di Stefano Galieni
Left, 15 luglio 2022
I Centri di permanenza per i rimpatri di cittadini extracomunitari sono luoghi impenetrabili dove le persone trattenute, senza aver commesso un reato, vivono in condizioni lesive della dignità umana. Ecco come funzionano i regolamenti del Viminale che li disciplinano.
Leggere i regolamenti interni dei Centri di permanenza per i rimpatri ci fa comprendere ancora meglio la natura di questi luoghi dove si trovano trattenuti cittadini extracomunitari che, trovati senza permesso di soggiorno, sono soggetti a provvedimenti di espulsione.
Risale al 20 ottobre 2014 il Regolamento “Criteri per l’organizzazione e la gestione dei centri di identificazione ed espulsione (Cie)”. Nel 2017 i Cie diventano Centri permanenti per rimpatri (Cpr). Le modalità di gestione sono simili a quelle stabilite nel 1998 per i Cpt (Centri di permanenza temporanea).
Nel 2018, con i decreti Salvini, si assiste ad un peggioramento delle condizioni di vita delle persone trattenute in questi spazi, costituiti per lo più da gabbie, circondate da alte mura, in una decina di città italiane. La “riforma Lamorgese” dei decreti Salvini non ha attenuato la loro funzione, se non diminuendo i tempi di trattenimento.
La pandemia, poi, li ha resi ancora più impenetrabili. Il Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private di libertà personale più volte si è espresso sulla necessità di veder rispettati nei Cpr i diritti essenziali alla cura, alla difesa, ad un trattenimento dignitoso”. Nel novembre scorso, tentando di attuare un’ispezione in un Cpr, chi scrive ebbe modo di vedere copia di un nuovo regolamento, rispetto a quello in vigore dal 2014, che vietava l’accesso, senza l’autorizzazione della prefettura, a figure che non possedessero determinati requisiti.
Gli accompagnatori di parlamentari dovevano risultare contrattualizzati dagli stessi, non erano ammessi altri consulenti e/o esperti in materia. Ma questo nuovo testo non esisteva sul sito del ministero dell’Interno. Nell’ispezione effettuata dalle parlamentari Nugnes e Sarli (v. pag 14) al Cpr di Gradisca d’Isonzo, questo ultimo regolamento, senza data di protocollo, è riaffiorato e veniva dichiarato in vigore dal 19 maggio 2022 col titolo “Criteri per l’organizzazione e la gestione dei centri di permanenza per i rimpatri”. Da una verifica nel sito del Viminale risultano due documenti: una direttiva che specifica il nuovo regolamento dei Cpr e una circolare, inviata ai prefetti interessati.
Vediamo quindi le novità. All’articolo 1, scompare la frase “fermo restando il divieto dello straniero di allontanarsi dal centro”. All’articolo 2 (informazioni allo straniero) aumenta il numero delle lingue (in più russa e cinese). in cui deve essere tradotto il materiale informativo. L’articolo 3 contiene l’ammissione di una realtà: in passato nei centri si incontravano sovente richiedenti asilo, che, in teoria, non dovevano essere trattenuti. Ebbene, in questa direttiva, citando un decreto legislativo (il n.142 del 18 agosto 2015), si afferma che “per i richiedenti asilo trattenuti occorre considerare la presenza di condizioni di vulnerabilità”.
Si conferma insomma quanto, per anni, è stato denunciato dalle associazioni per i diritti umani. All’art 4 (Servizi all’interno del centro) si nota particolare attenzione nella richiesta di annotare “eventi critici” e si raccomanda di assicurare “il costante controllo dei locali alloggiativi durante le ore notturne”, segno che comincia a pesare il numero degli episodi di autolesionismo e di casi estremi come i suicidi. L’articolo 5 disciplina la corrispondenza telefonica.
Qui il controllo è massimo. Laddove non si utilizzano telefoni fissi, l’uso di un cellulare è possibile sotto sorveglianza, su numeri già in rubrica, in uno spazio dedicato (che spesso nei centri manca) e l’apparecchio deve essere privo di telecamera. Nel vecchio testo l’articolo 5 definiva le possibilità di accesso al centro distinguendo chi poteva entrare in ogni momento da chi doveva preavvisare la Prefettura competente. Un parlamentare, per esempio, poteva entrare senza preavviso, accompagnato da un “assistente”. Nel nuovo regolamento, lo stesso potrà avvalersi di “accompagnatori per ragioni del proprio ufficio”.
Queste aperture lasciano però ampi margini di discrezionalità alla Prefettura. Preavvisando con tempo “congruo” e sempre previa autorizzazione prefettizia, giornalisti e cineoperatori, col vecchio regolamento, potevano avere accesso ai Cpr. Nella nuova direttiva, gli accessi a tali soggetti (articolo 7 comma 7) sono consentiti previo lo stesso iter ma (comma 9) “non sono consentite, salvo espressa autorizzazione, riprese videofotografiche o registrazioni audio che abbiano per oggetto la struttura, gli stranieri, il personale delle forze di Polizia e delle Forze armate, quello dell’ente gestore ovvero ogni soggetto che presti servizio, a qualsiasi titolo, nel centro”.
E comunque, nella circolare inviata alle prefetture non compare alcun riferimento ai giornalisti. Rispetto a quando, nel luglio 2011, il ministro dell’Interno Maroni bloccò con una circolare l’accesso a chi opera nell’informazione, oggi i meccanismi si sono, per così dire, raffinati. La struttura del Cpr diventa “secretata” su disposizione prefettizia ma con una ambiguità tra quanto si prevede nella direttiva e quanto prescrive la circolare.
A luglio 2011, ricordiamo, nacque la campagna “LasciateClEntrare” e pochi mesi dopo la circolare di Maroni venne sospesa. Analizziamo ancora le novità del regolamento dei Cpr. Nell’articolo 9 (monitoraggio e controllo) c’è una variazione. Nel vecchio regolamento, lo “straniero” che segnalava una irregolarità aveva garantito l’anonimato.
Nel nuovo si deve far richiesta di un modulo “da inserire in apposito contenitore, a cui può avere accesso unicamente la Prefettura”. In sostanza, si segnala una criticità a chi forse è responsabile di averla causata e, in tale maniera, ci si espone. Ogni istanza o reclamo potrà però essere consegnato in busta chiusa dal trattenuto al Garante dei detenuti. Gli articoli successivi variano poco e riguardano la vigilanza esterna (per impedire allontanamenti indebiti), interna (per far sì che nel centro non sorgano problemi di sicurezza), il controllo di pacchi ricevuti dai trattenuti, i compiti dell’ufficio immigrazione.
Cambia poi la “Carta dei diritti e dei doveri dello straniero”: 16 sono i “diritti” sanciti nel vecchio regolamento, 23 nel nuovo. Qui al punto “f” si afferma che lo straniero ha diritto, se richiedente asilo, a ricevere l’opuscolo informativo previsto (si confermano quindi gli asilanti da trattenere). Aumentano i servizi, la possibilità di conferire telefonicamente o de visu con familiari, a veder tutelati i propri diritti sanitari. Ma questi miglioramenti rimangono sulla carta, rispetto a quanto risulta dalle ispezioni effettuate fino ad oggi. Fra i “doveri” sparisce quello di “risarcire eventuali danni arrecati a persone o cose”, ma questo dipende dalla riforma Lamorgese che prevede di perseguire penalmente, anche non in flagranza di reato, chi è accusato di tali reati. I successivi articoli definiscono, come in passato, i protocolli di intesa che le Prefetture debbono stabilire con Asl e aziende ospedaliere, specificando la necessità dei servizi da garantire.
Da notare come, a pandemia ancora in corso, non si sia provveduto a garantire per iscritto le norme di salvaguardia per trattenuti, operatori e personale di vigilanza. Dipende tutto dalle Asl. I testi analizzati, la direttiva e la circolare, cozzano con la realtà. I Cpr sono irriformabili, nonostante miglioramenti annunciati ma che risultano inesistenti. Servirebbe una Commissione di inchiesta per prospettare il loro superamento e andrebbe intanto garantita una libertà di informazione su quanto vi accade.









