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di Guido Corso*

La Stampa, 15 dicembre 2025

Sul disegno di legge n. 1722, volto al rafforzamento della strategia di contrasto all’antisemitismo (cosiddetto ddl Delrio), circola molta confusione. La prima critica sostiene che si tratti di una legge superflua, poiché esisterebbe già la legge Mancino (l. n. 205/1993), che punisce con la reclusione chi diffonde idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale. L’equivoco è evidente. Il ddl non introduce nuove fattispecie punitive. Non tocca la stampa, né i libri o i giornali. Non si sovrappone alle leggi già esistenti. Interviene sull’odio antisemita in rete e solo per disciplinare il meccanismo delle piattaforme (rimozione dei contenuti, limitazioni temporali all’utilizzo dei social network e al più sanzioni a carico delle piattaforme). Appare davvero singolare un’indignazione generalizzata nei confronti di misure di contrasto di fenomeni tanto pervasivi, come i discorsi d’odio veicolati dai social network.

Un’accusa più grave riguarda la presunta compressione della libertà di espressione. Secondo questa tesi, il rinvio alla definizione di antisemitismo adottata dall’International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra), fatta propria dal Parlamento europeo (1° giugno 2017) e dal governo italiano (delibera del 17 gennaio 2020), finirebbe per criminalizzare qualsiasi critica allo Stato o al governo di Israele. Anche questo è falso e sotto due profili distinti. Innanzitutto, la critica allo Stato di Israele analoga a quella rivolta ad altri Stati non può essere considerata antisemita. È quanto chiarisce espressamente la definizione Ihra, che funge da guida per la sua applicazione. In secondo luogo, la definizione operativa dell’Ihra vale solo per l’ambito di applicazione della legge: e cioè piattaforme, scuola e università.

Terza critica. Perché distinguere il razzismo antisemita dalle altre forme di razzismo? Anche qui l’equivoco è evidente. L’antisemitismo è un fenomeno distinto dal razzismo, sia per la complessità della sua genesi - religiosa, culturale, economica, politica e anche razziale - sia per le modalità contraddittorie attraverso cui si manifesta, che ne rendono il contrasto particolarmente difficile. Gli ebrei vengono accusati, a seconda dei contesti, di essere rivoluzionari bolscevichi o capitalisti occulti; di volersi chiudere nei ghetti o di predare le società ospitanti; di essere sobillatori o, al contrario, alleati dei poteri più opachi. Si tratta di un fenomeno strettamente connesso al bisogno di un capro espiatorio, che riaffiora in particolari momenti storici e funge spesso da indicatore dell’ascesa di dinamiche altrettanto preoccupanti: fascismi, totalitarismi, maccartismi, guerre. Che oggi l’antisemitismo presenti dimensioni significative appare difficile da negare. E il legislatore non dovrebbe forse occuparsi di fenomeni sociali rilevanti, anche in ragione del numero dei soggetti coinvolti?

L’altro ambito considerato è quello dell’istruzione, dove la situazione è parimenti allarmante. La scuola: dove anche ai bambini delle elementari viene insegnato lo slogan “From the River to the Sea”, slogan agli antipodi dell’idea della pacifica convivenza fra popoli. Le università: dove dipartimenti, senati accademici e rettori, incapaci di arginare pressioni di pochi, hanno interrotto rapporti con università israeliane o impedito che nuovi accordi venissero avviati. Tutto ciò in spregio della libertà della scienza e della libertà accademica, che è anzitutto un diritto dei singoli studiosi, prima ancora che delle istituzioni. Da questo punto di vista, il ddl fa esattamente l’opposto di quanto gli viene imputato: non limita la libertà accademica, ma semmai mira a ripristinarla. E qui va anche sgomberato il campo ad un ulteriore equivoco relativo alla questione del monitoraggio. Il ddl non istituisce un organismo di vigilanza, perché tale organismo esiste (anzi nelle università ne esistono tanti: comitati etici, comitati unici di garanzia, ombudsman, collegi di disciplina, ecc. ecc.) ma prevede che sia individuato un soggetto deputato alla verifica e al monitoraggio delle azioni per contrastare i fenomeni di antisemitismo, in linea con il codice etico della stessa università e in conformità con quanto previsto dalla Strategia nazionale per la lotta all’antisemitismo. Si tratta di un soggetto assimilabile ai referenti già esistenti per le pari opportunità o per il contrasto ad episodi di molestie e violenza; che si raccordi con il Coordinatore nazionale e che peraltro operi nel rispetto dei regolamenti e della normativa esistente.

Resta infine l’obiezione più sottile, spesso ammantata di filoebraismo: il ddl Delrio, rendendo l’antisemitismo oggetto privilegiato di attenzione, rischierebbe di incentivarlo anziché contrastarlo. Ma un rilievo di questo tipo sembra offrire, paradossalmente, una ragione ulteriore per sostenere la proposta. Se si ritiene che l’antisemitismo possa espandersi solo perché lo si combatte, significa che il fenomeno ha già raggiunto proporzioni allarmanti.

*Professore Emerito di Diritto amministrativo Università RomaTre