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di Federica Santinon*

Il Dubbio, 31 marzo 2025

Secondo uno studio del Ministero delle Imprese, sette ragazzi su dieci usano regolarmente social media e piattaforme streaming. Quattro intervistati su dieci raccontano esperienze negative gravi e ripetute. Il momento storico in cui viviamo impone una riflessione sui rischi e i pericoli per i minori connessi in generale alla sfera del mondo virtuale. Citando “Guerre Stellari” è tanto facile cedere al lato oscuro, in questo caso del web e dei social soprattutto per i minori che non hanno uno scudo psicologico forte per reggere adeguatamente. In Italia non c’è ancora una norma specifica e sono state presentate alla Camera dei Deputati ben quattro diverse proposte di legge, volte a tutelare, sotto diversi profili, i minori di età dall’utilizzo e della diffusione su canali multimediali di contenuti digitali che li riguardano (n. 1771/2024; n. 1800/2024; n. 1863/2024; n. 1217/2024). Quindi il legislatore ha compreso la necessità di un intervento normativo a protezione dei minori e della loro identità digitale.

Nel nostro Paese, vigono diverse disposizioni di rango costituzionale, nonché di rango primario e secondario, da cui possono trarsi principi volti alla tutela dei minori online: l’articolo 31 della Costituzione, il quale prevede che la Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo; l’articolo 37 della Costituzione, il quale reca principi di tutela del lavoro minorile; la legge n. 977 del 1967 (e successive integrazioni e modificazioni), la quale stabilisce i principi fondamentali per la tutela del lavoro minorile, ponendo limiti di età minima per l’occupazione e l’orario di lavoro, definendo le misure di sicurezza e, più in generale, condizioni di lavoro adeguate per i giovani lavoratori; Il Codice della protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. n. 196 del 2003 che - in linea con il regolamento europeo sulla protezione dei dati (Gdpr) - considera l’immagine fotografica dei minori un dato personale, e, pertanto, la sua diffusione risulta un’interferenza nella vita privata; il decreto legislativo n. 208 del 2021 recante il Testo Unico sui servizi di media audiovisivi (cd. Tusma), così come modificato dal decreto legislativo n. 50 del 2024, il quale ha introdotto ulteriori misure per la protezione dei minori dai pericoli legati all’ambito digitale, anche attraverso la rimozione di contenuti nocivi per i minori, e l’individuazione delle Video Sharing Platforms quali nuovi soggetti sottoposti a obblighi normativi, anche in termini di co-regolamentazione, con una particolare attenzione alla tutela dei minori; il decreto del Ministro delle comunicazioni n. 218 del 2006, che reca la disciplina sull’impiego di minori di quattordici anni in programmi televisivi.

Ma non basta: l’evoluzione digitale incombe ed è velocissima. Vale la pena sottolineare che tali principi di tutela previsti dall’ordinamento nazionale italiano rientrano in un più ampio quadro di garanzie internazionali sulla protezione dei dati personali dei minori online, quali: la Convenzione dell’Assemblea generale della Nazioni Unite (Onu) sui diritti dell’infanzia, approvata a New York nel 1989, i cui art. 1 e 16 dispongono una serie di tutele per la protezione della vita privata dei minori e della loro reputazione; il regolamento europeo sulla protezione dei dati (Gdpr), il cui considerando 38 recita che “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”.

Le proposte di legge in itinere mirano tutte ad affrontare la complessa tematica generale del rapporto dei minori con Internet e con i social media. Tale tematica presenta diversi aspetti tra loro connessi e affrontati con approcci diversi sia per estensione della disciplina proposta, sia per le soluzioni normative prospettate. In particolare, è possibile distinguere due filoni normativi proposti, avendo anche riguardo ai rischi per la salute psico-fisica del minore: la disciplina dell’età minima a partire dalla quale è consentito al minore l’accesso a determinati contenuti online e, nello specifico, ai servizi della società dell’informazione; l’utilizzo dell’immagine dei minori sui social media, per finalità di lucro, ludiche o relazionali. L’auspicio è che la norma venga approvata quanto prima, è indispensabile una tutela normativa per i minori. Secondo i dati riportati da Save the Children, tra il 2021 e il 2022 il 73% dei minori (tra i 6 e i 17 anni) ha dichiarato di connettersi a Internet quotidianamente. L’esposizione ad Internet è legata all’utilizzo di piattaforme di social media (soprattutto Instagram, TikTok e Snapchat ora anche reddit), sistemi di messaggistica istantanea (es. Whatsapp), visione di video (es. YouTube).

Uno studio molto interessante e pubblicato a febbraio 2024, promosso dal Ministero delle Imprese e Made in Italy ha rilevato che sette ragazzi su dieci usano regolarmente i social media e le piattaforme streaming. In particolare, lo studio analizza gli eventi critici circa i rischi della rete per i minori. Nello specifico, 4 intervistati su 10 raccontano esperienze negative gravi e ripetute (il 42 per cento dei minori e il 53 per cento degli adolescenti dai 13 anni). La maggioranza degli intervistati ha visto contenuti molto inadatti per l’età almeno una volta nelle piattaforme in rete.

L’accesso ad Internet da parte dei minori comporta una serie di gravissimi rischi quali, ad esempio: dipendenze da Internet, che include comportamenti online problematici con ripercussioni anche sullo svolgimento di attività scolastiche e sui rapporti affettivi; esposizione a fenomeni di cyberbullismo e, in generale, a contenuti violenti o inadatti online (si pensi per esempio all’effetto emulativo che si realizza su alcune piattaforme, anche a opera delle cosiddette baby gang); rischi legati alla privacy dei minori, in quanto le informazioni raccolte possono essere poi processate e utilizzate per orientare i consumi e nei casi più gravi, ma purtroppo frequenti possono essere riutilizzate per la produzione di materiale pedopornografico. Sono in costante aumento i cyber-attacchi rivolti a minori online attraverso utilizzo di brand da loro preferiti.

Sempre con riguardo al più ampio tema dell’esposizione dei minori ai rischi dell’ambiente digitale, vale la pena segnalare che, secondo i dati Istat, nello scorso decennio il numero dei reati relativi alla pedo-pornografia è incrementato in modo costante. L’altra faccia poi dell’accesso ad Internet da parte dei minori e, in particolare, delle piattaforme di social media, riguarda due fenomeni tra loro distinti ma connessi, che hanno significative implicazioni sulla privacy, la sicurezza e, più in generale, sul benessere dei minori in particolare si è assistito anche all’aumento di disturbi legati all’alimentazione. Si tratta dei cosiddetti “baby influencers” e dello sharenting, che comportano l’impiego di minori nell’ambito di piattaforme digitali di condivisione dei contenuti multimediali (social media, piattaforme video) per finalità di lucro - nel primo caso - e ludico-relazionali - nel secondo. In particolare, con il termine “baby influencer” si fa riferimento al fenomeno dei minori che, grazie alla fama raggiunta sul web, riescono a generare profitti promuovendo prodotti o servizi sui canali social.

La promozione viene, quindi, effettuata attraverso la pubblicazione di contenuti a pagamento sulle piattaforme digitali di condivisione utilizzando i profili social dei genitori o pagine create appositamente per i bambini. Tale pratica, ormai in larghissima diffusione, porta con sé il rischio di esporre i minori a pressioni significative, a essere destinatari di critiche e, con sempre maggiore frequenza, vittime di bullismo da parte di altri utenti dei social, con conseguenze negative per la loro identità fisica e digitale nonché psicologica oltre a minare l’autostima. Tali rischi non vengono a mio avviso adeguatamente considerati dai genitori.

Inoltre, i minori non hanno alcuna tutela, nemmeno dal punto di vista psicologico, lavorativo ed economico, in quanto i guadagni sono spesso gestiti in autonomia dai medesimi genitori. La presenza dei cosiddetti “baby influencer” sui social è un puzzle complesso, le cui dimensioni non sono state ancora compiutamente quantificate e analizzate. I pezzi del puzzle sono ciascuno un caso a sé, con guadagni dovuti ora a sponsorizzazioni di prodotti, ora a soggiorni premio o ad altre soluzioni di profitto.

La proposta di legge n. 1771/2024 definisce i baby influencer come quei “minori che diventano famosi sul web e la cui presenza nell’ambito delle piattaforme digitali genera introiti” mediante “pubblicizzazione diretta di prodotti o servizi destinati ai coetanei dei minori medesimi ovvero a situazioni che indirettamente forniscono un sostegno alla pubblicizzazione o sponsorizzazione di prodotti e servizi destinati agli adulti, solitamente i genitori” e, come sharenting, quel comportamento dei genitori che “non comprende lo sfruttamento commerciale, ma consiste nella pratica... di condividere sui social media contenuti multimediali (foto, audio, video) dei propri figli”. Come osservato nella relazione illustrativa della citata proposta n. 1800/2024, “la cosiddetta generazione alpha, ossia i bambini nati dopo il 2012, è la prima che si dovrà confrontare, una volta cresciuta, con un archivio digitale della propria vita, costituito da centinaia di immagini, video o altri contenuti che i predetti non hanno scelto di condividere e di commenti da parte di sconosciuti”.

Ciò significa che “la pubblicazione di foto di minori crea vere e proprie tracce digitali incontrollate che si sedimentano nella rete creando un’identità digitale del giovane”, con cui il medesimo dovrà fare i conti per tutta la vita, oltre al fatto che “il caricamento indiscriminato di contenuti multimediali concernenti i bambini sarà la causa dei due terzi dei furti di identità che i giovani dovranno affrontare entro la fine del decennio” (proposta n. 1771/2024).

Senza ombra di dubbio è necessario che per le attività dei minori su piattaforme digitali a scopo di lucro, debba essere prevista la stipula di un regolare contratto di lavoro che preveda i medesimi limiti e tutele previsti per i minori che lavorano nel mondo dello spettacolo (regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni n. 218/2006, recante disciplina dell’impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi) integrati, altresì, da ulteriori disposizioni specifiche. Quanto ai compensi percepiti per l’attività sul web, risulta di particolare interesse la proposta di prevedere che, ove i medesimi superino una determinata soglia, siano versati immediatamente in un conto corrente gestito, fino al raggiungimento dei diciotto anni di età, da un curatore speciale nominato dal tribunale in cui risiede o è domiciliato il minore, con la precisazione che, nelle more del raggiungimento della maggiore età, solo una quota del reddito, determinata dal tribunale nei limiti stabiliti dalla legge, possa essere resa disponibile al minore che abbia compiuto sedici anni ovvero ai genitori dello stesso, per essere impiegata e rendicontata nel suo interesse esclusivo. Tale necessità risulta condivisa, in termini ancor più stringenti, anche dall’art. 8 ter della proposta n. 1800/2024.

Quanto, invece, al cosiddetto sharenting, la proposta di legge n. 1217/2024 definisce la “disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero dei contenuti multimediali... un atto di straordinaria amministrazione e in quanto dispositivo di diritti personalissimi e fondamentali”, confermando il rispetto del diritto alla riservatezza del minore e la necessaria applicazione, anche ai contenuti multimediali, delle tutele previste dalla Carta di Treviso, dagli artt. 10 e 320 del codice civile, dagli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore (legge n. 633 del 1941) e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1989. Pertanto, ogni decisione in merito all’utilizzo dell’immagine spetta esclusivamente e congiuntamente ai genitori o a chi ne ha la responsabilità genitoriale, con la precisazione che il consenso prestato dagli adulti deve tenere conto, in ogni caso, della volontà del minore, da considerare in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.

Inoltre, la proposta prevede la possibilità, per il minore che abbia compiuto quattordici anni, di esercitare il cosiddetto diritto all’oblio, ovvero chiedere e ottenere, in ogni momento, la cancellazione dei dati personali in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi ha la responsabilità genitoriale. Tale previsione è condivisa anche dalla proposta n. 1217/2024, che attribuisce però tale facoltà solo a chi abbia raggiunto la maggiore età. Di interesse è, altresì, la previsione di imporre ai servizi delle piattaforme digitali l’adozione di un codice di regolamentazione a tutela dei minori, sulla base di “un modello da definire con atto dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con il Garante per l’infanzia e l’adolescenza e con il Garante per la protezione dei dati personali”.

Infine, così come condiviso dalle altre proposte di legge considerate, si impone una modifica del D.lgs. n. 101/2018 (relativo al recepimento del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali - GDPR), che innalzi il consenso del minore al trattamento dei propri dati personali (cd consenso digitale) dagli attuali quattordici anni ai sedici anni di età. Sicuramente è molto difficile fare i genitori nella dimensione on-life e occorre essere attrezzati anche sulla conoscenza delle nuove tecnologie, ed apprendere un bagaglio di nozioni digitali che permetta di essere dei custodi a distanza dei propri figli per tutelare il loro benessere psico-fisico e una crescita digitale serena con particolare attenzione alla privacy.

*Coordinatrice Commissione dei Progetti di educazione alla legalità e della Commissione in materia di protezione dei dati personali del Cnf