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di Vladimiro Zagrebelsky

La Stampa, 21 maggio 2023

Il recente intervento su questo giornale di Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, ha portato a conoscenza fatti tragici che, nonostante la loro gravità e importanza, erano rimasti ignoti. Si tratta della morte di due detenuti come conseguenza del lungo sciopero della fame da essi praticato.

Nulla a che vedere con il rilievo avuto recentemente dalla vicenda Cospito, sollecitata dalla natura politica del suo sciopero della fame e dal rilievo anch’esso politico che ha assunto nel braccio di ferro instaurato con le varie autorità dello Stato, governative e giudiziarie. Ora, anche sulla morte dei due detenuti ricordati dal Garante si è aperta una pur limitata discussione pubblica.

Al valore in sé rappresentato dall’estrazione di tali tragedie dall’oscurità della non conoscenza da parte dell’opinione pubblica, si aggiunge quello che è proprio del dibattito sul tema generale. Tema che riguarda certo i detenuti e i frequenti loro suicidi (84 l’anno scorso), anche nella forma dello sciopero della fame portato alle ultime conseguenze. Ma tema che si inserisce nel quadro più vasto delle questioni che attengono alla decisione di por fine alla propria vita. Il dibattito sul suicidio assistito e sulla eutanasia ne fa parte.

Vi sono nell’esposizione del Garante alcune parole chiave: disagio, ascolto, dialogo. Nel contesto carcerario esse hanno un’importanza specifica e particolarmente acuta. La restrizione della libertà personale, non solo per le condizioni carcerarie degradanti, né solo se di lunga durata, ha profonde, sconvolgenti conseguenze su tutti gli aspetti della personalità del detenuto. Più del suicidio in carcere, lo sciopero della fame, che si protrae nel tempo, per l’emergenza che rappresenta per lo Stato che “custodisce” il detenuto, non può rimanere ignorato dalla direzione del carcere e dai magistrati di sorveglianza.

Ne sono dunque note le circostanze specifiche, la condizione del detenuto e la sua personalità e i motivi della protesta sottostante lo sciopero, l’esistenza o meno di possibili interlocutori esterni (famigliari, difensori, persone e associazioni della società civile). Ciò potrebbe rendere possibile comprendere le ragioni del disagio, attivarne l’ascolto, aprire un dialogo. Per che fare? Certo non per costringere chi pratica lo sciopero della fame (detenuto o no che sia) a rinunciarvi o imporgli l’intervento medico di alimentazione forzata, ma per offrirgli l’uscita dalla solitudine e consentirgli di vedere alternative alla morte. Perché nel trattare la scelta di mettere termine alla propria vita - specialmente quando, come in carcere, lo Stato si assume la responsabilità della sicurezza di chi ha imprigionato - la chiave di volta è il rispetto della autodeterminazione di ciascuno per sé.

Ma l’autodeterminazione è un concetto e una concreta situazione di grande complessità e gravità. Essa non è sostituibile come, in assenza del Parlamento, ha fatto la Corte costituzionale nel 2019 costruendo una ristretta area fattuale di gravissime condizioni del paziente, in cui non è punibile l’aiuto al suicidio. Allo Stato spetta di rispettare la libertà degli individui, non sindacare i motivi che li inducono ad assumere una decisione che li concerne, né decidere quando rispettarla e quando no. In questo senso si è nettamente espressa la Corte costituzionale tedesca, sulla base di una Costituzione, che in tema di libertà non è diversa da quella italiana.

Né è possibile condividere l’opinione del Comitato nazionale di bioetica, nella risposta data al quesito posto dal ministro della Giustizia sul caso Cospido e sulla validità di un rifiuto dei trattamenti sanitari utili a salvarne la vita “subordinato al conseguimento di finalità estranee alla situazione clinica personale”. Il Comitato ha affermato ovviamente che qualsiasi detenuto può avvalersi delle previsioni della legge n. 219 del 2017 sul consenso/rifiuto ai trattamenti sanitari, ma ha ritenuto di distinguere da quello che ha come unico fine quello di morire, lo sciopero della fame e il rifiuto di alimentazione forzata finalizzati a ottenere un certo comportamento da parte dello Stato. Anche quest’ultimo scopo rientra infatti nel campo della libertà individuale costituzionalmente garantita.

Ma per essere veramente libera l’autodeterminazione richiede alternative, oggetto di scelta e rinunciabili, ma concretamente prospettate. Tipiche sono le cure palliative, che il Servizio sanitario nazionale deve offrire per rendere tollerabile il dolore. Ma non solo esse. I motivi che rendono insopportabile la vita a una persona o comunque la inducono alla decisione di morire sono i più vari e richiedono misure ogni volta diverse, per poter essere superati escludendo il suicidio. È questo il tema della vulnerabilità della persona, la cui tutela è solitamente richiamata da chi sostiene posizioni restrittive in tema di fine vita liberamente decisa.

Sempre, si potrebbe dire, chi decide di morire e proprio perché vuole morire dimostra di essere vulnerabile (vulnerato, anzi, dalle circostanze che lo opprimono). Ma allora, nell’impossibilità giuridica e spesso anche materiale di costringerlo a vivere, occorre offrirgli la via per superare le difficoltà che soffre e che lo schiacciano. Certo si tratta di un’offerta rinunciabile (anche le cure palliative lo sono), ma essa è anche condizione perché si possa vedere l’autodeterminazione veramente come espressione di libertà.