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di Elton Kalica*

L’Eccezione, 31 ottobre 2026

Quando sono entrato in carcere avevo poco più di vent’anni. Per oltre quattordici anni, però, la mia condanna non è stata soltanto quella stabilita dalla sentenza perché si è aggiunta anche l’ostatività. A metà pena ho chiesto un permesso premio per fare un incontro in una scuola, in compagnia di volontari, e mi è stato risposto che non potevo accedere ai benefici penitenziari in quanto il mio reato rientrava nella prima fascia dell’articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario. Niente permessi premio, niente possibilità di sperimentare gradualmente il ritorno alla libertà attraverso una misura alternativa. All’inizio non riuscivo ad accettarlo. Ho cercato argomenti giuridici, studiato le disposizioni che avrebbero potuto permettermi di superare l’ostacolo.

Dato che non facevo parte di nessuna organizzazione criminale e che ero in carcere da solo, senza coimputati, ho presentato istanze dopo istanze perché mi fosse riconosciuta l’impossibilità di un’utile collaborazione con la giustizia, prevista dall’articolo 58-ter dell’Ordinamento penitenziario. Ricordo ancora un colloquio con il magistrato di sorveglianza al quale avevo presentato per tre volte l’istanza per il riconoscimento della collaborazione inesigibile.

Tutte istanze rigettate anche dal Tribunale di sorveglianza seguite da ricorsi respinti anche in Cassazione, con condanne al pagamento delle spese processuali, che ancora oggi continuano a perseguitarmi. Durante quel colloquio gli rivolsi una domanda che mi portavo dentro da tempo, ovvero, come potesse sentirsi, nella propria coscienza, quando firmava quotidianamente provvedimenti di concessione di misure alternative e, nello stesso tempo, continuava a negare ogni possibilità a me. Mi rispose allargando le braccia, “Tu sei un ragazzo sfortunato e io non ci posso fare niente. Ormai hai una sentenza definitiva per sequestro.

Se ti riconosco la collaborazione inesigibile per toglierti l’ostatività, significa che poi dovrò toglierla anche ai veri sequestratori che sono in questo carcere”. In quella risposta c’era tutta la contraddizione che cercavo di denunciare. La mia vicenda veniva ricondotta a una categoria generale, quella dei sequestratori, e la mia eventuale ammissione ai benefici sembrava pericolosa perché avrebbe potuto aprire la strada ad altri. Non contava soltanto stabilire se esistessero le condizioni previste dalla legge nel mio caso, occorreva evitare che il riconoscimento di quelle condizioni potesse diventare un precedente scomodo.

Racconto questo episodio perché mostra il dilemma che una norma può produrre quando la sua applicazione sostituisce la valutazione individuale con il timore delle conseguenze generali di una decisione. E lo racconto perché mostra come il diritto penale non si limita a definire comportamenti vietati e a stabilire le relative sanzioni; ma attraverso le sue classificazioni, contribuisce anche a costruire identità sociali: il mafioso, il terrorista, il sequestratore.

E la categoria giuridica si trasforma in un’identità permanente, dalla quale diventa difficile uscire anche quando sono trascorsi molti anni e la persona ha intrapreso un percorso diverso. L’articolo 4-bis nasce in un contesto storico preciso, segnato da emergenze criminali che hanno richiesto risposte straordinarie. Ma una misura pensata per contrastare fenomeni specifici ha finito per produrre conseguenze che vanno ben oltre il suo obiettivo originario.

Non tutte le persone condannate per uno stesso reato hanno la medesima storia, lo stesso ruolo, gli stessi legami o le stesse prospettive. E soprattutto, non tutte le collaborazioni sono possibili o utili. È una contraddizione profonda per un sistema penitenziario che dichiara di perseguire il reinserimento sociale. La collaborazione inesigibile che mi è stata sempre negata oggi è diventata uno strumento abbastanza condiviso da diversi magistrati di sorveglianza.

Tuttavia, questo superamento formale delle preclusioni assolute non elimina necessariamente le difficoltà: ci sono ancora troppe storie di persone che non possono avere accesso ai benefici. Ed è questo il dramma delle leggi emergenziali quando smettono di essere eccezioni e diventano parte stabile dell’ordinamento. Una risposta nata per contrastare fenomeni criminali specifici continua a produrre effetti a distanza di trentacinque anni su persone accomunate soprattutto dalla classificazione giuridica. Ho espiato la mia pena studiando, nonostante il carcere, e scrivendo per Ristretti Orizzonti raccontando le condizioni carcerarie e le ingiustizie che incontravo.

Questo percorso mi ha permesso di non soccombere alla frustrazione, ma non ha cancellato la rabbia. E se continuo ad andare in giro per l’Italia a raccontare la mia storia è perché ritengo che l’articolo 4-bis debba essere abolito nella sua logica ostativa, restituendo alla magistratura di sorveglianza la possibilità di valutare concretamente ogni singola situazione, sulla base di criteri rigorosi e di elementi verificabili.

La sicurezza collettiva non si tutela rinunciando a conoscere le persone, ma attraverso valutazioni capaci di distinguere le situazioni e di riconoscere i cambiamenti quando esistono. La pena deve essere certa, ma non può diventare immutabile nel suo significato di galera. Altrimenti il carcere smette di essere un luogo nel quale si può costruire un futuro, e diventa uno spazio di neutralizzazione delle persone considerate come “nemici”.

Le emergenze possono richiedere risposte straordinarie, ma una democrazia deve saper riconoscere quando quelle risposte hanno esaurito la loro ragione e quando è arrivato il momento di restituire spazio ai diritti, alla responsabilità individuale e alla possibilità di cambiare. Una pena che non lascia alcuna possibilità di dimostrare il cambiamento non è una pena che rieduca. È una pena che ha già deciso, in anticipo, che cosa una persona potrà essere per il resto della sua vita.

*Sociologo, redattore di Ristretti Orizzonti