sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Giuseppe Amato


Il Sole 24 Ore, 28 ottobre 2019

 

Cassazione -Sezione II penale - Sentenza 6 settembre 2019 n. 37303. La Cassazione, con la sentenza 37303/2029, detta alcune regole in tema di arresto in flagranza. Per quanto riguarda l'ipotesi di "quasi flagranza" ciò presuppone che la polizia giudiziaria percepisca "in modo diretto" gli elementi che inducano a ritenere con elevata probabilità la responsabilità dell'arrestato e, quindi, occorre vi sia la percezione diretta della "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima".

Ciò che deve escludersi in caso di arresto operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle sole informazioni fornite dalla vittima o da terzi pur nell'immediatezza del fatto (cfr. sezioni Unite, 24 novembre 2015, Ventrice). Al contrario, deve ritenersi la "quasi flagranza" nel caso in cui, proprio sulla base di tali indicazioni, la polizia giudiziaria abbia avuto la possibilità di apprezzare direttamente gli elementi ("cose o tracce") che inducano a ritenere con elevata probabilità la responsabilità dell'arrestato.

Nella specie, quindi, la Corte ha ritenuto correttamente valorizzato lo stato di flagranza, essendo emerso che sulla base delle dichiarazioni della vittima della rapina, descrittive tra l'altro del vestiario dell'autore del fatto, la polizia giudiziaria prontamente intervenuta aveva identificato l'arrestato, rinvenendo, nei pressi del luogo dell'identificazione, la borsa oggetto della rapina e ottenendo, poi, ulteriore riscontro nel diretto riconoscimento dell'autore della rapina da parte della persona offesa.

Il precedente delle sezioni Unite - La Corte interviene con chiarezza sulla questione della ravvisabilità o no della quasi flagranza nell'ipotesi di frequente verificazione in cui la Pg è stata attivata dalla segnalazione del privato, vittima del reato o testimone. Rilevano, in proposito, le puntuali indicazioni delle sezioni Unite, rese con la sentenza 24 novembre 2015-21 settembre 2016 n. 39131, Ventrice: "In tema di arresto da parte della polizia giudiziaria, lo stato di "quasi flagranza" non sussiste nell'ipotesi in cui l'inseguimento dell'indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato iniziato per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte della vittima o di terzi, dovendosi in tal caso escludere che gli organi di polizia giudiziaria abbiano avuto diretta percezione del reato.

La nozione di "inseguimento", caratterizzata dal requisito cronologico dell'"immediatezza" ("subito dopo il reato"), postula, quindi, la necessità della diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli operanti della polizia giudiziaria procedenti all'arresto: l'attribuzione dell'eccezionale potere di privare della libertà una persona si spiega proprio in ragione di tale situazione idonea a suffragare la sicura previsione dell'accertamento giudiziario della colpevolezza".

Ebbene, alla luce delle puntualizzazioni fornite dalle sezioni Unite, risulta ormai definitivamente stabilito che la "quasi flagranza" legittimante l'arresto da parte della polizia giudiziaria è configurabile tutte le volte in cui sia possibile stabilire un particolare "nesso" tra il soggetto e il reato che, pur superando l'immediata individuazione dell'arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all'illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano al suo inseguimento. Tale condizione si può configurare nei casi in cui l'arresto avvenga in esito a inseguimento, ancorché protratto ma effettuato senza perdere il contatto percettivo anche indiretto con il fuggitivo, o nel caso di rinvenimento sulla persona dell'arrestato di cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima; ma "non" si può configurare nelle ipotesi nelle quali l'arresto avvenga in seguito a un'attività di investigazione, sia pure di breve durata, attraverso la quale la polizia giudiziaria raccolga elementi (dalla vittima, da terzi o anche autonomamente) valutati i quali ritenga di individuare il soggetto da arrestare, il quale beninteso non sia trovato con cose che lo colleghino univocamente al reato e non presenti sulla persona segni inequivoci riconducibili alla commissione del reato da parte del medesimo.

La sentenza 37303/2019 - È su questo profilo che interviene la puntualizzazione chiarificatrice della sentenza massimata: è da ritenersi la quasi flagranza quando la polizia giudiziaria, subito attivata dalla vittima o da terzi, sorprenda l'autore, "subito dopo la commissione del reato", ma con cose e tracce che lo riconducano alla commissione del fatto, con riscontro diretto proprio a opera degli operanti.