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di Valentina Stella

Il Dubbio, 21 maggio 2026

Professore avvocato Oliviero Mazza, ordinario di Diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, cosa ne pensa delle nuove linee guida del Csm sulla comunicazione istituzionale? Basterebbe rispettare le leggi vigenti, senza bisogno dei soliti provvedimenti di soft law che, come noto, lasciano il tempo che trovano. Ci sono regole precise tanto nel codice di procedura penale quanto in quello penale sostanziale che vengono sistematicamente violate a tutti i livelli. Non mi convince l’idea stessa di una “comunicazione” istituzionale. Ritengo, invece, che i magistrati debbano parlare con i loro provvedimenti e con la loro azione, senza comunicazioni di sorta. Se l’atto è ostensibile, i mezzi di informazione possono avervi accesso nelle forme di legge, altrimenti la questione è chiusa in partenza.

La fase delle indagini è meramente preparatoria, e come tale dovrebbe essere sottratta tanto alla pubblicità quanto alla comunicazione, mentre il processo è pubblico, è il cuore del sistema penale e la pubblicità in quel contesto è una garanzia democratica, al netto della riforma Cartabia che ha reso i giudizi di impugnazione scritti e segreti. Torniamo alla legge e lasciamo stare le buone prassi e le linee guida che non dovrebbero avere diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento.

 

Ma come mai secondo lei proprio adesso, soprattutto dopo la vittoria al referendum e anni di “violazione” della presunzione di innocenza, la magistratura si preoccupa di tutelare la reputazione degli indagati?

Dovrebbero preoccuparsi di rispettare e fare di rispettare le leggi che già ci sono. Il resto è pura demagogia. La presunzione d’innocenza si rispetta solo se l’ipotesi d’accusa viene intesa per quello che è, ossia una tesi di parte. Il cortocircuito nasce quando il pubblico ministero viene descritto come un organo imparziale, il primo giudice che tutela i diritti della vittima secondo la retorica referendaria, con la conseguenza che i suoi atti, pur essendo di parte, vengono malintesi come espressione della giurisdizione. La miglior garanzia per la presunzione d’innocenza è far capire all’opinione pubblica che le tesi d’accusa valgono tanto quanto quelle di difesa, stabilire la colpevolezza o meno è compito del giudice e del processo, non del pm o delle indagini.

 

A suo dire attribuire alle procure il compito di rettificare, qualora il giudice smentisse la tesi accusatoria, non tenta di affermare che il pm fa parte della stessa cultura della giurisdizione del giudice?

La rettifica è il rimedio per una notizia infondata. Se il pm non comunicasse urbi et orbi le sue tesi, ammantandole del crisma della giurisdizione, non vi sarebbe nemmeno l’esigenza della rettifica. È un sistema impazzito dove si deve istituzionalizzare il rimedio per una patologia, anziché combattere la patologia stessa.

 

Secondo lei la deontologia basta per evitare certe storture?

Devo ripetere che la deontologia del magistrato è il rispetto delle leggi e delle regole del giusto processo. Deve cambiare soprattutto la cultura del processo, dobbiamo evolvere verso una giustizia penale in cui le tesi d’accusa sono considerate a tutti i livelli, dai media, dall’opinione pubblica e dallo stesso pm, come una mera ipotesi in attesa di verifica giudiziale. Purtroppo, le falsità della campagna referendaria non aiutano: non si può presentare il pm come un giudice e poi pretendere che le sue tesi non appaiano come una condanna anticipata. Se e quando avremo un processo di parti, in cui il pm è una parte distinta dal giudice alla quale si attribuisce lo stesso credito riservato alla difesa, allora finalmente non dovremo più preoccuparci della presunzione d’innocenza che sarà superata solo dalla condanna definitiva, pronunciata dal giudice e non dal tribunale del popolo.

 

Nino Di Matteo sul Fatto Quotidiano critica la norma: “Con l’auto-bavaglio avrebbero punito Falcone e Borsellino”. Che ne pensa? E non crede che il Fatto si stia preoccupando di più della magistratura?

Falcone e Borsellino appartengono a un’altra epoca e, conoscendone il rigore morale, sarebbero stati certamente ben disposti ad ammettere i loro eventuali errori. Anche la retorica dell’antimafia deve rispettare le regole processuali, compresa la presunzione d’innocenza.

 

Se una persona viene privata della libertà personale, l’ordinanza di custodia cautelare deve essere messa a disposizione di noi giornalisti? E come va maneggiata?

Quando cade la segretezza interna, l’ordinanza diviene conoscibile, ma rimane non pubblicabile, se non nel contenuto, come stabilito anche dall’ultima riforma del 2024. I giornalisti dovrebbero sempre avere l’accortezza di spiegare che la privazione anticipata della libertà non persegue finalità punitive o di reazione esemplare al crimine, ma si fonda esclusivamente su esigenze processuali tassativamente previste dalla legge.

 

Lo svilimento della reputazione di indagati e imputati non è tuttavia imputabile solo alla magistratura ma anche all’avvocatura. Condivide?

Anche una parte dell’avvocatura ha le sue responsabilità. La difesa mediatica non fa che alimentare il circo. Nel Garlasco show, ad esempio, vanno in onda trasmissioni televisive dedicate all’analisi testuale, con tanto di pubblicazione vietata, della informativa conclusiva delle indagini preliminari e dei suoi allegati. Trasmissioni che, in precedenza, avevano ospitato l’interrogatorio dell’indagato, quell’atto che non si è svolto nella sua sede propria. Si è anticipata l’udienza preliminare, non più in camera di consiglio, ma sotto i riflettori televisivi, con la partecipazione diretta dei veri difensori, con le funzioni d’accusa sostenute in studio da giornalisti e da sedicenti esperti, dinanzi al giudice unico dello share. Il tutto in tempo reale e con buona pace della verginità conoscitiva del futuro giudice, magari anche popolare. Dopo lo scempio di questi giorni, se si andasse a processo, chi potrebbe giudicare serenamente l’imputato Sempio, senza conoscere già gli atti di indagine? Ci sono regole processuali e deontologiche precise che dovrebbero valere anche per gli avvocati. Non si può partecipare attivamente al circo mediatico e poi lamentarsene. Sul punto serve una seria autocritica. Così come servirebbe una semplice modifica legislativa: prevedere la responsabilità degli editori ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 anche per il reato di pubblicazione arbitraria degli atti o di rivelazione del segreto d’ufficio. Una riforma in grado di garantire l’etica dell’impresa editoriale, di imporre modelli organizzativi volti a prevenire gli abusi, con tanto di organismi di vigilanza interni. Mi creda, la soluzione ci sarebbe, ma manca la volontà politica di adottarla.