sono realtà molto diverse tra loro per storia, ruolo e orientamento. Tutte, però, hanno ritenuto che la quaestio sottoposta alla Consulta non riguardi soltanto un carcere fatiscente o un singolo detenuto, ma il modo in cui la Repubblica garantisce la legalità nell’esecuzione della pena. A latere: non è pervenuto analogo intervento del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà. Un’assenza, questa, difficilmente conciliabile con la funzione che l’ordinamento assegna al suo ufficio.

2. Della quaestio sollevata dal giudice fiorentino ho già scritto su queste pagine (cfr. L’Unità, 17 marzo 2026). Merita qui ricordare il fatto da cui tutto prende avvio. Non dal sovraffollamento carcerario in astratto. Né da una denuncia politica sullo stato di degrado delle prigioni italiane. La vicenda nasce da una storia incarnata. Un detenuto è ristretto a Sollicciano, dove infiltrazioni, muffe, umidità, cimici, roditori e fatiscenza strutturale hanno indotto il Tribunale di sorveglianza a riconoscere condizioni incompatibili con la dignità della persona. L’amministrazione penitenziaria era già stata destinataria di prescrizioni e ordini giudiziali. I rimedi previsti dall’ordinamento erano stati tutti attivati. Ma nessuno aveva posto fine alla violazione. È proprio qui che il ricorrente individua una lacuna nell’ordinamento: quando lo Stato non è in grado di applicare la pena in modo conforme alla Costituzione, il giudice non dispone di uno strumento idoneo a sospenderne l’esecuzione in attesa del ripristino della legalità.

3. Ciò che emerge dalla lettura degli amici curiae è che questa impostazione non è rimasta isolata. Anzi, colpisce la convergenza tra soggetti che abitualmente parlano linguaggi diversi. Nessuna delle opinioni scritte chiede alla Corte costituzionale l’impossibile: risolvere il problema generale del sovraffollamento carcerario. Nessuno invoca un intervento estraneo alle sue competenze: rifondare la politica criminale dello Stato. Al contrario, tutte restringono il perimetro della questione alla richiesta di un rimedio residuale e individuale. La domanda diventa così più semplice ma, proprio per questo, più impegnativa. Che cosa deve fare il giudice quando abbia già accertato che una pena viene eseguita in condizioni costituzionalmente illegittime e tutti i rimedi predisposti dall’ordinamento si siano rivelati inefficaci? È questa, in sostanza, la vera quaestio che i giudici costituzionali decideranno nell’udienza pubblica del 22 settembre.

4. Da questo punto di vista, gli amici curiae sviluppano una medesima tesi. L’ordinamento conosce già rimedi preventivi. Conosce rimedi compensativi. Conosce poteri conformativi della magistratura di sorveglianza. Ciò che manca è un rimedio eccezionale, residuale, di natura temporanea e d’immediata efficacia, che operi come “fusibile” del sistema. La soluzione giuridica prospettata dal Tribunale di Firenze - estendere al caso di specie il rinvio facoltativo, per un tempo determinato, dell’esecuzione della pena, con conseguente possibilità di ammetterne l’espiazione ai domiciliari - viene riletta come una extrema ratio costituzionalmente necessaria, quando ogni altra strada sia stata inutilmente percorsa. Il precedente rappresentato dalla sentenza costituzionale n. 279/2013 ritorna così, inevitabilmente, d’attualità. Tredici anni fa la Consulta riconobbe la necessità che l’ordinamento si dotasse di uno strumento che consentisse, nei casi estremi, la “fuoriuscita del detenuto dal circuito carcerario” quando la pena fosse eseguita in condizioni inumane e degradanti.

Allora, però, dichiarò la questione inammissibile confidando nell’intervento parlamentare, rivelatosi poi solo parziale. Il legislatore ha sì rafforzato gli strumenti destinati a imporre all’amministrazione penitenziaria di rimuovere le violazioni. Non ha però introdotto quel rimedio individuale ca1. pace di impedire che il detenuto continui, nel frattempo, a subire una pena incostituzionale. È proprio questa omissione, denunciata dal Tribunale di sorveglianza di Firenze, che gli amici curiae consegnano oggi alla valutazione della Corte.

5. Non meno interessante è il confronto con la difesa svolta, per conto del Governo, dall’Avvocatura dello Stato. A parte le ridondanti eccezioni di rito, la sua linea processuale insiste sulla completezza dell’attuale sistema di tutela. Secondo questa impostazione, il differimento della pena, le misure alternative, il reclamo previsto dall’ordinamento penitenziario, i poteri conformativi della magistratura di sorveglianza e i rimedi compensativi costituirebbero - nel loro insieme - un quadro sufficientemente articolato, tale da escludere qualsiasi vuoto normativo. L’obiezione ha una sua base formale. Ma cade nell’errore logico di chi descrive la realtà basandosi esclusivamente su ciò che è legislativamente stabilito. Si chiama fallacia normativistica. Proprio il caso da cui prende avvio il giudizio di costituzionalità revoca in dubbio il presupposto da cui muove l’Avvocatura. La realtà è che un sistema di tutela non è tale soltanto perché esiste sulla carta. Deve essere effettivo. Se non è diritto vivente, non è. E quando, dopo reiterati provvedimenti giudiziari, un detenuto continua a subire condizioni che lo stesso giudice reputa incompatibili con la Costituzione, il problema non è più soltanto amministrativo. Diventa inevitabilmente costituzionale.

6. C’è, infine, un dato che merita la sottolineatura. Il decreto del Presidente Amoroso testimonia quanto sia cambiato, negli ultimi anni, il processo costituzionale. Un tempo la dialettica del giudizio di costituzionalità sulle leggi, promosso da un giudice, si sviluppava essenzialmente all’interno di una triangolazione: la parte privata, l’Avvocatura dello Stato, la Consulta. Oggi, invece, il contraddittorio è arricchito dai contributi della comunità scientifica, dell’avvocatura, delle autorità di garanzia e dell’associazionismo giuridico. Gli amici curiae non sostituiscono le parti. Non rappresentano interessi privati. Offrono alla Corte argomenti, esperienze, dati e prospettive che possono contribuire ad accrescere la qualità della sua decisione. È una trasformazione silenziosa, ma non marginale, che concorre a fare del processo alla legge un canale alternativo di partecipazione politica, in nome della leale collaborazione costituzionale.

7. Naturalmente, nulla può ancora dirsi sull’esito del giudizio. L’ammissione delle opinioni scritte non implica alcuna anticipazione sul merito. Ma una cosa appare già evidente. Quando il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato la questione alla Consulta, sembrava il ricorso di un detenuto rinchiuso in un carcere degradato. Oggi quel ricorso è diventato qualcosa di diverso. Si è trasformato nell’occasione per i giudici costituzionali di rispondere a una domanda cruciale per l’intero diritto dell’esecuzione penale: può lo Stato, punendo chi ha violato la legge, violare esso stesso la Costituzione, la Cedu, l’ordinamento penitenziario e fin’anche il suo regolamento di esecuzione? Dopo tredici anni dal monito della sentenza n. 279/2013, la risposta non può più essere elusa. È questa, più ancora del decreto firmato dal Presidente Amoroso, la vera notizia di oggi.