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di Luigi Manconi


La Stampa, 24 gennaio 2021

 

Rifiutato un testo di Cartabia e Ceretti: "Darebbe più carisma criminale al detenuto". La professoressa Marta Cartabia, Presidente emerita della Consulta, ordinaria di Diritto Costituzionale all'Università Bocconi, ha scritto con Adolfo Ceretti, geniale criminologo, un libro dal titolo "Un'altra storia inizia qui", pubblicato dalla Bompiani qualche mese fa.

È una densa riflessione sul sistema delle pene e sull'istituto del carcere, che prende le mosse dalla meditazione del cardinale Carlo Maria Martini, a partire da quando, nel 1979, ordinato arcivescovo di Milano, volle iniziare la sua visita pastorale proprio da San Vittore. Perché, così disse, quel carcere rappresenta il "segno delle contraddizioni e delle sofferenze della società".

La lunga testimonianza di Carlo Maria Martini sul senso della pena non poteva non lasciare una traccia profonda in una cattolica fervente come l'ex presidente della Corte Costituzionale e in un uomo sensibile e appassionato come Ceretti. Quel libro, per la sua forza argomentativa, interessa quanti, a vario titolo, hanno a che fare con il carcere: perché vi sono reclusi o perché vi lavorano, perché studiano gli effetti della questione carceraria sulla mentalità collettiva o perché ritengono che gli standard di tutela dei diritti all'interno di una cella costituiscano il segno del livello di civiltà giuridica e di qualità democratica del nostro Paese.

Dunque, il libro di Cartabia e Ceretti può legittimamente interessare anche un detenuto come T.C., sottoposto al regime di 41-bis nel carcere di Viterbo: e partecipe, di conseguenza, di quello stato di privazione della libertà su cui i due saggisti riflettono. Da qui la richiesta di T.C. di poter acquistare quel libro. La domanda ha ottenuto un netto rifiuto, che ha riguardato anche un altro volume, Per il tuo bene ti mozzerò la testa. Contro il giustizialismo morale, pubblicato da Einaudi e scritto da Federica Graziani, studiosa di filosofia e letteratura, e dall'autore di questo articolo. La richiesta di quest'ultimo libro è stata respinta in quanto giudicata "non opportuna" dalla direzione del carcere, e la decisione è stata confermata dalla Procura di Reggio Calabria e dal gip. Le ragioni del provvedimento devono essere sembrate talmente ovvie da non meritare ulteriori spiegazioni.

Diversa la sorte di Un'altra storia inizia qui. Secondo la Procura di Reggio Calabria, al detenuto T.C. non deve essere consentito l'acquisto del libro in quanto il suo possesso lo "privilegia" e ne "accresce il carisma criminale". Dalla documentazione disponibile, riassunta in un'interrogazione al Ministro della Giustizia del deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, uno dei pochi parlamentari che segue assiduamente la vita delle carceri, non sono in grado di dire se la motivazione del rifiuto si debba alla direzione del carcere di Viterbo o alla sola Procura di Reggio Calabria. Resta il fatto che quest'ultima e, con essa, il gip della città calabrese, l'hanno ribadita e confermata. Ed è una motivazione che lascia senza parole.

Innanzitutto perché la giurisprudenza della Corte Costituzionale sul tema è costante e univoca, affermando il diritto dei detenuti, anche se sottoposti a regime speciale, "a ricevere e a tenere con sé pubblicazioni di loro scelta"; e che il controllo dell'amministrazione su quelle stesse pubblicazioni non deve tradursi in "lungaggini e barriere di fatto" che penalizzino "le legittime aspettative del detenuto". Ma, a parte queste considerazioni generali (che torneranno utili più oltre), sorprende e fa amaramente sorridere l'identità delle persone oggetto di questa maldestra censura: due pacifici e civilissimi studiosi e, in particolare, la donna considerata - a parere degli osservatori più informati - la candidata ideale per le più alte cariche istituzionali (compresa quella che ha come sede il Quirinale).

La lettura e, magari, l'adesione alle tesi di Cartabia e di Ceretti, rappresenterebbero, secondo il parere di Procura e Tribunale di Reggio Calabria, un vero e proprio pericolo sociale. Di più: un'insidia per la sicurezza del nostro sistema penitenziario, dal momento che il possesso di quel libro, come si è detto, potrebbe "accrescere il carisma criminale" del detenuto.

Questo episodio, francamente grottesco, va considerato insieme a un altro: e mi perdoneranno Cartabia e Ceretti se accosterò la loro pensosa elaborazione sul senso della pena a una pubblicazione non proprio dello stesso genere letterario e che tuttavia ha conosciuto un medesimo destino di interdizione. Accade infatti che, tra qualche mese, la Corte di Cassazione è chiamata a decidere su un ricorso presentato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) contro una sentenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Quest'ultimo ha accolto il reclamo di un detenuto a proposito di un divieto da parte della direzione del carcere, e dello stesso Dap, all'acquisto di una rivista pornografica. La questione è, a mio avviso, di grande rilievo, pur se l'oggetto, evidentemente considerato imbarazzante, induce troppi a una vereconda distrazione.

In sintesi: un detenuto, sottoposto al regime di 41 bis nel carcere romano di Rebibbia, chiede di sottoscrivere l'abbonamento a una rivista pornografica, incontrando l'opposizione della direzione dell'istituto, poi confermata da un'ordinanza del Magistrato di sorveglianza. Vi si legge che, quello di acquistare la rivista in questione, non corrisponderebbe a un diritto, ma a "un mero interesse alla visione delle immagini".

Contro questo diniego, il detenuto si appella al Tribunale di Sorveglianza che accoglie il reclamo; ma ora è il Dap a opporsi e, di conseguenza, la decisione definitiva spetterà alla Corte di Cassazione. Nella sentenza del Tribunale di Sorveglianza si afferma che la richiesta del detenuto rientra "nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero riconosciuto dall'art. 21 Cost." e, in particolare, "nella tutela dell'affettività in carcere, all'interno del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo".

In gioco è, dunque, la tutela di quella forma essenziale di libertà di espressione che rimanda alla sfera intima e privata dell'individuo recluso. Questo richiede di valutare nel merito le restrizioni imposte alla libertà di corrispondenza, motivate da ragioni di organizzazione interna e da esigenze di sicurezza. Secondo il Tribunale di sorveglianza il rifiuto opposto dalla direzione non è congruo, né proporzionato, in quanto non si intende quale sia il nesso tra le "finalità di tutela dell'ordine interno" e il "contenimento del diritto alla sessualità del detenuto da esercitarsi acquistando e trattenendo la stampa (pubblicazione o rivista) di genere".

Come si vede, partendo da una controversia giuridica su una rivista pornografica, si arriva a una disputa intorno al senso della pena: e intorno alle sue conseguenze sulla struttura del pensiero e sulla personalità di chi vi è sottoposto. Quando il magistrato di sorveglianza, nel negare la rivista, scrive che la visione di quelle immagini non è "essenziale per l'equilibrio psico-fisico nella sfera sessuale", offre la misura di quale illimitato potere di interferenza possa esercitare l'autorità giudiziaria. Un'interferenza nella dimensione più riservata della persona in stato di privazione della libertà. Capite? Un magistrato ritiene di poter giudicare l'essenzialità, o meno, del ricorso a immagini e dell'esercizio della fantasia nel determinare una "equilibrata soddisfazione erotica" della persona reclusa. E, per ciò stesso, amputata della sua sfera emotiva e sessuale.