di Francesca Spasiano
Il Dubbio, 12 dicembre 2022
Vittimizzazione secondaria e dominio di genere attraverso il linguaggio. Ne parla l’avvocato Iacopo Benevieri nel suo libro sulle parole nel processo penale.
Si è detto e ridetto (e mai abbastanza) che con Tina Lagostena Bassi si è smesso di fare il processo alla donna nei processi per stupro. O almeno si è svelato il trucco. Da allora infatti sono passati 44 anni, e dell’avvocata della “donna Fiorella” ne avremmo ancora bisogno. Poiché la violenza è ancora un fatto. Così come è un fatto che le donne si tengano lontane dalle aule di tribunale, per non finire sul banco degli imputati. Chi lo dice? Tra gli altri l’avvocato Iacopo Benevieri nel suo libro “Cosa indossavi? Le parole nei processi penali per violenza di genere” (Tab Edizioni). E lo dice nel titolo: non si predicano le manette, si predica il linguaggio. La parola dentro quella ““vicenda linguistica” per antonomasia che è il processo penale”.
Per capirne il potere si può partire dai numeri, o dalle false credenze. I miti, dice Benevieri, che sono alla radice degli stereotipi odierni: narrazioni codificate fin dall’antichità che rafforzano la rappresentazione della donna attraverso categorie prevalentemente maschili. La letteratura ne è piena, ma lo sono anche le statistiche e i bilanci annuali. “Il 35 per cento delle separazioni giudiziali e dei procedimenti sui minorenni contiene violenza, ma essa viene negata nelle aule giudiziarie”, diceva il rapporto della Commissione Femminicidio al Senato lo scorso maggio.
Il fenomeno indagato è quello della vittimizzazione secondaria, che in pratica vuol dire colpire una donna due volte: la seconda con la mano delle istituzioni. Benevieri la spiega così: “È certamente noto come con il termine “vittimizzazione secondaria” si intenda infatti quel dannoso fenomeno derivante dalla sottoposizione della vittima di reati violenti a procedure medico-legali, burocratiche, giuridiche, amministrative che, in varie forme, la inducono, la obbligano, la sollecitano a rivivere, ricordare, rendere presente a sé stessa la violenza subita, provocandole nuovi e ulteriori traumi”. E la riassume così: “Qualsiasi asimmetria sociale si riverbera in tribunale. Dunque l’aula di udienza può essere il proscenio ove si riproducono le medesime asimmetrie presenti fuori di essa. Tra queste asimmetrie, c’è anche quella di genere”.
Succede in Italia, e succede sia in sede civile che in sede penale. Sia quando la violenza è ridotta o negata, sia quando si fanno le domande sbagliate. “La Corte considera che la lingua e gli argomenti utilizzati dalla Corte d’appello veicolino preconcetti sul ruolo della donna che esistono nella società italiana e che possono ostacolare l’effettiva tutela dei diritti delle vittime di violenza contro le donne, nonostante un quadro legislativo soddisfacente”, scrivono i giudici della Cedu quando condannano l’Italia nel 2021.Quei preconcetti il nostro autore li prende e li cataloga in 12 false credenze. Convinzioni stereotipate sullo stupro, che “fanno riecheggiare la propria dittatura anche attraverso il linguaggio”. E che si riassumono in un assioma: “molte violenze sessuali sarebbero semplicemente “incidenti” dovuti a “malintesi”, spesso causati dal comportamento della donna”.
La donna che insomma, se l’è cercata. Un “mito” ancora vivo che “può acquisire portata normativa e giuridica”. Benevieri ne ha trovato traccia in alcune trascrizioni forensi. Senza cercare nei grossi inciampi della giustizia sul tema, ma scovando il “micro-potere” che si annida nelle sottigliezze. “Dietro un uso inconsapevole della parola - dice - si nasconde il rischio di utilizzarla come strumento di dominio, anche di genere, anziché come strumento di garanzia, resuscitando così mai sopite culture inquisitorie”.
Può essere il tono della voce, una certa gestione delle pause, il modo in cui è formulata una domanda, o l’uso di un linguaggio ostico per imbarazzare il teste. Può essere anche una sillaba messa al posto sbagliato. Il punto è che attraverso il linguaggio si veicola un convincimento: che la vittima sia responsabile del fatto subito. O che non si sia “difesa” abbastanza. Qualche volta - troppo spesso - se ne convince la vittima stessa, e allora decide di non denunciare. Soprattutto se lo stupro avviene dentro la coppia.
E nonostante i dati statistici dicano che il contesto familiare è quello in cui si consumano maggiormente i “reati spia” della violenza di genere: dagli atti persecutori ai maltrattamenti. “La natura non sempre esplicita dell’efficacia condizionante e stereotipizzante propria di certe strategie comunicative fin troppo spesso sfugge all’attenzione di avvocati e magistrati. Ecco il motivo per cui si ritiene ormai non più rinviabile la necessità che tutti gli operatori che partecipano alla celebrazione dell’udienza penale siano formati anche con adeguate competenze linguistiche e comunicative”, spiega l’avvocato Benevieri. Che vede nella formazione un possibile argine. E che, come esperto della materia, ha edificato intorno al tema una certa idea foucaultiana delle dinamiche in gioco. Garanzia e dominio sono i due poli. E il trucco è quello di sempre: si denigra “l’accusatrice” per depotenziare l’accusa.
“Rituali di degradazione”, dice l’autore, inseriti dentro quel rito “teatrale” che è il processo penale, con tanto di attori e regista. “Il codice di procedura penale regola il dibattimento inteso anche come evento linguistico e, pertanto, disciplina per esempio il modo di formulazione delle domande. Proprio nella consapevolezza della dimensione della parola come potere, che può incidere direttamente nella formazione della prova dichiarativa resa in aula, prescrive infatti che le domande non possano essere nocive, cioè formulate in modo tale da nuocere alla sincerità delle risposte”.
Domande “nocive”, vietate sempre dal nostro ordinamento, e domande “suggestive”, consentite soltanto nel “controesame”. Un esempio? Benevieri ne pesca uno dalla trascrizione di un processo penale nei confronti di un imputato per violenza sessuale: “L’imputato… Le piaceva, no?”. Che non è una vera richiesta, ma il tentativo di ottenere “una mera ratifica dell’informazione già contenuta nella domanda”. E già tramandata coi miti, da Aracne ad oggi.
Gli stereotipi di genere nelle domande. Quando la vittima finisce sul banco degli imputati
Pubblichiamo di seguito un estratto del libro “Cosa indossavi? Le parole nei processi penali per violenza di genere” di Iacopo Benevieri (Tab Edizioni, marzo 2022, 144 pp.).
Secondo il nostro ordinamento giuridico nel processo penale devono essere distinte due tipologie di domande con effetti condizionanti: quelle nocive e quelle suggestive. Le domande nocive, vietate in termini assoluti, sono quelle che “possono nuocere alla sincerità delle risposte”. Si tratta delle domande che di fatto impediscono al testimone di riferire ciò che vuole, di esprimere fedelmente il proprio pensiero.
Linguisti e semiologi hanno infatti evidenziato come “l’atto di parola” (c.d. speech act) presupponga che il flusso comunicativo sia effettivo, tale da consentire al parlante di trasferire consapevolmente l’informazione in modo aderente alla propria intenzione, confidando sul fatto che l’interlocutore la riceva e al contempo riconosca tale intenzione di trasmetterla. Le domande nocive pertanto pregiudicano la libertà di autodeterminazione dell’interrogato e, conseguentemente, compromettono la libertà della relazione comunicativa. La Corte di Cassazione ha precisato come rientrino in questa categoria, e pertanto risultino assolutamente vietate, le domande formulate con il ricorso a espressioni equivoche o ambigue, tali da indurre il testimone in errore; quelle maliziose e suadenti; quelle tendenziose e ovviamente quelle subornanti, intimidatorie, ostili o subdolamente minacciose. Sono invece ammesse, seppur con talune limitazioni, le domande suggestive, cioè quelle che “tendono a suggerire le risposte”: esse sono vietate solo “nell’esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune”, vale a dire nel c.d. “esame diretto”. In sostanza, a titolo di esempio, mentre il difensore della persona offesa non può rivolgerle domande suggestive (c.d. “esame diretto”), ciò è consentito al difensore dell’imputato (c.d. “controesame”). Le domande suggestive sono quelle che in vario modo inducono il testimone a fornire la risposta che nella stessa domanda viene suggerita ma, a differenza di quelle nocive, non gli impediscono di esprimere liberamente il proprio pensiero e non pregiudicano la sua libertà di autodeterminazione. È evidente che cogliere con un certo grado di oggettività la componente suggestiva in una domanda è impresa certamente ardua. La complessità dell’atto comunicativo è tale che la idoneità controllante della domanda può risiedere in molteplici aspetti: nel lessico scelto, nella struttura morfosintattica dell’enunciato, nel ricorso a particolari elementi paralinguistici quali, per esempio, il tono, il ritmo, le pause, i silenzi, aspetti questi che si intrecciano con altri fattori come le caratteristiche psicologiche, sociolinguistiche degli interlocutori, la particolare relazione instaurata tra di essi, la specifica posizione della domanda nella sequenza. L’uso strategico di domande più o meno suggestive consente al regista dell’interazione di intervenire sulla risposta dell’interlocutore, condizionandola e, in tal modo, di raggiungere i propri obiettivi strategici nel processo.
Avvocati e pubblici ministeri nell’aula di udienza hanno come obiettivo non tanto (o non solo) quello di convincere, di persuadere il testimone o l’imputato interrogato, quanto quello di “manipolare” il discorso, la narrazione, al solo scopo di convincere il giudice. La scelta del tema delle domande, l’ordine delle stesse nella sequenza, la loro formulazione costituiscono la narrazione che ciascun attore fa al tribunale.
Numerosi sono stati gli studi di psicologia, linguistica, semiotica, sociologia finalizzati a classificare le domande suggestive seguendo vari criteri, come quello della forma della domanda, del grado di apertura o di chiusura, della inclusione nella domanda di componenti assertive, di presupposizioni o implicazioni. A fronte della ricchezza e della varietà di tali tassonomie, cercheremo di occuparci di quelle domande che possono veicolare in aula stereotipi sessisti a un livello particolarmente subdolo e difficilmente rilevabile, pur mantenendo un rilevante effetto controllante e vittimizzante sulla persona interrogata.
Quelle più rappresentative di questa categoria sono costituite prevalentemente dalle domande polari, dalle domande-coda e dalle domande implicative. Queste tipologie di domande presentano tutte un certo grado di coercitività del contenuto atteso delle risposte. (...)
Attraverso la scelta della forma sintattica della domanda, l’allocazione di una particella finale, l’inserimento di un enunciato in forma assertiva, insomma attraverso questi atti di micro-potere linguistico la violenza subita diventa atto di cui la persona offesa viene definita incauta autrice. Il rituale di degradazione è compiuto, la faccia della persona offesa è stata minacciata, a lei l’onere di resistere, di contrapporvisi con i limitati diritti e poteri conversazionali che il ruolo di interlocutrice “debole” le assegna.
In definitiva attraverso la domanda, che è parola-potere già solo per la sua collocazione sovraordinata nella interazione asimmetrica, il mito può acquisire portata normativa e giuridica, cioè il grado massimo di inveramento nella realtà cui il mito può aspirare. Tale rischio può esser contrastato solo se gli altri registi dell’interazione intervengono affinché sia restituita alla persona interrogata la parola-garanzia, cioè le migliori condizioni per un sereno e autentico esercizio del proprio atto comunicativo. Ciò potrà avvenire solo se tutti gli attori istituzionali dell’aula di udienza penale dispongono di adeguate competenze linguistiche e culturali che forniscano loro gli strumenti idonei per adempiere a tale compito.










