di Alessandro Parrotta*
Il Dubbio, 13 gennaio 2021
L'anno è appena cominciato ed il primo grande argomento di discussione giudiziaria non ha tardato ad arrivare: ed infatti, la Suprema Corte di Cassazione, all'esito dell'udienza dell'8 gennaio appena trascorso, è giunta a decisone in ordine ai ricorsi proposti nell'ambito del procedimento penale relativo all'incidente ferroviario avvenuto a Viareggio nella notte del 29 giugno 2009, in occorrenza del quale persero la vita trentadue persone.
Nel provvedimento, i Giudici di Legittimità hanno confermato la sussistenza del reato di omicidio colposo plurimo; tuttavia, ad eccezione della posizione riguardante Mauro Moretti, tale fattispecie è stata dichiarata prescritta a seguito della valutazione di escludere la circostanza aggravante della violazione delle norme di prevenzione sui luoghi di lavoro. Questo il primo fondamentale snodo della sentenza che ha suscitato molte polemiche.
A questa ha fatto seguito poi la conferma dei risarcimenti in favore di molte parti civili e la revoca degli stessi in favore di altre. La decisione ha, in particolare, confermato per numerosi imputati la responsabilità per il reato di disastro ferroviario colposo, così confermando la condanna inflitta dalla Corte di Appello di Firenze che è stata dichiarata definitiva.
Ancora, per effetto di tale decisione, le società coinvolte, sia tedesche che italiane, sono state assolte in merito agli illeciti previsti ex D. Lgs. n. 231/ 01 e, conseguentemente, alcune parti civili costituite sono state estromessi dal processo. Per altri imputati è stato, invece, disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Firenze per una rivalutazione dei profili di responsabilità in relazione all'imputazione di disastro ferroviario: in particolare, per gli ex Amministratori Delegati di Fs e Rfi, a seguito dell'annullamento della sentenza di secondo grado dovrà essere rivalutata la responsabilità penale proprio per il reato di disastro ferroviario colposo.
Anche su questo punto sono già insorte numerose questioni legate alla possibilità per i parenti delle vittime di ottenere un risarcimento. In altre parole quindi, i Giudici di Legittimità hanno configurato un radicale ridimensionamento all'impianto delle accuse e delle responsabilità degli imputati. Come anticipato, i parenti delle vittime e le Associazioni agli stessi legati hanno accolto con stupore e rabbia la notizia, definendola un "disastro". A fronte del dispositivo della sentenza su richiamata, le cui motivazioni saranno depositate e disponibili entro i prossimi 30 giorni, risulta doverosa svolgere una riflessione sul rapporto che può intercorrere tra la Giustizia in senso tecnico, con tutte le regole che la fondano, quali elementi imprescindibili di uno stato di diritto (tra cui vi è, per l'appunto, l'istituto della prescrizione) e l'esigenza - etica e morale - di trovare risposte da parte dei parenti delle vittime.
In particolare, proprio i parenti delle vittime hanno censurato la recente decisione giudiziaria in punto prescrizione, ritenendo quest'ultima un ostacolo alla vera Giustizia. Un esponente delle associazioni che raggruppano i parenti delle vittime ha, in particolare, dichiarato come "sembra di essere tornati ai tempi del Medioevo dove i signori impongono le loro leggi", affermando peraltro che "la nostra battaglia la continuiamo ugualmente, perché una battaglia di civiltà, di giustizia, quella vera".
Ed è proprio questo il cuore su cui si fonda il su accennato contrasto, ovverosia la definizione di cd. giustizia "vera": in questo caso, all'aspettativa dei parenti ad un ristoro, sia materiale che morale, fa da contraltare la frustrazione dovuta all'applicazione della prescrizione, istituto giuridico fondamentale in uno stato di diritto. La risoluzione del contrasto è ardua e travalica i confini del diritto arrivando fino ai concetti filosofici di reciprocità e morale ed anche distinzione tra ciò che è penalmente rilevante rispetto a ciò che, invece, non è moralmente accettato, ancorché lecito.
In questa sede ci si limita ad osservare come, per perseguire nelle aule dei Tribunali la giustizia in uno Stato di diritto, sia imprescindibile porre in essere dei bilanciamenti: in altre parole, da un lato, il sistema giudiziario italiano tutela le persone offese da un reato ed i loro congiunti mediante la presenza di idonei strumenti per la costituzione in sede penale della parte civile ed il legittimo conseguimento di un ristoro; tuttavia, dall'altro lato, istituti come la prescrizione, tutelano l'altrettanto importante diritto di un soggetto imputato nel procedimento a non essere sottoposto a processo in eterno. Chi scrive già si era espresso in questa Rivista rappresentando come l'antidoto al giusto processo non è l'assenza del tempo massimo di esercizio dell'azione penale.
Deve, dunque, come detto, operarsi un bilanciamento tra interessi e diritti, finalizzato alla tutela equa di tutte le parti coinvolte nel procedimento penale. Peraltro, in un caso come questo non appare corretto ritenere che gli imputati siano andati esenti da qualsivoglia responsabilità in forza della prescrizione: le responsabilità saranno valutate differentemente in sede di rinvio e quindi si potrà giungere ad una diversa lettura da quella già esaminata. Concludendo, sembra lecito affermare come la giustizia delle aule dei Tribunali debba rimanere esente da profili e valutazioni mediatiche, prescindendo da osservazioni che, sconfinando dal profilo tecnico, porterebbero a sentenze cd. simbolo ma prive di un appiglio di stretto diritto: in questo modo il confine dei processi rischierebbe di essere insediato da valutazioni soggettive ed oggetto di possibili strumentalizzazioni.
*Direttore Nazionale Istituto Ispeg











