di Francesco Machina Grifeo
Il Sole 24 Ore, 19 luglio 2019
Corte di cassazione - Sentenza 18 luglio 2019 n. 31853. La Cassazione (sentenza n. 31853) deposita le motivazioni del rinvio (nel giugno scorso) dello "Spazza-corrotti" alla Consulta. A finire sotto la lente della Corte costituzionale, questa volta, non è l'irretroattività in sé della legge n. 3 del 2019 (questione posta dalla Corte d'Appello di Lecce e dal Gup di Napoli), quanto piuttosto l'inserimento del "peculato" tra i reati "ostativi".
Quelli per i quali vige una presunzione di particolare pericolosità sociale che inibisce la concessione delle misure alternative alla detenzione, in assenza di collaborazione con la giustizia. La I Sezione penale redige una sentenza "manifesto" contro il costante ampliamento, negli anni, delle fattispecie di reato a cui sono state ricollegate "presunzioni legali di pericolosità", con la conseguente progressiva riduzione dei "margini di apprezzamento" del giudice, ed il conseguente rischio di pregiudicare sia il "principio di individualizzazione" della pena che il "finalismo rieducativo" previsto dalla Costituzione.
Il Gip di Como (in funzione di giudice dell'esecuzione) aveva accolto la domanda di sospensione della carcerazione disposta, nel febbraio del 2019, nei confronti di un amministratore definitivamente condannato per peculato. E ciò, nonostante il 31 gennaio fosse entrato in vigore lo Spazza-corrotti che bloccava le misure alternative alla detenzione. Per il Gip infatti si trattava di una innovazione normativa di natura sostanziale per cui andava applicato il principio di irretroattività della norma penale peggiorativa. Contro questa decisione ha proposto ricorso la Procura.
Investita della questione, la Cassazione si è concentrata però su una diversa questione, e cioè: se l'inserimento del peculato tra i reati ostativi integri o meno una possibile lesione dei diritti costituzionali. E siccome le scelte relative al "bisogno di pena", argomenta la Corte, sono per loro natura politiche, esse possono essere censurate solo se "trasmodino nella irragionevolezza o arbitrio".
Una valutazione, chiosa la decisione, che va fatta secondo "i dati di comune esperienza". In questo senso, prosegue la Cassazione, "appare lecito dubitare del fondamento logico e criminologico di simile approdo nel caso del peculato". Tale condotta, infatti, "per come configurata dal legislatore, non appare contenere - fermo restando il suo comune disvalore - alcuno dei connotati idonei a sostenere una accentuata e generalizzata considerazione di elevata pericolosità del suo autore, trattandosi di condotta di approfittamento, a fini di arricchimento personale, di una particolare condizione di fatto (il possesso di beni altrui per ragioni correlate al servizio) preesistente, realizzata ontologicamente senza uso di violenza o minaccia verso terzi e difficilmente inquadrabile - sul piano della frequenza statistica - in contesti di criminalità organizzata o evocativi di manifestazione condizionamenti omertosi".
E ancora più chiaramente: "la connotazione di pericolosità di "ogni" autore di simile condotta - che ben potrebbe risolversi in un'unica occasione di consumazione, isolata e marcatamente episodica - espressa dalla legge n. 3 del 2019 pare dunque contrastare con la mera osservazione delle caratteristiche obiettive del tipo legale, in chiave di dubbio circa il rispetto del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.".
Ma la decisione va oltre ricordando le recenti novelle, tutte in senso "accrescitivo", subite da una norma nata per combattere la "pervasività di fenomeni criminali di stampo mafioso o terroristico" e che poi si è via via tramutata in una "norma contenitore" di fattispecie che di volta in volta si ritenevano particolarmente pericolose.
"Se questo, argomenta la sentenza, non può comportare - di per sé solo - un dubbio di ragionevolezza, ci si deve comunque interrogare di volta in volta sui criteri adottati dal legislatore". Non solo, la Cassazione ricorda che nella scorsa legislatura sono stati approvati dal Parlamento "più punti di legge delega (n. 103 del 23 giugno 2017) tendenti alla riconsiderazione complessiva delle preclusioni legali di pericolosità in sede di accesso alle misure alternative".
Un modello, quest'ultimo, già criticato a più riprese dalla Corte costituzionale che "nel percorso di ragionata diffidenza verso l'utilizzo di presunzioni legali di pericolosità, correlate alla commissione di uno specifico fatto di reato", anche di recente (n. 149 del 2018), ha ribadito che la finalità rieducativa della pena è "ineliminabile" ed esige "valutazioni individualizzate", rese impossibili da rigidi automatismi legali da ritenersi contrastanti con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena. Per tutte queste ragioni la Suprema corte ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 6, lett. B della legge n. 3 del 9 gennaio 2019, nella parte in cui inserisce all'art. 4-bis, comma della legge 26 luglio 1975 n. 354 il riferimento al delitto di peculato di cui all'art. 314, primo co, cod. pen.










