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di Diego Neri


Giornale di Vicenza, 16 novembre 2021

 

"Il recluso che lavora per l'amministrazione non ha le medesime caratteristiche di chi lavora all'esterno, e nemmeno le stesse necessità". Il detenuto che perde il posto di lavoro all'interno del carcere non ha diritto all'indennità di disoccupazione. Lo ha stabilito, con una sentenza che trova pochissimi precedenti in giurisprudenza, il tribunale del lavoro di Vicenza, che con il giudice Giulia Beltrame ha rigettato il ricorso presentato dagli avv. Capuzzo e Moro, per conto di P. S., immigrato dell'Est Europa, che aveva chiesto all'Inps la Naspi. Fra le ragioni della decisione il fatto che un recluso ha comunque diritto a vitto e alloggio gratuiti, e non ha la necessità stringente di arrivare alla fine del mese.

La vicenda del detenuto è invero singolare. Recluso da vari anni, era stato ospite del carcere di Belluno, dove si era dato da fare ed aveva lavorato, dall'ottobre 2017 in avanti, alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria come imbianchino; un'opera per la quale era stato regolarmente retribuito. Nel giugno 2019, non per decisione sua, era stato trasferito alla casa circondariale di San Pio X, dove però non c'era bisogno delle sue prestazioni e dove P. S. non aveva più lavorato. Per questo aveva chiesto all'Inps il sussidio di disoccupazione, ma l'istituto (rappresentato in aula dall'avv. Tomasello) glielo aveva negato. Di qui il ricorso in tribunale.

Il giudice ha in primo luogo ricordato, nella sentenza, che è un obbligo per l'amministrazione penitenziaria "favorire in ogni modo la destinazione dei detenuti al lavoro", anche alla luce della Costituzione. Fra i vari tipi di impiego, quello interno, alle dipendenze dell'amministrazione, non ha molti posti a disposizione, e per questo è soggetto a criteri di avvicendamento, con una durata "fisiologicamente temporanea". Il recluso, di fatto, è come se fosse stato trasferito da una sede di lavoro ad un'altra, la quale aveva necessità di riorganizzare i servizi dopo il suo arrivo.

Non aveva cessato il rapporto di lavoro (uno dei prerequisiti per avere diritto all'assegno di disoccupazione), pur essendo assai particolare la sua condizione. Non solo. Come argomenta il giudice, vanno pesate "la peculiare funzione rieducativa del lavoro del detenuto... l'indifferenza di questo rapporto alle regole del libero mercato e l'assenza in capo al lavoratore detenuto di esigenze di sostentamento tipiche dell'individuo libero, elementi estranei al lavoro nella società libera che pongono in dubbio la necessità, in assenza di una specifica previsione in tal senso, di riconoscimenti della tutela economica contro la disoccupazione".

Di fatto, il recluso che lavora per l'amministrazione non ha le medesime caratteristiche di chi lavora all'esterno, e nemmeno le stesse necessità. Ragion per cui non ha diritto all'assegno negato correttamente dall'Inps.