di Chiara Saraceno
La Stampa, 24 ottobre 2024
Se sei cittadino italiano o di un Paese Ue, l’anno prossimo potrai continuare a fruire delle detrazioni per i figli maggiorenni (fino a 30 anni) a carico e per altri familiari eventualmente a carico (coniuge, genitori, suoceri), anche se non vivono con te e anche se vivono all’estero. Se invece non hai la cittadinanza italiana e neppure di un altro Paese Ue, dall’anno prossimo non potrai più fruire delle detrazioni per i familiari che hai a carico, ma che vivono all’estero, anche se sei tu a mantenerli con le tue rimesse e puoi dimostrarlo nelle forme richieste. Così è stipulato nella legge di bilancio che ha iniziato ieri il suo iter di approvazione.
L’Italia è il Paese europeo che ha la definizione legale (art. 433 del codice civile) più ampia di familiari che possono essere considerati a carico e simmetricamente di familiari tenuti agli alimenti. I genitori sono teoricamente responsabili economicamente per i figli per sempre (quindi anche oltre i 30 anni), in caso di bisogno, ma lo sono anche i nonni e gli zii verso i nipoti, i figli adulti verso i genitori, i generi e le nuore verso i suoceri. Questa forma di solidarietà legalmente imposta è stata utilizzata per limitare i diritti individuali a ricevere un sussidio o un servizio, che si trattasse di sostegno economico o dell’esenzione dal pagamento della retta in Rsa. Nel tempo questo uso estensivo è stato ridotto, anche a seguito di controversie giudiziarie. Ma rimane, ad esempio, nel calcolo dell’Isee e nella definizione di chi può essere destinatario della pensione di reversibilità. È stato anche rivitalizzato da questo governo per escludere dall’Adi persone adulte con una disabilità grave che vivono da sole, ma ora poste a carico dei loro genitori. In ogni caso, le detrazioni per i familiari a carico hanno la loro fonte legale, appunto, nella norma del codice civile che definisce i famigliari tenuti agli alimenti. Si può discutere se nel 2024 sia opportuno mantenere una definizione così estesa, o se non sia meglio sostenere l’autonomia economica dei giovani e degli anziani poveri. E può sembrare ragionevole abbassare a 30 anni l’età massima entro la quale un figlio può essere considerato a carico (ma allora, almeno fino a quell’età, non dovrebbe essere escluso dal novero dei componenti di una famiglia quando si tratta di valutare il diritto a ricevere l’Assegno di inclusione e l’importo di questo).
Ma occorrerebbe, appunto, allineare le norme. Soprattutto non si possono applicare regole diverse ai contribuenti sulla base della loro cittadinanza. Se il contribuente è tenuto ad osservare le norme fiscali del Paese di residenza a prescindere dalla propria cittadinanza, anche questo è tenuto a osservarle senza fare distinzioni in base alla cittadinanza. Aggiungo che si tratta di una distinzione particolarmente punitiva nei confronti di persone spesso a reddito molto modesto che hanno responsabilità estese nei confronti di chi è rimasto nel Paese di origine. Probabilmente in molti casi il loro reddito non è neppure sufficientemente capiente per fruire delle detrazioni. Ma toglierle a chi potrebbe invece fruirne è pura cattiveria, probabilmente inutile ai fini di far cassa.










